CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/09/2021, che aveva confermato la sentenza di condanna dell'imputato per i reati di cui agli art. 648 e 707 cod.pen. 1.1 II difensore osserva che la Corte di appello aveva fatto discendere la prova della colpevolezza dell'imputato in merito al reato di ricettazione dalla condotta silente dello stesso, ribaltando il principio dell'onere della prova; quanto al reato contravvenzionale, il difensore rileva che i cacciaviti erano riposti nel cruscotto dell'autovettura e costituivano strumenti di ordinaria manutenzione per ogni veicolo, mentre la chiave inglese non appariva strumento idoneo allo scasso 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'aumento per la continuazione era stato pari alla metà e non ad un terzo come affermato dalla Corte di appello, e che per quanto riguardava la recidiva, si era fatto riferimento al solo certificato del casellario giudiziale e al fatto che l'imputato aveva commesso i fatti a pochi mesi di distanza dalla scarcerazione; infine, il difensore rileva che la motivazione era insufficiente anche in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto reiterativo delle censure proposte in appello e sulle quali la Corte di appello ha già risposto. 1.1 Sul primo motivo di ricorso la Corte di appello ha osservato che il ricorrente, trovato alla guida di un veicolo oggetto di furto, non ha mai fornito spiegazioni su come ne era entrato in possesso; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; neppure il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione sul perché fosse in possesso di cacciaviti e chiave inglese che, uniti al fatto che sulla autovettura ed una centralina elettronica di una [OSCURATO:PERSONA], non potevano che essere destinati alla commissione di un reato. 1.2 Relativamente alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito ccrigrua ed esaustiva motivazione nella pag.2 della sentenza impugnata, evidenziando che l'imputato ha commesso i fatti pochi mesi dopo aver scontato una pena detentiva per furto e ricettazione; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. Altrettanto congrua è la motivazione relativa alla mancata applicazione del secondo comma dell'art. 648 cod.pen., avendo la Corte di appello rilevato che il veicolo ricettato era in buone condizioni. Quanto, infine alla dosimetria della pena, l'aumento per la continuazione è stato di un mese su una pena complessiva di anni tre di reclusione, per cui la censura è manifestamente infondata. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio \-