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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18220/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1974avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza di condannaemessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CorinaMaier, ha confermato la condanna degli stessi per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione dal gennaio 2013 e dichiarata fallita nel 2014, dellaquale [OSCURATO:PERSONA] era stata amministratrice dal luglio 2010 al giugno 2011 eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto.2.

Il ricorso proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del comune difensore di fiducia, si articola in due motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allastessa ascritti, sulla base del rapporto che legava la ricorrente ad AlessandroGuidarelli ed in quanto intestataria dei conti correnti sui quali risultano confluiteparte delle somme distratte, senza tuttavia tener conto del fatto che alla Maiernon risulta riferibile alcun atto gestorio della società e che i versamenti di denarosui suoi conti risultano effettuati in contanti, dopo che le somme erano stateprelevate dai conti della società da [OSCURATO:PERSONA], sicché la donna potevaignorarne la provenienza.2.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione dellasentenza nella parte i giudici di merito, pur riconoscendo nei confronti di entrambigli imputati le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestataaggravante, non avevano tuttavia applicato la riduzione nella sua massimaestensione, senza tener conto di una serie di elementi positivi valutabili neiconfronti di entrambi gli imputati (risarcimento del danno alla parte civile, assenzadi precedenti, consenso all’acquisizione degli atti da parte di entrambi gli imputatie ruolo marginale della [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché privi di specificità,non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.2.

Il primo motivo, relativo all’asserita assenza di elementi dimostrativi dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.2.1.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilricorso per cassazione non può risolversi in una sollecitazione ad una rivalutazionedel compendio probatorio o ad una differente lettura degli elementi di fatto giàesaminati dal giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità circoscritto allaverifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-argomentativa dellamotivazione (tra le tante, Sez.

U, n. 6402 del 1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.6, n. 47204 del 2015, Rv. 265482).Ne consegue che esulano dai poteri della Corte di cassazione tanto la riletturadegli elementi di prova, quanto l’adozione di nuovi e diversi parametri divalutazione dei fatti, riservati in via esclusiva al giudice di merito.2.2.

Nel caso di specie, le censure difensive si risolvono in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio, proponendo una ricostruzione alternativadei fatti, incentrata sull’asserita inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienzadelle somme confluite sui propri conti correnti.La motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze è immune davizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito dato conto, in modo puntuale ecoerente, degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità.In particolare, la Corte territoriale – anche mediante richiamo alla decisionedi primo grado – ha evidenziato come la ricorrente: fosse stata amministratriceformale della società per un apprezzabile arco temporale; avesse accettato unapartecipazione significativa nel capitale sociale; fosse titolare esclusiva dei conticorrenti sui quali confluivano le somme distratte; avesse beneficiato direttamentedelle risorse sottratte al patrimonio sociale, oggetto di versamenti in contanti dirilevante entità.

Tali elementi, valorizzati in modo non manifestamente illogico,evidenziano l’inconsistenza della prospettazione difensiva, che pretende di isolarei singoli dati fattuali senza confrontarsi con la loro valutazione complessiva.In tema di bancarotta fraudolenta, tra l’altro, la responsabilitàdell’amministratore formale non può essere esclusa sulla base di una asseritadelega di fatto ad altro soggetto, dovendosi escludere che l’accettazione del ruolopossa risolversi in una totale deresponsabilizzazione rispetto alla gestionesocietaria.

Se è vero, infatti, che per la bancarotta per distrazione non operaautomaticamente la presunzione di responsabilità dell’amministratore meramenteapparente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte di merito haindividuato specifici elementi sintomatici di consapevolezza e partecipazione,desunti, in particolare, dal diretto vantaggio economico conseguito dallaricorrente.2.3.

Parimenti corretta si appalesa la ricostruzione operata con riferimento alprofilo soggettivo, atteso che, secondo il costante orientamento di legittimità, ildolo nei reati fallimentari può assumere anche la forma eventuale, essendosufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite poste in essere (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv.263225).Nel caso in esame, per di più, la Corte territoriale ha logicamente desunto taleconsapevolezza dall’oggettiva anomalia dei flussi finanziari in uscita dalla società(circa 83.000 euro proprio nel ristretto arco temporale di due anni, nel corso deiquali la [OSCURATO:PERSONA] era socia ed in parte anche amministratrice della società) esuccessivamente in ingresso, sotto forma di versamenti in contanti, sui contipersonali della [OSCURATO:PERSONA] e da lei certamente utilizzati.La tempistica ed il carattere ingente di tali flussi di denaro sono staticorrettamente ritenuti dimostrativi di una piena consapevolezza della ricorrentealle condotte distrattive poste in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA], anulla rilevando che i versamenti sui conti fossero stati effettuati in contanti.Ne deriva che i vizi denunciati non trovano effettivo riscontro nel contenutodella sentenza impugnata, che si è invece puntualmente confrontata con tutte lequestioni sollevate, con motivazione completa, logica e priva di contraddizioni.3.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso, relativo altrattamento sanzionatorio.La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanzeaggravanti e attenuanti, come noto, rientrano nella discrezionalità del giudice dimerito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di una motivazionemanifestamente illogica o contraddittoria.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata e logicagiustificazione delle proprie scelte in punto di determinazione della pena neiconfronti di entrambi gli imputati, per i quali si è comunque partiti dal minimo dellapena o da una pena prossima al minimo edittale e vi è stato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante,proprio tenuto conto di quegli elementi dedotti dalla difesa.La massima riduzione per le attenuanti non è stata riconosciuta per l’entitàdelle somme distratte, le modalità complessive della condotta, il risarcimento deldanno solo parziale.

Si tratta di motivazione logica che non è suscettibile di alcunacensura in questa sede.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodi una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1974avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza di condannaemessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CorinaMaier, ha confermato la condanna degli stessi per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione dal gennaio 2013 e dichiarata fallita nel 2014, dellaquale [OSCURATO:PERSONA] era stata amministratrice dal luglio 2010 al giugno 2011 eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto.2. Il ricorso proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del comune difensore di fiducia, si articola in due motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allastessa ascritti, sulla base del rapporto che legava la ricorrente ad AlessandroGuidarelli ed in quanto intestataria dei conti correnti sui quali risultano confluiteparte delle somme distratte, senza tuttavia tener conto del fatto che alla Maiernon risulta riferibile alcun atto gestorio della società e che i versamenti di denarosui suoi conti risultano effettuati in contanti, dopo che le somme erano stateprelevate dai conti della società da [OSCURATO:PERSONA], sicché la donna potevaignorarne la provenienza.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione dellasentenza nella parte i giudici di merito, pur riconoscendo nei confronti di entrambigli imputati le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestataaggravante, non avevano tuttavia applicato la riduzione nella sua massimaestensione, senza tener conto di una serie di elementi positivi valutabili neiconfronti di entrambi gli imputati (risarcimento del danno alla parte civile, assenzadi precedenti, consenso all’acquisizione degli atti da parte di entrambi gli imputatie ruolo marginale della [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché privi di specificità,non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.2. Il primo motivo, relativo all’asserita assenza di elementi dimostrativi dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.2.1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilricorso per cassazione non può risolversi in una sollecitazione ad una rivalutazionedel compendio probatorio o ad una differente lettura degli elementi di fatto giàesaminati dal giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità circoscritto allaverifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-argomentativa dellamotivazione (tra le tante, Sez. U, n. 6402 del 1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.6, n. 47204 del 2015, Rv. 265482).Ne consegue che esulano dai poteri della Corte di cassazione tanto la riletturadegli elementi di prova, quanto l’adozione di nuovi e diversi parametri divalutazione dei fatti, riservati in via esclusiva al giudice di merito.2.2. Nel caso di specie, le censure difensive si risolvono in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio, proponendo una ricostruzione alternativadei fatti, incentrata sull’asserita inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienzadelle somme confluite sui propri conti correnti.La motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze è immune davizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito dato conto, in modo puntuale ecoerente, degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità.In particolare, la Corte territoriale – anche mediante richiamo alla decisionedi primo grado – ha evidenziato come la ricorrente: fosse stata amministratriceformale della società per un apprezzabile arco temporale; avesse accettato unapartecipazione significativa nel capitale sociale; fosse titolare esclusiva dei conticorrenti sui quali confluivano le somme distratte; avesse beneficiato direttamentedelle risorse sottratte al patrimonio sociale, oggetto di versamenti in contanti dirilevante entità. Tali elementi, valorizzati in modo non manifestamente illogico,evidenziano l’inconsistenza della prospettazione difensiva, che pretende di isolarei singoli dati fattuali senza confrontarsi con la loro valutazione complessiva.In tema di bancarotta fraudolenta, tra l’altro, la responsabilitàdell’amministratore formale non può essere esclusa sulla base di una asseritadelega di fatto ad altro soggetto, dovendosi escludere che l’accettazione del ruolopossa risolversi in una totale deresponsabilizzazione rispetto alla gestionesocietaria. Se è vero, infatti, che per la bancarotta per distrazione non operaautomaticamente la presunzione di responsabilità dell’amministratore meramenteapparente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte di merito haindividuato specifici elementi sintomatici di consapevolezza e partecipazione,desunti, in particolare, dal diretto vantaggio economico conseguito dallaricorrente.2.3. Parimenti corretta si appalesa la ricostruzione operata con riferimento alprofilo soggettivo, atteso che, secondo il costante orientamento di legittimità, ildolo nei reati fallimentari può assumere anche la forma eventuale, essendosufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite poste in essere (Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831: Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv.263225).Nel caso in esame, per di più, la Corte territoriale ha logicamente desunto taleconsapevolezza dall’oggettiva anomalia dei flussi finanziari in uscita dalla società(circa 83.000 euro proprio nel ristretto arco temporale di due anni, nel corso deiquali la [OSCURATO:PERSONA] era socia ed in parte anche amministratrice della società) esuccessivamente in ingresso, sotto forma di versamenti in contanti, sui contipersonali della [OSCURATO:PERSONA] e da lei certamente utilizzati.La tempistica ed il carattere ingente di tali flussi di denaro sono staticorrettamente ritenuti dimostrativi di una piena consapevolezza della ricorrentealle condotte distrattive poste in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA], anulla rilevando che i versamenti sui conti fossero stati effettuati in contanti.Ne deriva che i vizi denunciati non trovano effettivo riscontro nel contenutodella sentenza impugnata, che si è invece puntualmente confrontata con tutte lequestioni sollevate, con motivazione completa, logica e priva di contraddizioni.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso, relativo altrattamento sanzionatorio.La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanzeaggravanti e attenuanti, come noto, rientrano nella discrezionalità del giudice dimerito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di una motivazionemanifestamente illogica o contraddittoria.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata e logicagiustificazione delle proprie scelte in punto di determinazione della pena neiconfronti di entrambi gli imputati, per i quali si è comunque partiti dal minimo dellapena o da una pena prossima al minimo edittale e vi è stato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante,proprio tenuto conto di quegli elementi dedotti dalla difesa.La massima riduzione per le attenuanti non è stata riconosciuta per l’entitàdelle somme distratte, le modalità complessive della condotta, il risarcimento deldanno solo parziale. Si tratta di motivazione logica che non è suscettibile di alcunacensura in questa sede.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodi una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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