CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro con ordinanza del 31 marzo 2022 aveva applicato al ricorrente, sottoposto ad indagini in relazione a diverse condotte riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309/90, la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo che era stata avanzata dal Pubblico Ministero in questi termini: 1) ai fini di confisca diretta per "la somma contante di C 19.850,00 da ritenersi quale profitto del reato"; 2) nel caso di impossibilità di sequestro preventivo in via diretta "la confisca per equivalente di beni mobili o immobili" dell'indagato "sino alla concorrenza dell' importo indicato". Il rigetto era stato motivato per la ritenuta incertezza, allo stato delle indagini, dell'ammontare delle somme illecite acquisite e poi conservate da Subashi. Avverso il diniego del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio requirente, aveva disposto, a carico dell'indagato, il sequestro richiesto, dando atto, nella motivazione: a) della corretta quantificazione del profitto del reato nella misura di C 19.850,00, per come determinato nell'atto di appello a pag. 6 (C 350,00 erano stati rinvenuti nell'immediatezza dei fatti quale profitto del reato di spaccio in favore di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5; C 18.000,00 quale profitto del reato di cui al capo 3 ed C 1.500,00 quale profitto del reato di cui al capo 6 in base alle dichiarazioni dell'indagato rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia); b) della confiscabilità della somma indicata, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto profitto della condotta di commercializzazione della cocaina o comunque dell'intero importo (detratto quanto sequestrato in via diretta) per equivalente, ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, ravvisando il periculum di dispersione del denaro. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo che contiene due diverse censure. 2.1. Con la prima rileva violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 73, comma 7 (da intendersi comma 7 -bis), d.P.R. 309/90 in quanto il provvedimento del Tribunale del riesame, con riferimento al periculum in mora, avrebbe utilizzato argomenti carenti rispetto ai requisiti che connotano detto presupposto per come fissati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. Con il secondo rilievo contesta la quantificazione della somma sottoposta a sequestro preventivo, fissata peraltro quasi esclusivamente sulle dichiarazioni confessorie del ricorrente, stante la mancata dimostrazione, da parte del Pubblico Ministero, che l'originario acquisto della sostanza stupefacente fosse avvenuto con denaro di provenienza illecita, tanto da imporre la sottrazione, dal profitto del reato, del costo della medesima sostanza poi ceduta. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.fri [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va premesso che il Tribunale di Pesaro, in sede di appello, ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo, oggetto dell'odierna impugnazione, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90, a fini di confisca diretta, della somma di C 19.850,00 quale profitto derivante da tre condotte di cessione di sostanze stupefacenti (capi 3, 5 e 6), e, in caso di impossibilità, quale sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili dell'indagato "sino alla concorrenza dell'importo indicato". La qualificazione del sequestro come finalizzato alla confisca diretta è conforme alla pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui "La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione." (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). Sebbene il Tribunale del riesame abbia richiamato nella motivazione anche l'art. 240 cod. pen. è opportuno precisare che, nel caso di specie, in cui sono state contestate all'indagato tre cessioni di stupefacenti, trova applicazione il solo art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. 309/90 che costituisce, per quanto interessa in questa sede, un'ipotesi di confisca obbligatoria (al pari di numerose altre introdotte nel tempo come l'art. 322-ter cod. pen, l' art. 640 -quater cod. pen., ecc.) del profitto del reato, che altrimenti, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., sarebbe confiscabile in via meramente facoltativa, con ciò che ne consegue in termini di onere probatorio ed argomentativo sulla pericolosità derivante dal mantenimento del bene nella disponibilità dell'indagato e sul nesso pertinenziale con il delitto commesso. 2.1. Il ricorso ha censurato l'omessa motivazione del Tribunale del requisito del periculum in mora rispetto al sequestro finalizzato alla confisca diretta e, genericamente, anche al sequestro finalizzati alla confisca per equivalente. Il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine al periculum in mora relativamente al disposto sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, come si legge a pagina 4, sia con riguardo al "pericolo di dispersione del denaro in questione...", sia con riguardo al pericolo che le somme sequestrate "se restituite sarebbero senza dubbio reimpiegate appena possibile in attività analoghe o comunque reinvestite e rese irrintracciabili ai fini della confisca", conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Tale motivazione è idonea anche con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di ipotesi di confisca eventuale e meramente sostituiva di quella diretta che non richiede un'autonoma e specifica motivazione sul periculum. Del resto, trattandosi di confisca che può ricadere su beni non individuati, in tutto o in parte, al momento dell'emissione del provvedimento - come nel caso in esame - sarebbe impossibile valutarne il periculum. 2.2. Il secondo argomento contenuto nell'unico motivo di ricorso, relativo alla erronea quantificazione del profitto dei reati, è generico. Il provvedimento impugnato, come sopra indicato, è stato emesso con riferimento a tre condotte di cessione di sostanze stupefacenti (capi 3, 5 e 6) e correttamente ha fatto propria la determinazione del profitto operata nell'atto di appello del Pubblico ministero (pag.6), in quanto fondata sulle precise dichiarazioni dell'indagato rese in sede di interrogatorio di garanzia alla presenza del difensore, riguardanti i fatti provvisoriamente contestati, dunque, in base ad una fonte privilegiata non altrimenti smentita in modo concreto e oggettivo, vista la genericità delle asserzioni contenute nel ricorso. 3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p