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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 12704/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 22610 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M05 Z129B) VECHIU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79S58 Z129Q) VECHIU Corina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00R66 Z129A) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A51 H501N) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P03 G224S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77C70 L736R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 1112/2019, pubblicata in data 18 giugno 2019 (e che si as- sume notificata in data 24 giugno 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le memorie depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pignoramento di cre- diti presso terzi.

I Vechiu hanno proposto opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Padova. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione alla pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176) e suc- cessive modificazioni.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Notifiche degli atti preparatori l’esecuzione: nullità della sentenza o del pro- cedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 143 e 140/160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

I ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondato il profilo della loro opposizione con il quale era stata contestata la validità delle notificazioni del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dello stesso atto di pignora- mento.

Il motivo è inammissibile.

Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito di ammissi- Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022 bilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché Data pubblicazione 21/04/2022 nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamen- te, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (segnatamente: le relazioni di notificazione del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, non- ché dell’atto di pignoramento).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – Data pubblicazione 21/04/2022 01; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre generica- mente la violazione degli artt. 140, 143 e 160 c.p.c., con ri- guardo alla notificazione del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento, ma, non avendo essi richiamato in alcun modo il contenuto delle corrispondenti relazioni di notificazione, non è possibile evincere, sulla base del ricorso, se e quali di tali at- ti siano stati notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e quali siano invece eventualmente stati notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c., né è possibile comprendere per quale esatta ragione ed in quali esatti termini sia stato sostenuto in sede di proposi- zione dell’opposizione – e si assuma ancora in questa sede – che la notificazione dell’atto di pignoramento sarebbe nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. in quanto priva di indicazione delle norme in base alle quali era stata effettuata.

In definitiva, non è possibile per questa Corte accedere al me- rito delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, in conseguenza del suo difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.2 Sotto un distinto ma concorrente profilo, si osserva inoltre che, nella decisione impugnata, è affermato espressamente che «anche eventuali irregolarità della notificazione del pigno- ramento risulterebbero sanate con l’opposizione svolta dai convenuti».

In sostanza, il tribunale ha ritenuto che, anche ad ammettere la irregolarità delle notificazioni contestate dagli opponenti, la stessa sarebbe stata comunque sanata dalla proposizione dell’opposizione.

Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Si tratta di una autonoma ulteriore ratio decidendi, da Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022sola sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione agli atti ese- Data pubblicazione 21/04/2022 cutivi avanzata dai ricorrenti sotto il profilo in esame, che non è oggetto di alcuna specifica censura nella presente sede.

Con il motivo di ricorso in esame, infatti, viene esclusivamente sostenuta la nullità delle notificazioni del titolo, del precetto e del pignoramento, ma non vi è alcuna contestazione specifica in relazione alla eventuale sanatoria di dette nullità in conse- guenza della proposizione dell’opposizione, comunque affer- mata dal tribunale.

Ciò determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione, per il profilo in esame, sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la deci- sione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 – 02).

2. Con il secondo motivo si denunzia «Carenza di legittima- zione ad agire: violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nullità della sentenza o del procedimen- to ex art. 360 n. 4 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denunzia «Illegittimità del pignoramento effettuato e della conseguente assegnazione e non estinzione del diritto dell’assegnatario originario: violazione degli artt.2928 e 2917 c.c., 553 e 545 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 3 c.p.c. nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360Numero di raccolta generale 12704/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 n. 4 c.p.c.».

Il secondo e il terzo motivo del ricorso riguardano questioni connesse e possono, quindi, essere esaminati congiuntamen- te.

I ricorrenti contestano la pronuncia impugnata per non essere stati con la stessa accolti (in parte per omessa pronuncia e in parte per rigetto) i profili della loro opposizione aventi ad og- getto l’ammissibilità del pignoramento della «propria retribu- zione» da parte del [OSCURATO:PERSONA], argomentata sulla base di un pre- teso difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., nonché sulla impignorabilità dei crediti retributivi ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e, più in generale, dei crediti già oggetto di un precedente pignoramento e di una precedente assegnazio- ne. 2.1 In proposito, va premesso che, sebbene i ricorrenti quali- fichino genericamente la loro opposizione come “opposizione agli atti esecutivi”, il tribunale non ha operato alcuna qualifi- cazione della stessa, limitandosi ad osservare, con riguardo ai motivi di opposizione in esame (indicati semplicemente come «questione di merito sollevata dai signori Vechiu»), che «i crediti oggi oggetto di pignoramento non rientrano tra quelli impignorabili previsti dall’art. 545 c.p.c.».

La qualificazione dell’opposizione va quindi effettuata nella presente sede, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.

In realtà i ricorrenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., non richiamano in modo adeguato il contenuto del loro originario ricorso in opposizione e quello dell’atto in- troduttivo del relativo giudizio di merito, in modo da consenti- re a questa Corte, di valutare l’effettiva causa petendi alla ba- se dei motivi di opposizione di cui si discute: ciò sarebbe di Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 per sé sufficiente per dichiarare inammissibile il presente ri-Numero di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 corso. 2.2 In ogni caso, per quanto è possibile evincere dai soli (pur insufficienti) richiami contenuti nel ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata, emerge che si tratta di mo- tivi da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con essi viene contestata la pignorabilità del credito oggetto dell’azione esecutiva pro- mossa dal [OSCURATO:PERSONA] e/o, comunque, il suo stesso diritto di proce- dere ad esecuzione forzata sul predetto credito, non la mera regolarità degli atti esecutivi.

Di conseguenza, in relazione ai suddetti motivi di opposizione, va esclusa in radice l’ammissibilità del presente ricorso straor- dinario per cassazione avverso la decisione di primo grado, ol- tre che per le ragioni già esposte, altresì in base al rilievo che le sentenze di primo grado in tema di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. sono impugnabili esclusivamente con l’appello, anche laddove se ne deduca la nullità per omessa pronuncia su uno specifico motivo di oppo- sizione qualificabile in siffatti termini. 2.3 A scopo di completezza espositiva, è comunque opportuno osservare che, anche al di là di quanto sin qui osservato, le censure in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della pronuncia impugnata, essendo esse tutte fondate sul presupposto che oggetto del pignoramento operato dal [OSCURATO:PERSONA] fosse la sua stessa retribuzione, vale a dire il suo credito retributivo.

Al contrario, il tribunale ha rilevato che, essendo stata trasfe- rita ai Vechiu (in virtù di una precedente procedura espropria- tiva dagli stessi promossa contro il [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità di una parte dell’originario credito retributivo vantato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’oggetto del credito pignorato in danno dei [OSCURATO:PERSONA]. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale affermazione non risulta oggetto di una censura sufficien- temente specifica, nella presente sede.

Nemmeno sotto questo profilo, dunque, i motivi di ricorso in esame potrebbero ritenersi ammissibili.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 22610 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M05 Z129B) VECHIU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79S58 Z129Q) VECHIU Corina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00R66 Z129A) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A51 H501N) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P03 G224S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77C70 L736R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 1112/2019, pubblicata in data 18 giugno 2019 (e che si as- sume notificata in data 24 giugno 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le memorie depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pignoramento di cre- diti presso terzi. I Vechiu hanno proposto opposizione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Padova. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione alla pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176) e suc- cessive modificazioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Notifiche degli atti preparatori l’esecuzione: nullità della sentenza o del pro- cedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 143 e 140/160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondato il profilo della loro opposizione con il quale era stata contestata la validità delle notificazioni del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dello stesso atto di pignora- mento. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito di ammissi- Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022 bilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché Data pubblicazione 21/04/2022 nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamen- te, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (segnatamente: le relazioni di notificazione del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, non- ché dell’atto di pignoramento). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – Data pubblicazione 21/04/2022 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre generica- mente la violazione degli artt. 140, 143 e 160 c.p.c., con ri- guardo alla notificazione del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento, ma, non avendo essi richiamato in alcun modo il contenuto delle corrispondenti relazioni di notificazione, non è possibile evincere, sulla base del ricorso, se e quali di tali at- ti siano stati notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e quali siano invece eventualmente stati notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c., né è possibile comprendere per quale esatta ragione ed in quali esatti termini sia stato sostenuto in sede di proposi- zione dell’opposizione – e si assuma ancora in questa sede – che la notificazione dell’atto di pignoramento sarebbe nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. in quanto priva di indicazione delle norme in base alle quali era stata effettuata. In definitiva, non è possibile per questa Corte accedere al me- rito delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, in conseguenza del suo difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.2 Sotto un distinto ma concorrente profilo, si osserva inoltre che, nella decisione impugnata, è affermato espressamente che «anche eventuali irregolarità della notificazione del pigno- ramento risulterebbero sanate con l’opposizione svolta dai convenuti». In sostanza, il tribunale ha ritenuto che, anche ad ammettere la irregolarità delle notificazioni contestate dagli opponenti, la stessa sarebbe stata comunque sanata dalla proposizione dell’opposizione. Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Si tratta di una autonoma ulteriore ratio decidendi, da Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022sola sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione agli atti ese- Data pubblicazione 21/04/2022 cutivi avanzata dai ricorrenti sotto il profilo in esame, che non è oggetto di alcuna specifica censura nella presente sede. Con il motivo di ricorso in esame, infatti, viene esclusivamente sostenuta la nullità delle notificazioni del titolo, del precetto e del pignoramento, ma non vi è alcuna contestazione specifica in relazione alla eventuale sanatoria di dette nullità in conse- guenza della proposizione dell’opposizione, comunque affer- mata dal tribunale. Ciò determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione, per il profilo in esame, sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la deci- sione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 – 02). 2. Con il secondo motivo si denunzia «Carenza di legittima- zione ad agire: violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nullità della sentenza o del procedimen- to ex art. 360 n. 4 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «Illegittimità del pignoramento effettuato e della conseguente assegnazione e non estinzione del diritto dell’assegnatario originario: violazione degli artt.2928 e 2917 c.c., 553 e 545 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 3 c.p.c. nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360Numero di raccolta generale 12704/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 n. 4 c.p.c.». Il secondo e il terzo motivo del ricorso riguardano questioni connesse e possono, quindi, essere esaminati congiuntamen- te. I ricorrenti contestano la pronuncia impugnata per non essere stati con la stessa accolti (in parte per omessa pronuncia e in parte per rigetto) i profili della loro opposizione aventi ad og- getto l’ammissibilità del pignoramento della «propria retribu- zione» da parte del [OSCURATO:PERSONA], argomentata sulla base di un pre- teso difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., nonché sulla impignorabilità dei crediti retributivi ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e, più in generale, dei crediti già oggetto di un precedente pignoramento e di una precedente assegnazio- ne. 2.1 In proposito, va premesso che, sebbene i ricorrenti quali- fichino genericamente la loro opposizione come “opposizione agli atti esecutivi”, il tribunale non ha operato alcuna qualifi- cazione della stessa, limitandosi ad osservare, con riguardo ai motivi di opposizione in esame (indicati semplicemente come «questione di merito sollevata dai signori Vechiu»), che «i crediti oggi oggetto di pignoramento non rientrano tra quelli impignorabili previsti dall’art. 545 c.p.c.». La qualificazione dell’opposizione va quindi effettuata nella presente sede, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione. In realtà i ricorrenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., non richiamano in modo adeguato il contenuto del loro originario ricorso in opposizione e quello dell’atto in- troduttivo del relativo giudizio di merito, in modo da consenti- re a questa Corte, di valutare l’effettiva causa petendi alla ba- se dei motivi di opposizione di cui si discute: ciò sarebbe di Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 per sé sufficiente per dichiarare inammissibile il presente ri-Numero di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 corso. 2.2 In ogni caso, per quanto è possibile evincere dai soli (pur insufficienti) richiami contenuti nel ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata, emerge che si tratta di mo- tivi da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con essi viene contestata la pignorabilità del credito oggetto dell’azione esecutiva pro- mossa dal [OSCURATO:PERSONA] e/o, comunque, il suo stesso diritto di proce- dere ad esecuzione forzata sul predetto credito, non la mera regolarità degli atti esecutivi. Di conseguenza, in relazione ai suddetti motivi di opposizione, va esclusa in radice l’ammissibilità del presente ricorso straor- dinario per cassazione avverso la decisione di primo grado, ol- tre che per le ragioni già esposte, altresì in base al rilievo che le sentenze di primo grado in tema di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. sono impugnabili esclusivamente con l’appello, anche laddove se ne deduca la nullità per omessa pronuncia su uno specifico motivo di oppo- sizione qualificabile in siffatti termini. 2.3 A scopo di completezza espositiva, è comunque opportuno osservare che, anche al di là di quanto sin qui osservato, le censure in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della pronuncia impugnata, essendo esse tutte fondate sul presupposto che oggetto del pignoramento operato dal [OSCURATO:PERSONA] fosse la sua stessa retribuzione, vale a dire il suo credito retributivo. Al contrario, il tribunale ha rilevato che, essendo stata trasfe- rita ai Vechiu (in virtù di una precedente procedura espropria- tiva dagli stessi promossa contro il [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità di una parte dell’originario credito retributivo vantato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’oggetto del credito pignorato in danno dei [OSCURATO:PERSONA]. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 (cioè quello da essi vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 S.p.A.) non poteva affatto considerarsi di natura retributiva. Tale affermazione non risulta oggetto di una censura sufficien- temente specifica, nella presente sede. Nemmeno sotto questo profilo, dunque, i motivi di ricorso in esame potrebbero ritenersi ammissibili. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
Sentenza Cassazione n. 12704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris