CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 45930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in data 8 aprile 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75 co 2 D.Lgs. 159/2011. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che articolava in un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso lamentava la erronea applicazione dell'art.99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione laddove meramente confermativa della motivazione del giudizio di primo grado. Lamentava l'omessa motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero circa la ritenuta sussistenza della recidiva contestata, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti e la ridotta gravità del fatto per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze espresse dal ricorrente non trovano corrispondenza alcuna nel tessuto motivazionale dell'impugnato provvedimento che, a pag. 4, esplicita sia e ragioni che hanno portato a negare la concessione delle attenuanti generiche, sia a ritenere sussistente la contestata recidiva. La Corte di Appello non è incorsa in alcun vizio di motivazione, né sotto il profilo della mancanza della stessa, né sotto il profilo della sua contraddittorietà. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così