CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 13686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34661/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2416/2018,depositata i l 15/05/2018 , R.G.N. 3944/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 2416/18 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta diretta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, quale badante, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente riferiva di aver svolto mansioni di badante per i genitori della Badolati e di essere quest’ultima la sua diretta datrice di lavoro. La Corte territoriale, confermando la decisione del tribunale, aveva valutato che non era stata fornita la prova del rapporto in questione poiché i testi escussi avevano fornito indicazioni generiche, ovvero avevano dato contezza della autonomia del genitori della Badolati e dell’estraneità di quest’ultima dall’eventuale rapporto lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] d’appello aveva anche respinto l’eccezione della ricorrente circa la compromissione del suo diritto di difesa , rilevando che dai verbali di causa risultava che il giudice avesse autorizzato il legale della ricorrente ad integrare la lista testimoniale, anche rinviando l’udienza per l’escussione degli stessi. Nelle udienze all’uopo fissate i testi non erano comparsi e neppure era allegata oesibita l’intimazione degli stessi. Avverso detta decisione la ricorrente proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente erano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) si denuncia la violazione dell’art. 437 cpc perché le richieste istruttorie, ritenute dalla corte di appello tardive, in realtà erano già state formulate in primo grado e sulle stesse non si era provveduto o comunque si era provveduto in difformità al dettato dell’art. 421 cpc. Il motivo è inammissibilmente proposto poichè non contiene allegazioni utili a valutare la ritenuta tardività circa le richieste istruttorie avanzate. La corte territoriale, dando atto delle richieste della ricorrente, ha direttamente valutato il contenuto degli elementi istruttori già acquisiti, concludendo per la inidoneità degli stessi a dar fondamento alle pretese della lavoratrice. Ha poi analizzato i verbali relativi al processo di primo grado escludendo violazioni o compromissioni del diritto di difesa. Tale valutazione ha poi condotto la corte a ritenere sufficiente il contesto probatorio acquisito e ad escludere la possibilità delle richieste istruttorie avanzate in grado d’appello, perché tardive. Rispetto a tale articolato giudizio, la odierna censura non fornisce elementi di fatto che contrastino la asserita tardività e dimostrino la presenza di tali richieste sin dal primo grado e ne avvalorino, peraltro, la rilevanza rispetto ad un quadro probatorio già costituito. 2) Con il secondo motivo ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.)si denuncia la nullità della sentenza perché il giudice di appello ha ripetuto tautologicamente quanto detto dal primo giudice. Il motivo denuncia altresì la mancata ammissione dell’interrogatorio formale. Il motivo è inammissibile. Con riguardo all’ultimo profilo della doglianza questa Corte ha chiarito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” ( Cass.n. 23194/2017). Rispetto al principio posto ed alla decisività richiesta, le circostanze allegate non sono in nessuna maniera dirimenti rispetto all’accertamento di un rapporto di lavoro diretto con [OSCURATO:PERSONA], poiché non dimostrano la diretta dipendenza da quest’ultima. Altresì priva di fondamento è la doglianza di nullità della sentenza per il richiamo in esso fatto alle valutazioni del primo giudice, attesa la autonoma valutazione dei motivi di censura posti al giudice di appello cui lo stesso ha dato piena risposta avvalendosi di quanto emerso e valutato nel giudizio di primo grado. 3) La terza censura ha ad oggetto la violazione degli artt. 421 e 437c.p.c. in relazione al mancato utilizzo dei poteri di indagine del giudice. Parte ricorrente si duole del mancato approfondimento sull’effettivo datore di lavoro della ricorrente. Il motivo, anche alla luce di quanto rilevato rispetto alla precedente censura, deve essere dichiarato inammissibile. Con riguardo ai poteri istruttori del giudice questa Corte ha ripetutamente statuito (Cass 17102/2009) che nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti. Ha anche rilevato (Cass 22628/2019) che il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio. I principi posti individuano i chiari limiti dei poteri del giudice nella presenza di allegazioni che siano capaci di costituire “piste probatorie”, ovvero elementi che possano indurre il giudice a meglio definire il contesto probatorio, escludendo, invece, che lo stesso possa totalmente sostituirsi alla necessaria attività delle parti circa i rispettivi oneri allegatori. Nel caso in esame la ricorrente invocando l’indagine ulteriore non ha indicato su quali specifiche circostanze, dirimenti e decisive, andava esercitata l’analisi e la ricerca istruttoria, essendo ciò era ancor più necessario in presenza di una attività istruttoria già acquisita e ritenuta sufficiente a corroborare il giudizio espresso. Le carenze evidenziate rendono inammissibile la censura. 4) Con ultimo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese processuali. Questa Corte ha chiarito il principio secondo cui “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” ( Cass.n. 19613/2017). In ragione dei principi espressi deve essere rigettato il motivo, poiché la corte di merito ha correttamente fatto seguire le spese alla soccombenza della attuale ricorrente. Il ricorso deve essere rigettato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo