CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 12762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 23 gennaio 2023, per il ricorrente con le quali, a seguito della comunicazione delle conclusioni del sostituto procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la improcedibilità dell'azione per difetto di querela a seguito della entrata in vigore del d. Igs. 150/2022. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 16 luglio 2018 dal Tribunale di Biella in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.L'accusa attiene al tentativo di furto in concorso di capi di abbigliamento all'interno di un centro commerciale con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nel privare i capi di abbigliamento delle placche antitacchegg io. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente il seguente motivo. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 2 cod. pen. In particolare, secondo la difesa, se la rimozione della placca antitaccheggio non comporta il danneggiamento dell'indumento e del dispositivo non è configurabile la contestata aggravante, come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n.27625 del 7 giugno 2022). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e non considerando il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sul punto secondo il quale, con riferimento in generale alla circostanza di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, l'aggravante si configura anche "qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione" (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705.). 1.1.Con specifico riferimento ai dispositivi antitaccheggio: "In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita. (Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478). Da tempo, infatti, questa Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica, venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione ( ex multis,sez.4, 14/02/2006, n. 14780; Sez.5, 10/01/2011, n. 7416; Sez.5 30/10/2013, n. 641, Rv. 257949). 1.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo di siffatti principi chiarendo, attraverso lo specifico richiamo alla giurisprudenza suindicata, che la circostanza aggravante sussiste anche nel caso, come quello in esame, in cui la violenza sia stata esercitata sulla placca antitaccheggio apposta sui capi di abbigliamento, con conseguente suo inevitabile danneggiamento e impossibilità di riutilizzo. 1.2.1 Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la giurisprudenza in quella sede richiamata (Sez.4, n.1073 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278652) secondo la quale "In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione", è perfettamente coerente con i principi sinora affermati. La sentenza richiamata, si riferisce, infatti, come emerge dalla lettura della motivazione, ad una ipotesi in cui il dispositivo antitaccheggio era costituito non dalla placca antitaccheggio apposta sui capi di abbigliamento, quanto piuttosto da un "collarino" apposto ad una bottiglia, "sfilabile" senza essere danneggiato. Dunque, in linea con l'orientamento consolidato, nel caso all'esame della Corte, era stata esclusa la sussistenza della circostanza aggravante non essendosi danneggiato neanche il dispositivo antitaccheggio. 2.Inammissibile risulta anche il motivo relativo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della intervenuta perseguibilità a querela di numerose ipotesi di furto aggravato. Va al riguardo evidenziato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, condizione di procedibilità che nel caso di specie è assente. Deve evidenziarsi, sul punto, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).6. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così