CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13885/25 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo, in ragione della ravvisata pericolosità criminale desunta dai precedenti e dalle ragioni per le quali l'imputato era sottoposto alla misura cautelare, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivate per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato oltre che sulla sua insolvibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte