Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:695
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0604_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 –
ePlus/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (e.plus)
(causa T-604/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo e.plus – Uso effettivo – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punti 21, 22)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto della decisione della commissione di ricorso
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punto 23)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione – Distinzione
(Art. 263 TFUE e 296 TFUE)
(v. punto 24)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 1, a)]
(v. punti 34-37)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ePlus Inc. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a farsi carico delle proprie spese.
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GU C 775 del 20.11.2023
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