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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51010/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28101/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28101/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 51010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris