CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 32076 /202 0 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso quest’ultima in Via BarnabaTortolini n. 29; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. prof. GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - Oggetto: ricorso per cassazioneimprocedibile- c.d.“raddoppio”del CU Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.52/01/20 depositata i n data 21 / 0 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società B agni arcobaleno di Boscolo N ale c. s.a.s. presentava ricorsoverso una ingiunzione di pagamento per Tari 2014 - 2015 notificatada V .E.R.I.T.A.S. s . p . a . ; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava la società; - CTR rigettava l'appello; - r icorr e a questa Corte la società contribuente con atto che non risultadepositato presso la cancelleria della Suprema Corte; - [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e ha presentato nel medesimo atto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato; Consideratoche: - nella spe cie viene in rilievo l’ improcedibilità del ricorso principale in quanto non depositato presso questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c. 1 c.p.c. , come da certificazione della Cancelleria rilasciatain data 28 dicembre 2020; - orbene, con le ordinanze n . 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessaal [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi delconseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorren te, ove al l’iscrizione abbia provveduto il controricorrente; - la controversia va quindi rinviata a nuovo ruolo della sezio