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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 12083/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CUI 03MDUXM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Chen E, quale legale rappresentante della "Royal Q&[OSCURATO:SOCIETA]", avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal locale Pubblico Ministero il 14/9/2024.

2. Rilevato che l'indagata propone appello al Tribunale, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con i conseguenti provvedimenti di legge.

3. Rilevato che l'appello è inammissibile, in quanto contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. (quale è quella qui impugnata) è possibile proporre soltanto il ricorso per cassazione.

4. Rilevato che la stessa impugnazione è proposta proprio quale atto di appello, con argomenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 5.

Rilevato, ancora, che un'eventuale conversione dell'atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in quanto proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 5.1.

Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata erroneamente presentata quale atto di appello cautelare ; per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il liere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CUI 03MDUXM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con ordinanza del 4/10/2024 il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Chen E, quale legale rappresentante della "Royal Q&[OSCURATO:SOCIETA]", avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal locale Pubblico Ministero il 14/9/2024. 2. Rilevato che l'indagata propone appello al Tribunale, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, con i conseguenti provvedimenti di legge. 3. Rilevato che l'appello è inammissibile, in quanto contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. (quale è quella qui impugnata) è possibile proporre soltanto il ricorso per cassazione. 4. Rilevato che la stessa impugnazione è proposta proprio quale atto di appello, con argomenti di puro merito e senza dedurre alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 5. Rilevato, ancora, che un'eventuale conversione dell'atto in ricorso non sarebbe ammissibile, in quanto proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 5.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata erroneamente presentata quale atto di appello cautelare ; per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il liere este
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