Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 34755/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.758/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della I SEZIONE DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della I SEZIONE DELLA CORTE di CASSAZIONE, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE SASSARI n. 37/2019 depositatoi l 24/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sassari, con decreto depositato il 22.11.2021, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ne aveva ammesso allo passivo il credito nella minor somma di € 52.000,00 anziché in quella richiesta di € 168.000,00, a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta dalla legale e consistita nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo e nell’assistenza della società fino all’omologa.

Aveva dedotto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con contratto di mandato professionale del 12.10.2016, era stato originariamente pattuito con il sig. [OSCURATO:PERSONA], allora legale rappresentante della società poi fallita, per l’espletamento dell’incarico professionale, congiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il compenso di € 560.000,00 (e quindi € 280.000,00 ciascuno) - poi ridotto ad € 420.000,00, a seguito della modifica del piano, intervenuta nel corso della procedura concordataria, che aveva previsto una riduzione dell’attivo - e che aveva percepito un acconto di € 42.000,00, oltre accessori.

Il contratto di mandato professionale era stato allegato all’istanza di insinuazione (ma, nonostante le richieste rivolte alla cancelleria, il documento non era stato reperito) e da esso risultava che i compensi dei legali erano stati regolarmente esposti nel piano quali passività da regolare in prededuzione, mentre la professionista, anche nel ricorso ex art. 98 legge fall., aveva evidenziato che il compenso pattuito per l’attività professionale espletata era stato riportato in detto piano e nella relazione dell’attestatore.

Il Tribunale di Sassari, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo, ha dato atto che l’opponente aveva dedotto che gli accordi economici erano stati espressamente indicati nel piano e nella relazione attestativa, ma ha ritenuto che non era stata fornita dal legale la prova del deposito del contratto di conferimento dell’incarico professionale (asseritamente perfezionato in data anteriore alla procedura)contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161 legge fall..

Né la dimostrazione dell’esistenza dell’accordo era stata fornita attraverso le deduzioni di prova testimoniale, non ammesse.

Ne conseguiva che se , da un lato, era incontestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la propria opera professionale nell’interesse della fallita, dall’altro, l’insinuazione non poteva essere riconosciuta nella misura richiesta poiché non vi era prova dell’intervenuto accordo (opponibile al fallimento).

Doveva dunque trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 2233 cod. civ, con la conseguenza che il compenso doveva determinarsi nella somma di € 52.000 (comprensivi di spese, Iva e CPA), già corrisposta dal fallito, tenuto conto che il concordato era stato poi revocato, per essere stati rilevati atti di frode connessi proprio alla stima dell’attivo, e le prestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state eseguite anche in favore della ditta individualedi [OSCURATO:PERSONA] (anch’essa fallita).

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.

Il fallimento COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che nel proprio ricorso ex art. 98 legge fall. aveva ampiamente trattato la questione dell’anteriorità dell’incarico professionale rispetto alla domanda di concordato preventivo, rilevando che i termini della relativa lettera ( ammontare dei compensi e natura delle prestazioni) erano stati incorporati nel piano di concordato, trascrivendo testualmente i passi del piano e della relazione di attestazione.

Il Tribunale di Sassari aveva omesso di valutare tale stralcio del concordato, non considerando che doveva presumersi che l’incarico fosse certamente anteriore al piano, posto che il secondo ne aveva incorporato il contenuto, tenuto conto anche del fatto che proprio il piano aveva espressamente menzionato il patto scritto preesistente, avendo utilizzato la locuzione “come da mandato”, ciò quindi a conferma degli accordi che quella intesa conteneva.

In conclusione, ad avviso della ricorrente, se il piano di concordato depositato il 22.2.2017 menzionava espressamente “il mandato professionale” e ne incorporava il contenuto, tale mandato professionale era ad esso preesistente.

2. Il motivo è inammissibile.

Ritiene questo Collegio che il Tribunale di Sassari - come evidenziato nella parte narrativa – nel dare atto nel decreto impugnato che l’opponente aveva dedotto che gli accordi economici tra il legale e la fallita erano stati espressamente indicati nel piano e nella relazione attestativa, non ha omesso la valutazione di tali circostanze, ma le ha ritenute (implicitamente) irrilevanti, reputando imprescindibile, affinchéfosse fornita la prova di un accordo sul compenso opponibile al fallimento, il deposito del contratto di conferimento dell’incarico professionale contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161 legge fall., o comunque una prova testimoniale, nel caso di specie, non ammessa.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2704 cod. civ..Espone la ricorrente che il Tribunale, nell’affermare che la prova dell’anteriorità della data di perfezionamento dell’accordo professionale rispetto al deposito della domanda di concordato può essere fornita unicamente con il deposito del contratto di conferimento dell’incarico contestualmente al ricorso ex art. 161 legge fall., o mediante testimoni, ha violato l’art. 2704 cod. civ., secondo cui la data di una scrittura è certa anche “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.Infatti, il Tribunale di Sassari non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la prova della anteriorità del mandato rispetto alla data di deposito della domanda di concordato risultava dal rilievo che il contenuto della pattuizione contrattuale era statoriportato nello stesso piano.

4. Il motivo è inammissibile.Va osservato che la mera menzione di un mandato professionale supposto quale preesistente rispetto ad un atto, depositato in giudizio e da quel momento avente natura di data certa, non conferisce alcuna data certa anche al contratto cui il mandato citato ineriva, se non ne sia contestualmente depositato il relativo documento: atteso che l’istituto della data certa, ai fini della opponibilità, riguarda un atto che, con un giudizio di certezza, viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile, dunque completa, esistenza, non è certo sufficiente, a tal fine, la mera menzione del suo contenuto in altro atto.

Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della data certa, cioè della violazione da parte del giudice di merito dei criteri codicistici enunciati, in quanto con la domanda di concordato preventivo quel mandato non risultava depositato, ma solo menzionato nel corpo del ricorso e peraltroneanche nella sua integralità.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. civ. e 2704 cod. civ.

Si duole la ricorrente che il Tribunale erroneamente non ha ammesso la prova testimoniale articolata per dimostrare che il contratto scritto di mandato professionale era anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.

Con il quarto motivo è stigmatizzata la mancata ammissione della prova testimoniale, sotto altro profilo, segnatamente come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, vertendo entrambi sulla mancata ammissione della prova testimoniale, sono inammissibili.

A prescindere dalle motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto la prova per testi del legale non ammissibile perché irrilevante, è giurisprudenza consolidata di legittimità quella per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova verta su un punto decisivo della controversia, ovvero quando la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 5654/2017; conf.

Cass. n. 16214/2019).

Nel caso di specie, la prova non ammessa - “vero che una copia del contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2016 , che si esibisce, Le è stata consegnat a prima del deposito della domanda di concordato preventivo dell’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentirLe di verificare il dato contenuto nel piano di concordato preventivo relativo al compenso attribuito agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” - non era idonea nei termini richiesti dalla citata giurisprudenza.

Si fa espresso riferimento, infatti, non al deposito della domanda di concordato preventivo della odierna fallita, ovvero la COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma al deposito della domanda di altra impresa, ovvero la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che costui fosse il legale rappresentante della fallita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.758/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della I SEZIONE DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della I SEZIONE DELLA CORTE di CASSAZIONE, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE SASSARI n. 37/2019 depositatoi l 24/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sassari, con decreto depositato il 22.11.2021, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ne aveva ammesso allo passivo il credito nella minor somma di € 52.000,00 anziché in quella richiesta di € 168.000,00, a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta dalla legale e consistita nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo e nell’assistenza della società fino all’omologa. Aveva dedotto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con contratto di mandato professionale del 12.10.2016, era stato originariamente pattuito con il sig. [OSCURATO:PERSONA], allora legale rappresentante della società poi fallita, per l’espletamento dell’incarico professionale, congiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il compenso di € 560.000,00 (e quindi € 280.000,00 ciascuno) - poi ridotto ad € 420.000,00, a seguito della modifica del piano, intervenuta nel corso della procedura concordataria, che aveva previsto una riduzione dell’attivo - e che aveva percepito un acconto di € 42.000,00, oltre accessori. Il contratto di mandato professionale era stato allegato all’istanza di insinuazione (ma, nonostante le richieste rivolte alla cancelleria, il documento non era stato reperito) e da esso risultava che i compensi dei legali erano stati regolarmente esposti nel piano quali passività da regolare in prededuzione, mentre la professionista, anche nel ricorso ex art. 98 legge fall., aveva evidenziato che il compenso pattuito per l’attività professionale espletata era stato riportato in detto piano e nella relazione dell’attestatore. Il Tribunale di Sassari, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo, ha dato atto che l’opponente aveva dedotto che gli accordi economici erano stati espressamente indicati nel piano e nella relazione attestativa, ma ha ritenuto che non era stata fornita dal legale la prova del deposito del contratto di conferimento dell’incarico professionale (asseritamente perfezionato in data anteriore alla procedura)contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161 legge fall.. Né la dimostrazione dell’esistenza dell’accordo era stata fornita attraverso le deduzioni di prova testimoniale, non ammesse. Ne conseguiva che se , da un lato, era incontestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la propria opera professionale nell’interesse della fallita, dall’altro, l’insinuazione non poteva essere riconosciuta nella misura richiesta poiché non vi era prova dell’intervenuto accordo (opponibile al fallimento). Doveva dunque trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 2233 cod. civ, con la conseguenza che il compenso doveva determinarsi nella somma di € 52.000 (comprensivi di spese, Iva e CPA), già corrisposta dal fallito, tenuto conto che il concordato era stato poi revocato, per essere stati rilevati atti di frode connessi proprio alla stima dell’attivo, e le prestazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state eseguite anche in favore della ditta individualedi [OSCURATO:PERSONA] (anch’essa fallita). Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Il fallimento COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che nel proprio ricorso ex art. 98 legge fall. aveva ampiamente trattato la questione dell’anteriorità dell’incarico professionale rispetto alla domanda di concordato preventivo, rilevando che i termini della relativa lettera ( ammontare dei compensi e natura delle prestazioni) erano stati incorporati nel piano di concordato, trascrivendo testualmente i passi del piano e della relazione di attestazione. Il Tribunale di Sassari aveva omesso di valutare tale stralcio del concordato, non considerando che doveva presumersi che l’incarico fosse certamente anteriore al piano, posto che il secondo ne aveva incorporato il contenuto, tenuto conto anche del fatto che proprio il piano aveva espressamente menzionato il patto scritto preesistente, avendo utilizzato la locuzione “come da mandato”, ciò quindi a conferma degli accordi che quella intesa conteneva. In conclusione, ad avviso della ricorrente, se il piano di concordato depositato il 22.2.2017 menzionava espressamente “il mandato professionale” e ne incorporava il contenuto, tale mandato professionale era ad esso preesistente. 2. Il motivo è inammissibile. Ritiene questo Collegio che il Tribunale di Sassari - come evidenziato nella parte narrativa – nel dare atto nel decreto impugnato che l’opponente aveva dedotto che gli accordi economici tra il legale e la fallita erano stati espressamente indicati nel piano e nella relazione attestativa, non ha omesso la valutazione di tali circostanze, ma le ha ritenute (implicitamente) irrilevanti, reputando imprescindibile, affinchéfosse fornita la prova di un accordo sul compenso opponibile al fallimento, il deposito del contratto di conferimento dell’incarico professionale contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161 legge fall., o comunque una prova testimoniale, nel caso di specie, non ammessa. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2704 cod. civ..Espone la ricorrente che il Tribunale, nell’affermare che la prova dell’anteriorità della data di perfezionamento dell’accordo professionale rispetto al deposito della domanda di concordato può essere fornita unicamente con il deposito del contratto di conferimento dell’incarico contestualmente al ricorso ex art. 161 legge fall., o mediante testimoni, ha violato l’art. 2704 cod. civ., secondo cui la data di una scrittura è certa anche “dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.Infatti, il Tribunale di Sassari non avrebbe considerato che, nel caso di specie, la prova della anteriorità del mandato rispetto alla data di deposito della domanda di concordato risultava dal rilievo che il contenuto della pattuizione contrattuale era statoriportato nello stesso piano. 4. Il motivo è inammissibile.Va osservato che la mera menzione di un mandato professionale supposto quale preesistente rispetto ad un atto, depositato in giudizio e da quel momento avente natura di data certa, non conferisce alcuna data certa anche al contratto cui il mandato citato ineriva, se non ne sia contestualmente depositato il relativo documento: atteso che l’istituto della data certa, ai fini della opponibilità, riguarda un atto che, con un giudizio di certezza, viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile, dunque completa, esistenza, non è certo sufficiente, a tal fine, la mera menzione del suo contenuto in altro atto. Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della data certa, cioè della violazione da parte del giudice di merito dei criteri codicistici enunciati, in quanto con la domanda di concordato preventivo quel mandato non risultava depositato, ma solo menzionato nel corpo del ricorso e peraltroneanche nella sua integralità. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. civ. e 2704 cod. civ. Si duole la ricorrente che il Tribunale erroneamente non ha ammesso la prova testimoniale articolata per dimostrare che il contratto scritto di mandato professionale era anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo. Con il quarto motivo è stigmatizzata la mancata ammissione della prova testimoniale, sotto altro profilo, segnatamente come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, vertendo entrambi sulla mancata ammissione della prova testimoniale, sono inammissibili. A prescindere dalle motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto la prova per testi del legale non ammissibile perché irrilevante, è giurisprudenza consolidata di legittimità quella per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova verta su un punto decisivo della controversia, ovvero quando la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 5654/2017; conf. Cass. n. 16214/2019). Nel caso di specie, la prova non ammessa - “vero che una copia del contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2016 , che si esibisce, Le è stata consegnat a prima del deposito della domanda di concordato preventivo dell’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentirLe di verificare il dato contenuto nel piano di concordato preventivo relativo al compenso attribuito agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” - non era idonea nei termini richiesti dalla citata giurisprudenza. Si fa espresso riferimento, infatti, non al deposito della domanda di concordato preventivo della odierna fallita, ovvero la COINSAR di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma al deposito della domanda di altra impresa, ovvero la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che costui fosse il legale rappresentante della fallita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
Decreto Cassazione n. 34755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris