CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 33951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30865-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30865/2021 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 CC avverso la sentenza n. 1095/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 253/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento dalla Direzione provinciale di Ancona a quella di Bergamo, avvenuto in data 8.3.2012. L’INPS –che aveva inizialmente riconosciuto il diritto vantato dal dirigente, salvo poi sospenderne l’erogazione – resistette alla domanda, eccependo di essersi avveduto solo in un secondo momento che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda del lavoratore, rilevando che era provato il trasferimento di residenza del dirigente e che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non aveva abrogato l’indennità di prima sistemazione nel caso di cambio di residenza. L’INPS si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Milano, che respinse l’impugnazione, confermando la valutazione del giudice di primo grado, con conseguente irrilevanza della questione relativa alla stessa applicabilità del citato art. 4, comma 44, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, qual è l’INPS, ritenendo che si trattasse invece di disposizione riferita soltanto ai dipendenti statali. La corte territoriale rilevò l’assenza di censure sul quantum debeatur, determinato dal tribunale in € 62.851,00. Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria, ma tardiva rispetto al termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, area VI, dirigenti Parastato,nonché dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 1.1. La sentenza impugnata viene censurata, sia nella parte in cui prospetta – a livello di mera ipotesi interpretativa –che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non si applichi ai rapporti di lavoro del parastato e, quindi, nemmeno a quelli dell’INPS, sia là dove afferma che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44. 2. Il ricorso è infondato, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS. 2.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS. 2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3. Dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44. 2.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria. 3. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che il ricorrente ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione. 3.1. Non assume pertanto rilevanza la pur corretta considerazione, su cui la corte d’appello ha principalmente fondato la propria decisione, che il più volte citato comma 44 non ha soppresso l’indennità di prima sistemazione, ma ne ha soltanto condizionato l’erogazione all’«effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio». 3.2. Del pari irrilevante, per lo stesso motivo, risulta la questione se il comma 44 debba essere interpretato nel senso di avere sì fatta salva l’indennità di prima sistemazione, ma solo nella misura a suo tempo prevista dall’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e poi «adeguata» dall’art. 12 della legge n. 471 del 1978. 3.2.1. Tale ultima questione, del resto, in quanto diretta a contestare l’ammontare dell’indennità rivendicata dal lavoratore, sarebbe stata in ogni caso inammissibile, perché la sentenza impugnata afferma una «assenza di censure» in ordine al quantum debeatur, affermazione non contestata da parte ricorrente. 4. Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado, tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa, che ha determinato nel ricorrente l’erronea convinzione di adempiere un obbligo di legge. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste