Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:695
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0604_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 – ePlus/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (e.plus) (causa T-604/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo e.plus – Uso effettivo – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 21, 22)

2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto della decisione della commissione di ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 23)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione – Distinzione (Art. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 24)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 1, a)] (v. punti 34-37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ePlus Inc. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

OHG. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a farsi carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 775 del 20.11.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0604_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 – ePlus/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (e.plus) (causa T-604/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo e.plus – Uso effettivo – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 21, 22) 2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto della decisione della commissione di ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 23) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione – Distinzione (Art. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 24) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 1, a)] (v. punti 34-37) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ePlus Inc. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a farsi carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 775 del 20.11.2023 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris