CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato/il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato come proprio il ricorrente ad essere visto raggiungere, con il Ventura, il veicolo fermo, parcheggiato sulla pubblica via, e poi entrarvi insieme al coimputato, dalle porte C.) posteriori, per poi nivistare proprio nel punto in cui erano occultati i panetti di hashish, mentre era il Ventura a svolgere una funzione servente, illuminando la zona ove il ricorrente armeggiava con la torcia del telefonino; oltre il contesto emerso a seguito della perquisizione svolta presso l'abitazione dello stesso ricorrente, con il rinvenimento delle ingenti somme di denaro, strumenti atti al confezionamento della sostanza stupefacente e segnali della avvenuta custodia di esso nell'apaprtamento ( v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche, ha valutato l'inincidenza della mera incensuratezza del ricorrente e delle sue condizioni familiari rispetto alla gravità del fatto e della condotta dello stesso imputato; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di denaro di quasi 64mila euro in ordine alla quale la sentenza ha dato ineccepibile ragione della sua manifesta sproporzione rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e della sua famiglia (v. pg. 8 e sg.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci