CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 1967
Cassazione n. 25542/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1967 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'accesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha, a tal fine, rilevato che la pena della cui espiazione è stata irrogata a Fusaroli per il reato sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserito nel novero di quelli ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente ritenuto l'ostatività del titolo di reato al quale si riferisce la pena in esecuzione, omettendo, in specie, di considerare che egli è stato condannato per il reato previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituente fattispecie autonoma, anziché meramente attenuata, rispetto a quella disciplinata dal precedente comma 1. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merito, pertanto, accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. cit.» (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01) e, di conseguenza, che «L'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis della Legge n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 cod. pen. - da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio - si applica la stessa disciplina stabilita per quest'ultima fattispecie» (Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 - 01; Sez. 1Sentenza n. 26310 del 06/07/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 235018 - 01). 3. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, non si è attenuto a tali principi ed è pervenuto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della fallace assimilazione, ai fini considerati, tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 6 dell'art. 74. Considerato, ulteriormente ed a confutazione dell'argomento introdotto dal Procuratore generale, che il residuo di pena (la cui fine è prevista, stando al provvedimento impugnato, al 24 dicembre 2028) della cui espiazione si discute rientra nel limite di sei anni normativamente sancito, non resta, dunque, che disporre l'annullamento dell'ordinanza del 9 novembre 2023, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, scevro dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza