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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25837/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sogtituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 30 dicembre 2022, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo sofferto in stato di custodia cautelare in carcere, in applicazione di titolo custodiale emesso per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù di soggetti da destinare all'accattonaggio organizzato. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 16.04.2021, divenuta irrevocabile, assolveva Nicoara dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal ricorrente, che avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, come rilevabile dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza custodiale, tale da avvalorare l'apparenza della sua compartecipazione, con altri connazionali, ad un sodalizio criminoso finalizzato alla gestione di attività di accattonaggio "organizzato ed articolato in una pluralità di esecutori, che dispone della devoluzione dei proventi di tale attività".

Nel provvedimento impugnato si evidenzia, quanto alla condotta extraprocessuale ostativa all'indennizzo, l'accertata condizione di "intima vicinanza" del soggetto ai suindicati contesti associativi, reputando la Corte gravemente imprudente e negligente il suo comportamento, atteso che il ricorrente, al di là della sua effettiva consapevole partecipazione all'associazione, aveva mostrato di condividerne lo spirito, "mantenendo rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali, peraltro, gli riconoscevano ruolo di significativo rilievo."

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.

3.1. Con il primo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'accertamento del comportamento colposo del ricorrente ritenuto ostativo all'equa riparazione.

Rileva la incongruenza della decisione di rigetto della domanda di riparazione, avendo il giudice di merito escluso la rilevanza penale della condotta (la richiesta selettiva e organizzata dell'elemosina) posta base del titolo custodiale.3.2.

Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto la protrazione della ingiusta detenzione per oltre un anno non trova giustificazione in alcuna condotta colposa o dolosa dell'istante.

4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

5. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, tale da rafforzare l'erroneo convincimento in ordine alla legittimità ed opportunità della misura emessa in relazione al reato di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen., sulla base del compendio intercettivo, già oggetto di valutazione del giudice cautelare che, nell'ambito della ipotizzata associazione per delinquere per la commissione di delitti di tratta di esseri umani finalizzata alla riduzione in schiavitù di ragazzi romeni, ha attribuito al ricorrente un chiaro ruolo di "controllo esecutivo" nei confronti dei soggetti destinati all'accattonaggio, anche mediante la prospettazione di severa violenza nei confronti di quelli che non si dedicassero con adeguata intensità a tale attività ovvero non riportassero i guadagni attesi.

3. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 259082-01). '2

3.1. Inoltre, il giudice di merito deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01), fornendo del convincimento conseguito specifica e congrua motivazione (Sez. 4, n. 10516 del 12/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 259206 - 01).

3.2. Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate").

4. Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna si è limitata a richiamare genericamente gli spunti offerti dal "contenuto di intercettazioni telefoniche relative ai capi 1 e 10 di imputazione", che hanno portato alla emissione del titolo custodiale, confermato dal Tribunale del riesame, circa la gestione, da parte del Nicoara, di un'attività di accattonaggio organizzata ed articolata in una pluralità di esecutori e la devoluzione dei proventi di tale attività.

4.1. La Corte ha omesso di illustrare il contenuto del compendio delle intercettazioni dal quale emergerebbero i "rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali peraltro gli riconoscevano un ruolo di significativo rilievo", che in definitiva fondano la valutazione del comportamento del ricorrente in termini di grave imprudenza e negligenza, ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Si è, di contro, limitata a richiamare le valutazioni espresse nel provvedimento cautelare in ordine alla effettiva consapevole partecipazione del Nicoara all'associazione criminale ed alla condivisione dello spirito e delle finalità, senza tener conto delle ragioni della successiva decisione di assoluzione.

A In tal modo, ha omesso di dare adeguata giustificazione circa la ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo e offrire puntuale indicazione degli elementi dai quali ha tratto i profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza, contiguità o compiacenza, in capo al ricorrente, sinergica alla detenzione cautelare.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, alla luce dei richiamati principi di diritto.

Alla Corte di appello viene pure demandata la regolamentazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sogtituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 30 dicembre 2022, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo sofferto in stato di custodia cautelare in carcere, in applicazione di titolo custodiale emesso per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù di soggetti da destinare all'accattonaggio organizzato. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 16.04.2021, divenuta irrevocabile, assolveva Nicoara dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal ricorrente, che avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, come rilevabile dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza custodiale, tale da avvalorare l'apparenza della sua compartecipazione, con altri connazionali, ad un sodalizio criminoso finalizzato alla gestione di attività di accattonaggio "organizzato ed articolato in una pluralità di esecutori, che dispone della devoluzione dei proventi di tale attività". Nel provvedimento impugnato si evidenzia, quanto alla condotta extraprocessuale ostativa all'indennizzo, l'accertata condizione di "intima vicinanza" del soggetto ai suindicati contesti associativi, reputando la Corte gravemente imprudente e negligente il suo comportamento, atteso che il ricorrente, al di là della sua effettiva consapevole partecipazione all'associazione, aveva mostrato di condividerne lo spirito, "mantenendo rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali, peraltro, gli riconoscevano ruolo di significativo rilievo." 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. 3.1. Con il primo motivo la difesa deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'accertamento del comportamento colposo del ricorrente ritenuto ostativo all'equa riparazione. Rileva la incongruenza della decisione di rigetto della domanda di riparazione, avendo il giudice di merito escluso la rilevanza penale della condotta (la richiesta selettiva e organizzata dell'elemosina) posta base del titolo custodiale.3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto la protrazione della ingiusta detenzione per oltre un anno non trova giustificazione in alcuna condotta colposa o dolosa dell'istante. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. 5. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, tale da rafforzare l'erroneo convincimento in ordine alla legittimità ed opportunità della misura emessa in relazione al reato di cui all'art. 416, comma 6, cod. pen., sulla base del compendio intercettivo, già oggetto di valutazione del giudice cautelare che, nell'ambito della ipotizzata associazione per delinquere per la commissione di delitti di tratta di esseri umani finalizzata alla riduzione in schiavitù di ragazzi romeni, ha attribuito al ricorrente un chiaro ruolo di "controllo esecutivo" nei confronti dei soggetti destinati all'accattonaggio, anche mediante la prospettazione di severa violenza nei confronti di quelli che non si dedicassero con adeguata intensità a tale attività ovvero non riportassero i guadagni attesi. 3. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 259082-01). '2 3.1. Inoltre, il giudice di merito deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01), fornendo del convincimento conseguito specifica e congrua motivazione (Sez. 4, n. 10516 del 12/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 259206 - 01). 3.2. Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 4. Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna si è limitata a richiamare genericamente gli spunti offerti dal "contenuto di intercettazioni telefoniche relative ai capi 1 e 10 di imputazione", che hanno portato alla emissione del titolo custodiale, confermato dal Tribunale del riesame, circa la gestione, da parte del Nicoara, di un'attività di accattonaggio organizzata ed articolata in una pluralità di esecutori e la devoluzione dei proventi di tale attività. 4.1. La Corte ha omesso di illustrare il contenuto del compendio delle intercettazioni dal quale emergerebbero i "rapporti intensamente stretti con i principali accoliti, i quali peraltro gli riconoscevano un ruolo di significativo rilievo", che in definitiva fondano la valutazione del comportamento del ricorrente in termini di grave imprudenza e negligenza, ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Si è, di contro, limitata a richiamare le valutazioni espresse nel provvedimento cautelare in ordine alla effettiva consapevole partecipazione del Nicoara all'associazione criminale ed alla condivisione dello spirito e delle finalità, senza tener conto delle ragioni della successiva decisione di assoluzione. A In tal modo, ha omesso di dare adeguata giustificazione circa la ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo e offrire puntuale indicazione degli elementi dai quali ha tratto i profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza, contiguità o compiacenza, in capo al ricorrente, sinergica alla detenzione cautelare. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, alla luce dei richiamati principi di diritto. Alla Corte di appello viene pure demandata la regolamentazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna cu
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