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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 11148/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CRISCUOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di cassazione sezione sesta, con sentenza in data 27 maggio 2025,dichiarava inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daglistessi proposti quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detta sentenza i predetti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc.pen., assumendo che la sentenza della cassazione era affetta da errore di fattonella misura in cui non aveva rilevato che nel corso del giudizio di prevenzioneerano stati citati solo in grado di appello con conseguente violazione del diritto didifesa.3.

Il ricorso è inammissibile perché avanzato avverso provvedimento nonrientrante nel novero di quelli impugnabili in via straordinaria con il rimediodell’art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, va rammentato che secondol’orientamento di legittimità la procedura di correzione dell'errore di fatto,prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenzapronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per laquale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015,Saracino, Rv. 264658 - 01).

Sul punto si è anche precisato che è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità delricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze dellaCorte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto amisura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalladiversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendoalla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tuteladifferenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017,Pelle, Rv. 271398 - 01).L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilitàdel ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA].4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11148/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 526/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4621/2026DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CRISCUOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di cassazione sezione sesta, con sentenza in data 27 maggio 2025,dichiarava inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daglistessi proposti quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detta sentenza i predetti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc.pen., assumendo che la sentenza della cassazione era affetta da errore di fattonella misura in cui non aveva rilevato che nel corso del giudizio di prevenzioneerano stati citati solo in grado di appello con conseguente violazione del diritto didifesa.3.

Il ricorso è inammissibile perché avanzato avverso provvedimento nonrientrante nel novero di quelli impugnabili in via straordinaria con il rimediodell’art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, va rammentato che secondol’orientamento di legittimità la procedura di correzione dell'errore di fatto,prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenzapronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per laquale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015,Saracino, Rv. 264658 - 01).

Sul punto si è anche precisato che è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità delricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze dellaCorte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto amisura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalladiversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendoalla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tuteladifferenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017,Pelle, Rv. 271398 - 01).L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilitàdel ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA].4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CRISCUOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di cassazione sezione sesta, con sentenza in data 27 maggio 2025,dichiarava inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daglistessi proposti quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza i predetti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc.pen., assumendo che la sentenza della cassazione era affetta da errore di fattonella misura in cui non aveva rilevato che nel corso del giudizio di prevenzioneerano stati citati solo in grado di appello con conseguente violazione del diritto didifesa.3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato avverso provvedimento nonrientrante nel novero di quelli impugnabili in via straordinaria con il rimediodell’art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, va rammentato che secondol’orientamento di legittimità la procedura di correzione dell'errore di fatto,prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenzapronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per laquale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015,Saracino, Rv. 264658 - 01). Sul punto si è anche precisato che è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità delricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze dellaCorte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto amisura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalladiversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendoalla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tuteladifferenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017,Pelle, Rv. 271398 - 01).L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilitàdel ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA].4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11148/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez.  526/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]  - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4621/2026DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CRISCUOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di cassazione sezione sesta, con sentenza in data 27 maggio 2025,dichiarava inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daglistessi proposti quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza i predetti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc.pen., assumendo che la sentenza della cassazione era affetta da errore di fattonella misura in cui non aveva rilevato che nel corso del giudizio di prevenzioneerano stati citati solo in grado di appello con conseguente violazione del diritto didifesa.3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato avverso provvedimento nonrientrante nel novero di quelli impugnabili in via straordinaria con il rimediodell’art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, va rammentato che secondol’orientamento di legittimità la procedura di correzione dell'errore di fatto,prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenzapronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per laquale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015,Saracino, Rv. 264658 - 01). Sul punto si è anche precisato che è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc.pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità delricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze dellaCorte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto amisura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalladiversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendoalla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tuteladifferenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017,Pelle, Rv. 271398 - 01).L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilitàdel ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA].4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]
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