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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 29012/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/06/2022 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di Romania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 5/05/2022 per il reato di omicidio colposo.

La Corte territoriale evidenzia che: - dall'esame del mandato di arresto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] rumena emerge che Dragu era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di omicidio colposo; pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Pitesti il 10 marzo 2016, passata in giudicato con sentenza n. 1393 del 19 dicembre 2016 della Corte di appello di Pitesti; - la pena applicata era stata condizionalmente sospesa; - la sospensione condizionale della pena era stata revocata con sentenza n. 344 pronunciata il 22 novembre 2021 dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Caransebes, definitiva in data 3 marzo 2022, tramite la decisione penale numero 232 del 3 marzo 2022 della Corte di appello di Timisoara; - le suindicate sentenze condannavano Dragu alla pena di 1.800 lei per guida senza patente, che andava ad aggiungersi alla pena di anni due di reclusione, in relazione alla quale era revocata la sospensione condizionale della pena.

2. Ha proposto ricorso il consegnando, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge, anche processuale, in riferimento all'art. 7 della

I. 69/2005.

Giusto il disposto dell'art. 218, comma 6, C.d.S., la circolazione con patente sospesa, in Italia, costituisce condotta suscettibile di sola sanzione amministrativa, come tale ininfluente agli effetti di cui all'art. 168 cod. pen.; non è così in Romania.

Difetta allora il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7

I. 69/2005, atteso che, da un lato, il fatto di cui alla sentenza n. 344/2021, l'unica contemplata al punto B) del MAE, in Italia non costituisce reato, e, dall'altro, neppure è, comunque, suscettibile di originare la revoca della sospensione condizionale della pena pregressa, di talché deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 18-bis, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n 69. per avere la Corte disposto la consegna di un soggetto residente in Italia - nonostante la facoltà di rifiutare la consegna e di ivi disporre l'esecuzione della pena - e, dapprima, ivi stabilmente domiciliato da oltre un quinquennio.

"Il lasso temporale di anni cinque deve essere ricondotto alla sola fattispecie di dimora in Italia: ciò atteso l'impiego della congiunzione "o" nel testo della norma (così testualmente il ricorso, a cui sono allegati anche la carta di identità italiana e le buste paga relative alla attività di operaio per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.)

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 18- bis, comma 2,

I. 69/2005 in riferimento all'art. 4, punto 6, della decisione 2002/584/GAI in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, paragrafo 1, PIDCP, nonché degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CDFUE.

Si fa riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 217 del 18 novembre 2021 con cui è stata rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che preclude in "maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo" (così il ricorso); si afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino alla attesa pronuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto concerne il requisito della doppia punibilità, deve premettersi che, effettivamente, nel MAE, nella parte in cui si chiede di indicare la decisione sulla quale si fonda il mandato, si fa riferimento alla sentenza n. 344 pronunciata il 22 novembre 2021 dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Caransebes, definitiva in data 3 marzo 2022, tramite la decisione penale numero 232 del 3 marzo 2022 della Corte di appello di Timisoara.

Si tratta delle sentenze che hanno accertato la commissione del reato di guida senza patente nei cinque anni successivi alla condanna per omicidio colposo e che, conseguentemente oltre a condannare Dragu alla pena pecuniaria di 1.800 lei per il primo reato, hanno revocato la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna a due anni di reclusione per il secondo reato.

Nel MAE, inoltre, si indica, effettivamente, come pena da scontare quella di anni due di reclusione (inflitta per il reato di omicidio colposo) "a cui deve aggiungersi la multa di 1.800 lei" (inflitta per il reato di guida senza patente la guida senza patente).

La Corte di appello ha, però, disposto la consegna solo in relazione al reato di omicidio colposo (cfr. dispositivo).

La Corte territoriale ha, quindi, fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039, in relazione ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha escluso la persistenza, a seguito della novella legislativa, della condizione della doppia punibilità della violazione; v., inoltre, Sez. 6, n. 28701 del 20 luglio 2021, Lacatus, non mass.).

Al riguardo, in particolare, questa Corte ha precisato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato.

Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).

Si è inoltre precisato che, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405).

Condizioni, quelle ora indicate, la cui necessaria ricorrenza non emerge per la posizione della persona richiesta in consegna, nei cui confronti risultano pronunciate condanne per altri fatti di reato, ma non per il reato di guida senza patente.

Inoltre, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la circostanza che il codice penale italiano non prevede nel caso in esame la revoca della sospensione condizionale della pena, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti.

3. Anche il secondo motivo é manifestamente infondato.

Nella versione modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021 e attualmente in vigore, il nuovo comma 2 dell'art. 18-bis prevede: «[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

La Corte di appello in maniera puntuale ha spiegato come, nella specie, non vi sia affatto la prova dello stabile radicamento sul territorio nel senso richiesto dalla norma e, in particolare, che il ricorrente sia residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; né, contrariamente a quanto espresso in ricorso, può riferirsi il termine quinquennale, rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata, alla sola condizione di dimora e non a quella di residenza, poiché tale lettura, oltre a non essere autorizzata dal testo della disposizione, risulta anche estranea alla ratio della limitazione, che è quella di garantire l'esecuzione della pena in Italia solo a chi ha un'effettiva connessione con il territorio, rinvenibile solo per effetto del decorso del tempo, e non sulla base della giustificazione, formale o di fatto, di tale presenza.

4. In tale quadro di riferimento è obiettivamente non decisiva la questione per la quale è stato disposto dalla Corte costituzionale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea che invece attiene: a) a se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

Una questione non rilevante atteso che, come detto, nel caso di specie non vi è la prova del presupposto normativo previsto dall'art. 18-bis.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/06/2022 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di Romania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 5/05/2022 per il reato di omicidio colposo. La Corte territoriale evidenzia che: - dall'esame del mandato di arresto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] rumena emerge che Dragu era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di omicidio colposo; pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Pitesti il 10 marzo 2016, passata in giudicato con sentenza n. 1393 del 19 dicembre 2016 della Corte di appello di Pitesti; - la pena applicata era stata condizionalmente sospesa; - la sospensione condizionale della pena era stata revocata con sentenza n. 344 pronunciata il 22 novembre 2021 dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Caransebes, definitiva in data 3 marzo 2022, tramite la decisione penale numero 232 del 3 marzo 2022 della Corte di appello di Timisoara; - le suindicate sentenze condannavano Dragu alla pena di 1.800 lei per guida senza patente, che andava ad aggiungersi alla pena di anni due di reclusione, in relazione alla quale era revocata la sospensione condizionale della pena. 2. Ha proposto ricorso il consegnando, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge, anche processuale, in riferimento all'art. 7 della I. 69/2005. Giusto il disposto dell'art. 218, comma 6, C.d.S., la circolazione con patente sospesa, in Italia, costituisce condotta suscettibile di sola sanzione amministrativa, come tale ininfluente agli effetti di cui all'art. 168 cod. pen.; non è così in Romania. Difetta allora il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 I. 69/2005, atteso che, da un lato, il fatto di cui alla sentenza n. 344/2021, l'unica contemplata al punto B) del MAE, in Italia non costituisce reato, e, dall'altro, neppure è, comunque, suscettibile di originare la revoca della sospensione condizionale della pena pregressa, di talché deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 18-bis, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n 69. per avere la Corte disposto la consegna di un soggetto residente in Italia - nonostante la facoltà di rifiutare la consegna e di ivi disporre l'esecuzione della pena - e, dapprima, ivi stabilmente domiciliato da oltre un quinquennio. "Il lasso temporale di anni cinque deve essere ricondotto alla sola fattispecie di dimora in Italia: ciò atteso l'impiego della congiunzione "o" nel testo della norma (così testualmente il ricorso, a cui sono allegati anche la carta di identità italiana e le buste paga relative alla attività di operaio per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 18- bis, comma 2, I. 69/2005 in riferimento all'art. 4, punto 6, della decisione 2002/584/GAI in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, paragrafo 1, PIDCP, nonché degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CDFUE. Si fa riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 217 del 18 novembre 2021 con cui è stata rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che preclude in "maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo" (così il ricorso); si afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino alla attesa pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per quanto concerne il requisito della doppia punibilità, deve premettersi che, effettivamente, nel MAE, nella parte in cui si chiede di indicare la decisione sulla quale si fonda il mandato, si fa riferimento alla sentenza n. 344 pronunciata il 22 novembre 2021 dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Caransebes, definitiva in data 3 marzo 2022, tramite la decisione penale numero 232 del 3 marzo 2022 della Corte di appello di Timisoara. Si tratta delle sentenze che hanno accertato la commissione del reato di guida senza patente nei cinque anni successivi alla condanna per omicidio colposo e che, conseguentemente oltre a condannare Dragu alla pena pecuniaria di 1.800 lei per il primo reato, hanno revocato la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna a due anni di reclusione per il secondo reato. Nel MAE, inoltre, si indica, effettivamente, come pena da scontare quella di anni due di reclusione (inflitta per il reato di omicidio colposo) "a cui deve aggiungersi la multa di 1.800 lei" (inflitta per il reato di guida senza patente la guida senza patente). La Corte di appello ha, però, disposto la consegna solo in relazione al reato di omicidio colposo (cfr. dispositivo). La Corte territoriale ha, quindi, fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039, in relazione ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha escluso la persistenza, a seguito della novella legislativa, della condizione della doppia punibilità della violazione; v., inoltre, Sez. 6, n. 28701 del 20 luglio 2021, Lacatus, non mass.). Al riguardo, in particolare, questa Corte ha precisato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Si è inoltre precisato che, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405). Condizioni, quelle ora indicate, la cui necessaria ricorrenza non emerge per la posizione della persona richiesta in consegna, nei cui confronti risultano pronunciate condanne per altri fatti di reato, ma non per il reato di guida senza patente. Inoltre, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la circostanza che il codice penale italiano non prevede nel caso in esame la revoca della sospensione condizionale della pena, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. 3. Anche il secondo motivo é manifestamente infondato. Nella versione modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021 e attualmente in vigore, il nuovo comma 2 dell'art. 18-bis prevede: «[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La Corte di appello in maniera puntuale ha spiegato come, nella specie, non vi sia affatto la prova dello stabile radicamento sul territorio nel senso richiesto dalla norma e, in particolare, che il ricorrente sia residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; né, contrariamente a quanto espresso in ricorso, può riferirsi il termine quinquennale, rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata, alla sola condizione di dimora e non a quella di residenza, poiché tale lettura, oltre a non essere autorizzata dal testo della disposizione, risulta anche estranea alla ratio della limitazione, che è quella di garantire l'esecuzione della pena in Italia solo a chi ha un'effettiva connessione con il territorio, rinvenibile solo per effetto del decorso del tempo, e non sulla base della giustificazione, formale o di fatto, di tale presenza. 4. In tale quadro di riferimento è obiettivamente non decisiva la questione per la quale è stato disposto dalla Corte costituzionale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea che invece attiene: a) a se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. Una questione non rilevante atteso che, come detto, nel caso di specie non vi è la prova del presupposto normativo previsto dall'art. 18-bis. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
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