CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19232/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n.193/2022 depositata il 31/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19232/2022Numero sezionale 8343/2025Numero di raccolta generale 7807/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte della ricorrente dell’avviso dipagamento emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del ConsorzioSpeciale di Bonifica di Arneo, relativo al tributo consortile Cod. 630(opere di bonifica) per l'anno 2014, sostenendo l'illegittimità delpiano di classifica per la mancata adozione del Piano Generale diBonifica e l'assenza di benefici derivanti dalle opere di bonifica suipropri terreni.2. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendolegittimo il piano di classifica anche in assenza del [OSCURATO:PERSONA] e affermando che la ricorrente non aveva fornito unavalida prova contraria per superare la presunzione di vantaggiositàdelle opere di bonifica.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la ricorrente, la qualedepositava tre perizie giurate, una perizia fotografica aerea e unaconsulenza tecnica di controdeduzioni, al fine di dimostrarel'assenza di benefici idraulici e idrogeologici per i propri terreni.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello,affermando che le perizie della ricorrente non erano attendibili eche non fornivano una prova contraria sufficiente per superare lapresunzione di vantaggiosità delle opere consortili.5. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] intimato resiste depositando controricorso.7. L’altra intimata non ha depositato difese.8. In prossimità dell’adunanza camerale il [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo dedotto, la ricorrente lamenta l’erroneitàdell’impugnata sentenza, sotto il profilo di cui all’art.360 1° comman.5 c.p.c., assumendo la completa omissione di esame e concreta2 di 6Numero registro generale 19232/2022Numero sezionale 8343/2025Numero di raccolta generale 7807/2026valutazione delle quattro consulenze tecniche e della periziaData pubblicazione 31/03/2026fotografica aerea con immagini geo-individuate, legittimamente etempestivamente depositate dalla contribuente nel giudizio diappello, le quali, in tesi della difesa della ricorrente, forniscono laprova e la dimostrazione tecnica della assoluta mancanza eimpossibilità del beneficio di bonifica, sia idraulico cheidrogeologico, con riguardo all’azienda di specie, e costituiscono ilfatto controverso, decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussionetra le parti.1.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.1.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermareche il novellato testo dell'art. 360 co. 1 n. 5, cod. proc. civ. haintrodotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo, precisando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie, così come neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legalida parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensidella predetta norma. Nel giudizio di legittimità è denunciabile solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di3 di 6Numero registro generale 19232/2022Numero sezionale 8343/2025Numero di raccolta generale 7807/2026motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneData pubblicazione 31/03/2026apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476).1.3. Orbene, la ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame dielementi istruttori, ossia le consulenze e la perizia fotograficaprodotte in giudizio, che, tuttavia, come chiarito da questa Corte,non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,qualora il fatto storico rilevante in causa, cioè l’inclusione del fondonel perimetro del piano di contribuenza da cui la CTR presume lasussistenza beneficio fondiario, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. In altri termini, la mancatavalorizzazione delle risultanze di un determinato mezzo istruttorio,ossia delle consulenze e della perizia fotografica prodotte dallacontribuente, non si concreta nell’omesso esame di un fatto storico,risolvendosi, piuttosto, nel legittimo esercizio del potere diapprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice dimerito, cui è riservato di selezionare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.Cass.23872/2020; Cass.9097/2017). Del resto, la ricorrenteidentifica inammissibilmente il fatto storico con il mezzo con cui, intesi, esso dovrebbe essere apprezzato, ossia le perizie dalla stessaprodotte in giudizio, considerato che il concetto di “vantaggiofondiario” non è un fatto storico, bensì il risultato di un giudiziosull’esistenza di elementi fattuali che lo connotano.1.4. Oltre a ciò, viene in rilievo l’ulteriore motivo di inammissibilitàdi cui all'articolo 360 4° comma c.p.c., considerato che quando la4 di 6Numero registro generale 19232/2022Numero sezionale 8343/2025Numero di raccolta generale 7807/2026pronuncia d'appello conferma quella di primo grado per le stesseData pubblicazione 31/03/2026ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto peromesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio(salvo che per le cause in cui è obbligatoria la partecipazione delpubblico ministero). La preclusione da “doppia conforme” era giàprevista nell'articolo 348 ter 5° comma quinto c.p.c.. Nell'applicarela norma la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.7724/22) haritenuto che non osti alla configurazione della doppia conforme ilfatto che il giudice d'appello nel condividere e confermare ladecisione impugnata abbia aggiunto argomenti per rafforzare oprecisare la statuizione riassunta: infatti la decisione di secondogrado non deve corrispondere in toto a quella di primo grado,essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto di causa. Da ciò discende che in caso di “doppia conforme”per evitare la sanzione di inammissibilità del motivo di cui al n. 5)dell'art. 360 c.p.c., la parte ricorrente in cassazione è tenuta aindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (vedi cass.5528/2014,Cass.26774/2016; Cass.8320/22, Cass.5947/2023).1.5. Nel caso di specie, oltre al mancato assolvimento da partedella contribuente dell’onere di dimostrare la pretesa differenza trale ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito, ricorrechiaramente l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art.360 4°comma c.p.c., considerato che sia il giudice di primo grado siaquello di 2° grado hanno ritenuto sussistente il beneficio fondiarioin favore della parte consorziata in forza della presunzione divantaggiosità derivante dall’approvazione del piano di classifica edella collocazione del fondo all’interno del perimetro dicontribuenza; ciò, in applicazione della regola di giudizio di cui5 di 6Numero registro generale 19232/2022Numero sezionale 8343/2025all’art.2697 c.c., avendo ritenuto con apprezzamento delleNumero di raccolta generale 7807/2026risultanze istruttorie non sindacabile in sede di legittimitàDa,t ac phubebl iclaazio ne 31/03/2026consorziata, pur essendone onerata, non avesse offerto la provacontraria, ossia l’insussistenza di siffatto beneficio presunto, fermorestando, come sopra chiarito, che è riservato al giudice di meritodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo divalutare le prove, controllarne attendibilità e coincidenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (vedi Cass.SS.UU.14477/2015).1.6. Il ricorso va, quindi, rigettato.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,nulla per l’altra intimata che non ha depositato difese.3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 700,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 3 dicembre 2025 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla6 di 6