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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45365/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; of N. 23486/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di responsabilità, ribadendo che l'imputato non stato mai inquadrato di faccia e che il riconoscimento sarebbe avvenuto da parte degli operanti sulla base di un loro pregiudizio e con un secondo motivo violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 29/10/2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente ha depositato me- moria scritta con cui ha insistito sui motivi di cui a! ricorso.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rilevato come l'odierno ricorrente ometta di confrontarsi con le evidenze processuali, com- piutamente argomentate dal giudice di prime cure, che risiedono sia nel filmato, da cui "sono perfettamente riconoscibili !a corporatura, l'altezza, il colore dei ca- pelli, i tratti distintivi...le particolari movenze" (il richiamo è a pag. 4 della sentenza di primo grado) sia la circostanza del riconoscimento diretto da parte degli operanti di P.G., che visionando le immagini individuavano "senta ombra di dubbio l'autore della condotta nell'odierno imputato" (così sempre la sentenza di primo grado a pag. 4), sicché le critiche, fondate su un presunto "sospetto" determinato dalla conoscenza pregressa, ma non sul riconoscimento attuale e visivo dell'autore del reato in persona nota e riscontrabile dai filmati risultano apodittiche, non basate sulle effettive risultanze probatorie e prive di elementi di novità, poiché consistono N. 23486/2024 R.G. in argomenti già liquidati dal tribunale.

Si sottolinea in proposito che non solo [OSCURATO:PERSONA] risulta essere soggetto già noto agli operanti per aver lo stesso già commesso reati simili, ma, anzi, nella visione dei filmati, benché l'uomo indossi sempre un cappellino, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, lo stesso non è sempre ripreso di spalle.

Sono molti i momenti in cui l'odierno ricorrente — si legge nella sentenza impugnata — si muove in favore della telecamera, la- sciando intravedere i tratti somatici del viso che conducevano all'individuazione dell'appellante.

Secondo la logica motivazione dei giudici di appello, non si comprende appieno l'argomentazione difensiva per cui gli operanti "credevano" di riconoscere il Popo- lizio in forza di una "serie di ipotesi" (non meglio esplicitata), laddove la biografia penale dell'appellante costituisce, semmai, proprio il motivo della conoscenza e, per l'effetto, della corretta individuazione.

A tal proposito, la sentenza impugnata opera un buon governo del richiamato orientamento di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel sog- getto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata da telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di [OSCURATO:PERSONA] che vanti una pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è ri- messa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; conf.

Sez. 2, n. 45655 del 16/10/201A, Bennato, Rv. 260791 - 01 Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925 - 01).

Nel caso in esame, con motivazione logica e congrua si dà atto nel provvedi- mento impugnato che il contenuto indiziante da attribuire al riconoscimento del Popolizio assume valenza di rilevanza assoluta, sia perc:hé le immagini risultano nitide e chiare, tali da consentire fa,cilmente la sovrapponibilità e la comparazione dei tratti del soggetto ripreso con quello riconosciuto e da non richiedere alcuna analisi antropometrica, sia perché l'individuazione avveniva ad opera di apparte- nenti alle forze dell'ordine che, per ragioni di servizio, avevano acquisito una con- solidata conoscenza personale dell'imputato, in quanto soggetto in precedenza sottoposto alla sua attenzione operativa, come avviene ordinariamente verso i soggetti che risultano destinatari di preced2nti penali e/o per essere stati sottopo- sti ad indagini o ad attività investigative pregresse.

2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, In particolare, non si confronta con la motivazione offerta a sostegno del di- niego delle circostanze attenuanti generiche negate sul motivato dell'assenza di qualsivoglia elemento positivo, arricchito da í plurimi precedenti penali specifici ed N. 23486/2024 R.G. anche recenti, nonché dall'importante valore della refurtiva (circa 5.000,00 euro) e del danno materiale cagionato al locale commerciale.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dedsivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale vaiutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

Ne deriva che il proposto ricorso va die:hiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; of N. 23486/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di responsabilità, ribadendo che l'imputato non stato mai inquadrato di faccia e che il riconoscimento sarebbe avvenuto da parte degli operanti sulla base di un loro pregiudizio e con un secondo motivo violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 29/10/2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente ha depositato me- moria scritta con cui ha insistito sui motivi di cui a! ricorso. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno rilevato come l'odierno ricorrente ometta di confrontarsi con le evidenze processuali, com- piutamente argomentate dal giudice di prime cure, che risiedono sia nel filmato, da cui "sono perfettamente riconoscibili !a corporatura, l'altezza, il colore dei ca- pelli, i tratti distintivi...le particolari movenze" (il richiamo è a pag. 4 della sentenza di primo grado) sia la circostanza del riconoscimento diretto da parte degli operanti di P.G., che visionando le immagini individuavano "senta ombra di dubbio l'autore della condotta nell'odierno imputato" (così sempre la sentenza di primo grado a pag. 4), sicché le critiche, fondate su un presunto "sospetto" determinato dalla conoscenza pregressa, ma non sul riconoscimento attuale e visivo dell'autore del reato in persona nota e riscontrabile dai filmati risultano apodittiche, non basate sulle effettive risultanze probatorie e prive di elementi di novità, poiché consistono N. 23486/2024 R.G. in argomenti già liquidati dal tribunale. Si sottolinea in proposito che non solo [OSCURATO:PERSONA] risulta essere soggetto già noto agli operanti per aver lo stesso già commesso reati simili, ma, anzi, nella visione dei filmati, benché l'uomo indossi sempre un cappellino, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, lo stesso non è sempre ripreso di spalle. Sono molti i momenti in cui l'odierno ricorrente — si legge nella sentenza impugnata — si muove in favore della telecamera, la- sciando intravedere i tratti somatici del viso che conducevano all'individuazione dell'appellante. Secondo la logica motivazione dei giudici di appello, non si comprende appieno l'argomentazione difensiva per cui gli operanti "credevano" di riconoscere il Popo- lizio in forza di una "serie di ipotesi" (non meglio esplicitata), laddove la biografia penale dell'appellante costituisce, semmai, proprio il motivo della conoscenza e, per l'effetto, della corretta individuazione. A tal proposito, la sentenza impugnata opera un buon governo del richiamato orientamento di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel sog- getto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata da telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di [OSCURATO:PERSONA] che vanti una pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è ri- messa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; conf. Sez. 2, n. 45655 del 16/10/201A, Bennato, Rv. 260791 - 01 Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925 - 01). Nel caso in esame, con motivazione logica e congrua si dà atto nel provvedi- mento impugnato che il contenuto indiziante da attribuire al riconoscimento del Popolizio assume valenza di rilevanza assoluta, sia perc:hé le immagini risultano nitide e chiare, tali da consentire fa,cilmente la sovrapponibilità e la comparazione dei tratti del soggetto ripreso con quello riconosciuto e da non richiedere alcuna analisi antropometrica, sia perché l'individuazione avveniva ad opera di apparte- nenti alle forze dell'ordine che, per ragioni di servizio, avevano acquisito una con- solidata conoscenza personale dell'imputato, in quanto soggetto in precedenza sottoposto alla sua attenzione operativa, come avviene ordinariamente verso i soggetti che risultano destinatari di preced2nti penali e/o per essere stati sottopo- sti ad indagini o ad attività investigative pregresse. 2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e il ricorso, In particolare, non si confronta con la motivazione offerta a sostegno del di- niego delle circostanze attenuanti generiche negate sul motivato dell'assenza di qualsivoglia elemento positivo, arricchito da í plurimi precedenti penali specifici ed N. 23486/2024 R.G. anche recenti, nonché dall'importante valore della refurtiva (circa 5.000,00 euro) e del danno materiale cagionato al locale commerciale. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dedsivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale vaiutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Ne deriva che il proposto ricorso va die:hiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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