CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;ì letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata è all'evidenza manifestamente infondata in quanto la dichiarata adesione del difensore all'astensione di categoria proclamata, tra gli altri, anche per il giorno di trattazione dell'udienza nel quale è stato definito il giudizio di appello nel caso è del tutto indifferente, considerato che l'appello è stato trattato in forma cartolare e dunque senza la necessaria partecipazione del difensore, con conseguente inconferenza della richiesta di rinvio, correttamente non considerata dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricors P.Q.M