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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 27344/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24255/2024 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' FULVIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2304 /2024 depositatoi l 11/06/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. cronol. 2304/2024 pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto in questa sede interessa, ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 279 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettando nei confronti di questi, già assessore all’urbanistica e all’innovazione tecnologica del Comune di Castellammare di Stabia, la domanda di dichiarazione di incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per il Parlamento europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale del predetto comune del 28/2/2022 ai sensi dell’art. 143 D. L.gs. n. 267/2000 avanzata dal Ministero dell’Interno.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il generale disordine dell’apparato amministrativo comunale, nonché la scarsa attenzione verso il controllo e la repressione dell’abusivismo edilizio, pur costituendo certamente valide e sufficienti ragioni per disporre lo scioglimento del consiglio comunale, non potevano essere addebitati all’esclusiva responsabilità dell’assessore all’urbanistica, così che egli, in tal modo, avesse potuto «da solo» agevolare l’infiltrazione della criminalità nell’organo consiliare, occorrendo la prova che il Calì avesse «tenuto comportamenti concreti, univoci e rilevanti sintomatici di collegamenti diretti con la criminalità o di forme di condizionamento della volontà dell’organo consiliare che abbiano potuto compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica».

La Corte territoriale ha osservato come, nella relazione prefettizia, si contestasse, in realtà, al Calì una circostanza più specifica, ossia l’aver avuto rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese.

Tuttavia, pur essendo certa la conoscenza tra il Calì ed il Solimene, agli atti del processo non erano presenti le intercettazioni telefoniche tra i due, motivo per il quale non poteva essere eseguita alcuna valutazione in ordine alla rilevanza ed al contenuto delle stesse ai fini della dichiarazione di incandidabilità.

Neppure vi era alcuna prova concreta dell’asserita vicinanza del Solimene con organizzazioni criminali, non essendo stati depositati documenti che dimostrassero la presenza a suo carico di precedenti penali, di misure cautelari o procedimenti penali in corso, né di qualsivoglia altra prova che indichi l’esistenza di rapporti con soggetti legati a clan camorristici.

In difetto quindi di sufficienti elementi per dichiarare l’incandidabilità del Calì, il suo reclamo doveva essere accolto.

Avverso la suddetta pronuncia, «non notificata dall’odierno intimato», il Ministero dell’Interno, propone ricorso per cassazione, notificato il 13/11/2024, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso).

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.143 d.lgs. 267/2001, comma 11, in punto di ritenuta irrilevanza degli addebiti mossi a carico dell’amministratore Calì del Comune di Castellammare di Stabia; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dal rapporto di vicinanza del Calì con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, [OSCURATO:PERSONA].

Precisa il Ministero che, secondo il Tribunale, il malfunzionamento della macchina amministrativa comunale nel settore dell’abusivismo edilizio era indice di un’inconsistente attività di controllo e repressione in un territorio problematico per un contesto di criminalità diffusa che si traduceva in una cattiva gestione della cosa pubblica per colpevole condotta omissiva della quale l'assessore all’urbanistica risponde, ai sensi dell’art. 109 TUEL, avendo un generale potere di controllo e sanzione dell’operato dei dirigenti ed il dovere di intervenire a fronte di gravi e reiterate responsabilità in capo a questi ultimi.

Ora, si assume in ricorso, la valutazione della Corte d’appello, in punto di assenza di un nesso di causalità diretto tra la condotta contestata all’amministratore Calì e lo scioglimento del consiglio, merita censura, in quanto la responsabilità degli amministratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive (fattispecie corrispondente a quella di specie), ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell’organo consiliare o, comunque, ne siano state una concausa, a prescindere dalle rilevanze probatorie proprie di un eventuale processo penale.

Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza più specifica, contestata al [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di prime cure, ovvero il rapporto di vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, sul presupposto dell’assenza delle intercettazioni telefoniche intercorse tra i due agli atti del processo.

Tuttavia, la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Solimene risulta certa, incontestabile, riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e - tra l’altro - documentata dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti dell’operazione Olimpo III, delle quali la relazione della Commissione d’accesso (nel capitolo 3 “Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018”, al paragrafo 2 «Consiglieri e Assessori»- pagg.33 - 34) riporta uno stralcio.

In particolare, sono state evidenziate le risultanze emesse da una conversazione intercettata in data 03.08.2021, ove «il [OSCURATO:PERSONA] si mostrava in confidenza con il Solimene e lo informava dell'esito del consiglio comunale nel quale era stata presentata la giunta di cui egli faceva parte come assessore all'urbanistica e degli argomenti discussi».

Il testo delle intercettazioni indubbiamente non era presente agli atti del procedimento di incandidabilità, in quanto trattasi di documentazione coperta da classifica di segretezza ai sensi dell’art. 42 della L. 124/2007, la cui acquisizione è subordinata ad un ordine di esibizione da parte dell’organo giudicante (comma 8), indispensabile in ragione dell’evidenziata natura di atto classificato, che, nel caso di specie, è mancato, tanto nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dell’Amministrazione con la produzione della relazione prefettizia, quanto in sede di reclamo, essendosi la Corte limitata a rilevare un difetto di istruttoria che ben avrebbe potuto essere sanato con un ordine istruttorio di esibizione.

2. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività (stante la notifica dello stesso avvenuta il 13/11/2024), deducendo che il decreto impugnato dal Ministero e dalla Prefettura, n. cronologico n. 2304/2024, è stato pronunciato, dalla Corte di Appello di Napoli, il 04/06/2024, depositato e reso pubblico in data 11/06/2024 e notificato al Ministero ricorrente, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]Apice e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare, l’11 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oltre che della stessa Cancelleria della Corte di Appello di Napoli che non si era limitata alla mera comunicazione, bensì alla notificazione del decreto stesso).

In tema di impugnazioni, vige il principio dell’unitarietà, nel senso che, nel processo con pluralità di parti la notifica della sentenza e/o del provvedimento di merito eseguita ad istanza di una sola delle parti, segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti.

La circostanza che l’odierno intimato resistente non abbia provveduto alla notifica del decreto non comporta, invero, l’esclusione del giudicato, in quanto i ricorrenti sono stati destinatari della notifica del decreto, sebbene da altre parti del processo, e per essi i termini per l’impugnazione ex art 325 II comma cpc (che sono perentori) sono decorsi dal momento in cui il relativo procedimento di notificazione si è perfezionato.

Il Ministero ricorrente, nell’intestazione del ricorso, premette, in effetti, che il decreto impugnato «non è stato notificato dall’odierno intimato».

Lo stesso ricorrente non ha replicato con memoria alla eccezione del Calì.

3. L’eccezione del controricorrente è infondata.

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio «unitario o quasi necessario»), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione (in forza del principio detto dell'effetto bilaterale della notificazione della sentenza, secondo il quale l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere il termine per proporla anche contro il notificante, perché questi non può non conoscere la sentenza che fa notificare e, quindi, è in grado di impugnarla immediatamente), l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf.

Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011).

La regola trova però applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.

Il secondo comma dellart.326 c.p.c. stabilisce che «nel caso previsto nell'articolo 332 – notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili - , l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti».

Tale comma è stato interpretato (Cass. n. 8832/2007) nel senso che « la notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna nei confronti della stessa l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti», precisandosi che dalla stessa non si ricava, invece, «che la notificazione fatta ad una sola delle parti vale come notificazione anche in confronto alle altre parti, perché ciascuna di questa ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è il fattore che può far scattare il termine breve dell'impugnazione».

In questo tipo di controversie, quindi, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione deve essere interpretata nel senso che la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti di questa e della sola parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro il notificante o le altre parti del giudizio.

Pertanto, (Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19274 del 2022) il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) deve interpretarsi «nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione».

Quindi il litisconsorte «che non abbia ricevuto la notifica non vede decorrere il termine breve» e, per il principio di bilateralità, detto termine breve non può decorrere neppure nei confronti del notificante.

L’art.326, con il d.lgs. n. 149/2022, è stato modificato, con effetto a decorrere dal 28/2/2023 e per le impugnazioni proposte successivamente a tale data, e recita: «I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. (171) ((173)).

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti».

Si è opportunamente precisato, al primo comma, che i termini per le impugnazioni decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario.

Il secondo comma non è stato variato.

Orbene, va ribadito, il principio, secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti comporta, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre), trova applicazione soltanto nelle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.

In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con la medesima decisione, mentre per le altre parti si applica il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 2557/2010; Cass. 1825/2007; Cass.238/2008).

Nella specie, si verte in fattispecie di cause scindibili (Cass. n. 394/2020).

Invero, nel giudizio di incandidabilità ex art.143 d.lgs. 267/2000, vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento», tanto che «ai fini delle dichiarazioni di d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa» (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11) ed è possibile che il ricorso venga proposto solo nei confronti di alcuni amministratori, malgrado la proposta d'incandidabilità si riferisse anche ad altri (Cass. n. 16562/2020).

Nel caso di specie, la trattazione in un unico processo delle diverse cause non ha dato luogo neppure ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità delle cause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale.

In particolare, il litisconsorzio processuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente, siano trattate unitariamente e risultino legate da un presupposto o questione comune, sicché la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa delle questioni sollevate (Cass. n. 4722 del 2018; Cass.

S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999).

Ne discende che, pur avendo il Ministero, come eccepito e documentato dal controricorrente (con produzione della relata di notifica ex art.3 bis l.53/1994 dell’avv.to Nappi, procuratore del litisconsorte D’Apice), ricevuto la notifica dell’ordinanza n. 2304/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in data 14/6/2024, ad opera del D’Apice, il presente ricorso per cassazione, notificato nei riguardi di altro litisconsorte, il Calì, è tempestivo.

Esso è stato notificato dal Ministero (destinatario della notifica del provvedimento impugnato ad opera dell’altro amministratore D’Apice, in cause scindibili) nel novembre 2024 e, nel rapporto processuale che qui interessa (Ministero/Calì), operava il termine lungo ex art.327 c.p.c., non risultando che il Calì abbia notificato la sentenza impugnata e, dunque, non essendo applicabile il termine breve di impugnazione (vedasi Cass. 16562/2020, in cui è spiegato che ciò «E' una conseguenza del fatto che la notifica della sentenza ad istanza degli altri resistenti non può far decorrere il termine breve anche a favore del F., il quale non ha provveduto a notificarla, trattandosi di cause scindibili, con conseguente inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c.»).

4. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile in quanto si lamenta che il giudice di merito non abbia valutato che dagli atti processuali emergesse come il Calì, assessore all’urbanistica, non avesse posto in essere alcuna azione volta a assicurare il recupero del principio di legalità e buon andamento dell’amministrazione, a fronte di un diffuso quadro di illegalità nel settore dei lavori e servizi pubblici ma non si indicano quali sarebbero stati i comportamenti omissivi e da quali risultanze istruttorie gli stessi emergerebbero.

5. Anche la seconda doglianza, che denuncia vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal rapporto di vicinanza del Calì con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Nella specie, la Corte ha considerato il dato fattuale presente nella relazione prefettizia (di cui in ricorso si riporta uno stralcio di una conversazione intercettata tra il Calì e il Solimene), vale a dire il rapporto di conoscenza tra il Calì e il Solimene, escludendo tuttavia che emergessero dagli atti processuali prove «dell’asserita vicinanza del Solimene con organizzazioni criminali».

Non sono specificate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe condotto ad una decisione diversa.

Quanto al difetto dell’ordine di esibizione istruttoria, i ricorrenti non dimostrano di avere richiesto al giudice del merito l’acquisizione delle intercettazioni coperte da segretezza, possibile solo se i documenti fossero stati ritenuti strettamente necessari e conferenti per la decisione del caso concreto. 6.Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione statale.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24255/2024 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' FULVIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2304 /2024 depositatoi l 11/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. cronol. 2304/2024 pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto in questa sede interessa, ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 279 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettando nei confronti di questi, già assessore all’urbanistica e all’innovazione tecnologica del Comune di Castellammare di Stabia, la domanda di dichiarazione di incandidabilità alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per il Parlamento europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale del predetto comune del 28/2/2022 ai sensi dell’art. 143 D. L.gs. n. 267/2000 avanzata dal Ministero dell’Interno. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il generale disordine dell’apparato amministrativo comunale, nonché la scarsa attenzione verso il controllo e la repressione dell’abusivismo edilizio, pur costituendo certamente valide e sufficienti ragioni per disporre lo scioglimento del consiglio comunale, non potevano essere addebitati all’esclusiva responsabilità dell’assessore all’urbanistica, così che egli, in tal modo, avesse potuto «da solo» agevolare l’infiltrazione della criminalità nell’organo consiliare, occorrendo la prova che il Calì avesse «tenuto comportamenti concreti, univoci e rilevanti sintomatici di collegamenti diretti con la criminalità o di forme di condizionamento della volontà dell’organo consiliare che abbiano potuto compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica». La Corte territoriale ha osservato come, nella relazione prefettizia, si contestasse, in realtà, al Calì una circostanza più specifica, ossia l’aver avuto rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese. Tuttavia, pur essendo certa la conoscenza tra il Calì ed il Solimene, agli atti del processo non erano presenti le intercettazioni telefoniche tra i due, motivo per il quale non poteva essere eseguita alcuna valutazione in ordine alla rilevanza ed al contenuto delle stesse ai fini della dichiarazione di incandidabilità. Neppure vi era alcuna prova concreta dell’asserita vicinanza del Solimene con organizzazioni criminali, non essendo stati depositati documenti che dimostrassero la presenza a suo carico di precedenti penali, di misure cautelari o procedimenti penali in corso, né di qualsivoglia altra prova che indichi l’esistenza di rapporti con soggetti legati a clan camorristici. In difetto quindi di sufficienti elementi per dichiarare l’incandidabilità del Calì, il suo reclamo doveva essere accolto. Avverso la suddetta pronuncia, «non notificata dall’odierno intimato», il Ministero dell’Interno, propone ricorso per cassazione, notificato il 13/11/2024, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.143 d.lgs. 267/2001, comma 11, in punto di ritenuta irrilevanza degli addebiti mossi a carico dell’amministratore Calì del Comune di Castellammare di Stabia; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dal rapporto di vicinanza del Calì con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, [OSCURATO:PERSONA]. Precisa il Ministero che, secondo il Tribunale, il malfunzionamento della macchina amministrativa comunale nel settore dell’abusivismo edilizio era indice di un’inconsistente attività di controllo e repressione in un territorio problematico per un contesto di criminalità diffusa che si traduceva in una cattiva gestione della cosa pubblica per colpevole condotta omissiva della quale l'assessore all’urbanistica risponde, ai sensi dell’art. 109 TUEL, avendo un generale potere di controllo e sanzione dell’operato dei dirigenti ed il dovere di intervenire a fronte di gravi e reiterate responsabilità in capo a questi ultimi. Ora, si assume in ricorso, la valutazione della Corte d’appello, in punto di assenza di un nesso di causalità diretto tra la condotta contestata all’amministratore Calì e lo scioglimento del consiglio, merita censura, in quanto la responsabilità degli amministratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive (fattispecie corrispondente a quella di specie), ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell’organo consiliare o, comunque, ne siano state una concausa, a prescindere dalle rilevanze probatorie proprie di un eventuale processo penale. Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza più specifica, contestata al [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di prime cure, ovvero il rapporto di vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, sul presupposto dell’assenza delle intercettazioni telefoniche intercorse tra i due agli atti del processo. Tuttavia, la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Solimene risulta certa, incontestabile, riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e - tra l’altro - documentata dalle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti dell’operazione Olimpo III, delle quali la relazione della Commissione d’accesso (nel capitolo 3 “Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018”, al paragrafo 2 «Consiglieri e Assessori»- pagg.33 - 34) riporta uno stralcio. In particolare, sono state evidenziate le risultanze emesse da una conversazione intercettata in data 03.08.2021, ove «il [OSCURATO:PERSONA] si mostrava in confidenza con il Solimene e lo informava dell'esito del consiglio comunale nel quale era stata presentata la giunta di cui egli faceva parte come assessore all'urbanistica e degli argomenti discussi». Il testo delle intercettazioni indubbiamente non era presente agli atti del procedimento di incandidabilità, in quanto trattasi di documentazione coperta da classifica di segretezza ai sensi dell’art. 42 della L. 124/2007, la cui acquisizione è subordinata ad un ordine di esibizione da parte dell’organo giudicante (comma 8), indispensabile in ragione dell’evidenziata natura di atto classificato, che, nel caso di specie, è mancato, tanto nel giudizio di primo grado, avendo il Tribunale ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dell’Amministrazione con la produzione della relazione prefettizia, quanto in sede di reclamo, essendosi la Corte limitata a rilevare un difetto di istruttoria che ben avrebbe potuto essere sanato con un ordine istruttorio di esibizione. 2. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività (stante la notifica dello stesso avvenuta il 13/11/2024), deducendo che il decreto impugnato dal Ministero e dalla Prefettura, n. cronologico n. 2304/2024, è stato pronunciato, dalla Corte di Appello di Napoli, il 04/06/2024, depositato e reso pubblico in data 11/06/2024 e notificato al Ministero ricorrente, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]Apice e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare, l’11 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oltre che della stessa Cancelleria della Corte di Appello di Napoli che non si era limitata alla mera comunicazione, bensì alla notificazione del decreto stesso). In tema di impugnazioni, vige il principio dell’unitarietà, nel senso che, nel processo con pluralità di parti la notifica della sentenza e/o del provvedimento di merito eseguita ad istanza di una sola delle parti, segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. La circostanza che l’odierno intimato resistente non abbia provveduto alla notifica del decreto non comporta, invero, l’esclusione del giudicato, in quanto i ricorrenti sono stati destinatari della notifica del decreto, sebbene da altre parti del processo, e per essi i termini per l’impugnazione ex art 325 II comma cpc (che sono perentori) sono decorsi dal momento in cui il relativo procedimento di notificazione si è perfezionato. Il Ministero ricorrente, nell’intestazione del ricorso, premette, in effetti, che il decreto impugnato «non è stato notificato dall’odierno intimato». Lo stesso ricorrente non ha replicato con memoria alla eccezione del Calì. 3. L’eccezione del controricorrente è infondata. Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio «unitario o quasi necessario»), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione (in forza del principio detto dell'effetto bilaterale della notificazione della sentenza, secondo il quale l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere il termine per proporla anche contro il notificante, perché questi non può non conoscere la sentenza che fa notificare e, quindi, è in grado di impugnarla immediatamente), l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf. Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011). La regola trova però applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. Il secondo comma dellart.326 c.p.c. stabilisce che «nel caso previsto nell'articolo 332 – notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili - , l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti». Tale comma è stato interpretato (Cass. n. 8832/2007) nel senso che « la notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna nei confronti della stessa l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti», precisandosi che dalla stessa non si ricava, invece, «che la notificazione fatta ad una sola delle parti vale come notificazione anche in confronto alle altre parti, perché ciascuna di questa ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è il fattore che può far scattare il termine breve dell'impugnazione». In questo tipo di controversie, quindi, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione deve essere interpretata nel senso che la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti di questa e della sola parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro il notificante o le altre parti del giudizio. Pertanto, (Cass. n. 8832 del 2007; Cass. n. 19274 del 2022) il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) deve interpretarsi «nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione». Quindi il litisconsorte «che non abbia ricevuto la notifica non vede decorrere il termine breve» e, per il principio di bilateralità, detto termine breve non può decorrere neppure nei confronti del notificante. L’art.326, con il d.lgs. n. 149/2022, è stato modificato, con effetto a decorrere dal 28/2/2023 e per le impugnazioni proposte successivamente a tale data, e recita: «I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. (171) ((173)). Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti». Si è opportunamente precisato, al primo comma, che i termini per le impugnazioni decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. Il secondo comma non è stato variato. Orbene, va ribadito, il principio, secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti comporta, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre), trova applicazione soltanto nelle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con la medesima decisione, mentre per le altre parti si applica il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 2557/2010; Cass. 1825/2007; Cass.238/2008). Nella specie, si verte in fattispecie di cause scindibili (Cass. n. 394/2020). Invero, nel giudizio di incandidabilità ex art.143 d.lgs. 267/2000, vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli «amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento», tanto che «ai fini delle dichiarazioni di d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa» (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11) ed è possibile che il ricorso venga proposto solo nei confronti di alcuni amministratori, malgrado la proposta d'incandidabilità si riferisse anche ad altri (Cass. n. 16562/2020). Nel caso di specie, la trattazione in un unico processo delle diverse cause non ha dato luogo neppure ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità delle cause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale. In particolare, il litisconsorzio processuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente, siano trattate unitariamente e risultino legate da un presupposto o questione comune, sicché la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa delle questioni sollevate (Cass. n. 4722 del 2018; Cass. S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999). Ne discende che, pur avendo il Ministero, come eccepito e documentato dal controricorrente (con produzione della relata di notifica ex art.3 bis l.53/1994 dell’avv.to Nappi, procuratore del litisconsorte D’Apice), ricevuto la notifica dell’ordinanza n. 2304/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in data 14/6/2024, ad opera del D’Apice, il presente ricorso per cassazione, notificato nei riguardi di altro litisconsorte, il Calì, è tempestivo. Esso è stato notificato dal Ministero (destinatario della notifica del provvedimento impugnato ad opera dell’altro amministratore D’Apice, in cause scindibili) nel novembre 2024 e, nel rapporto processuale che qui interessa (Ministero/Calì), operava il termine lungo ex art.327 c.p.c., non risultando che il Calì abbia notificato la sentenza impugnata e, dunque, non essendo applicabile il termine breve di impugnazione (vedasi Cass. 16562/2020, in cui è spiegato che ciò «E' una conseguenza del fatto che la notifica della sentenza ad istanza degli altri resistenti non può far decorrere il termine breve anche a favore del F., il quale non ha provveduto a notificarla, trattandosi di cause scindibili, con conseguente inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c.»). 4. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile in quanto si lamenta che il giudice di merito non abbia valutato che dagli atti processuali emergesse come il Calì, assessore all’urbanistica, non avesse posto in essere alcuna azione volta a assicurare il recupero del principio di legalità e buon andamento dell’amministrazione, a fronte di un diffuso quadro di illegalità nel settore dei lavori e servizi pubblici ma non si indicano quali sarebbero stati i comportamenti omissivi e da quali risultanze istruttorie gli stessi emergerebbero. 5. Anche la seconda doglianza, che denuncia vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal rapporto di vicinanza del Calì con l’imprenditore edile, vicino ad un’organizzazione criminale stabiese, [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Nella specie, la Corte ha considerato il dato fattuale presente nella relazione prefettizia (di cui in ricorso si riporta uno stralcio di una conversazione intercettata tra il Calì e il Solimene), vale a dire il rapporto di conoscenza tra il Calì e il Solimene, escludendo tuttavia che emergessero dagli atti processuali prove «dell’asserita vicinanza del Solimene con organizzazioni criminali». Non sono specificate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe condotto ad una decisione diversa. Quanto al difetto dell’ordine di esibizione istruttoria, i ricorrenti non dimostrano di avere richiesto al giudice del merito l’acquisizione delle intercettazioni coperte da segretezza, possibile solo se i documenti fossero stati ritenuti strettamente necessari e conferenti per la decisione del caso concreto. 6.Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione statale. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 27344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris