CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10444/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 277/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 436/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il giudice, nella sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell’imputato con le sanzioni sostitutive previste dalla Legge n.689/81, non ritenendo di potere esprimere una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni da impartire. La difesa ha articolato un motivo unico di ricorso, rammentando di avere subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, ex art. 20- bis cod. pen. Lamenta che il giudice non avrebbe dovuto scindere la richiesta, accogliendo l’accordo sulla pena e rigettando l’applicazione della sanzione sostitutiva cui era subordinato il patto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10444/2026 Roma, lì, 18/03/2026 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. La difesa ha depositato memoria difensiva, insistendo nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di sanzioni sostitutive previste dalla legge 689/1981, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva è per sua natura congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare in toto la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto raggiunto dalle parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P,v. 253587; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236454). Il principio è stato recentemente ribadito con riferimento alle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. [Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961, così massimata:“In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva)”]. 4. Nel caso di specie, il giudice ha indebitamente scisso l’accordo, accogliendo la pena principale e rigettando la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. Conformemente all’orientamento sopra richiamato, verificata la non applicabilità della sostituzione della pena detentiva, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento. 5. Da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]