CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 32851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Data pubblicazione 27/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* [OSCURATO:PERSONA] Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7650/2023 * proposto da* EL * elettivamente domiciliato in RAVENNAVIA * * 29 presso lo studio dell avvocato ** che lo rappresenta e difende ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso DECRETO TRIBUNALE BOLOGNA n. 792/2022 depositata il10/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023* El * nato in * il g. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorreNumero di raccolta generale 32851/2023avverso il decreto n. 1185/2023 n. 792/2022 * emDeatsas poub bdlicazlio ne 27/11/2023Tribunale di * sezione specializzata in materia diimmigrazione protezione internazionale e libera circolazione UE indata 24.02.2023 e notificato il 10.03.2023 con il quale venivarigettato il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell art. 35 *n. 25/2008 e negata ogni tipologia di protezione internazionaleall odierno ricorrente.Il ricorrente giungeva in Italia in data 05.12.2021 dopo aver lasciatoil * suo * d origine unitamente alla moglie ** * alla figlia * di anni 5 e al cognato ** di anni 10.La moglie del ricorrente proponeva istanza di protezioneinternazionale. Il nucleo familiare del ricorrente residente sin dalsuo arrivo a Ravenna presso un * è composto oltre che daiconiugi e dal giovane cognato del ricorrente * * giàaffidato in * alla famiglia * dai genitori per ragioniprincipalmente economiche dato che i genitori non riuscivano amantenerlo anche dalla figlia * e dal nuovo membro ilpiccolo * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La mogliedello straniero proponeva istanza di protezione internazionaleunitamente al marito per identiche motivazioni l istanza eraparimenti rigettata dalla CT di * Cesena e il 26.01.2023 la ** * proponeva ricorso ex art.35bis dlgs 25/2008 innanzial Tribunale di *In data 24.02.2023 il Collegio rigettava l istanza del ** mentre il ricorso della moglie rg.743/2022 era alcontrario accolto dalla sez. specializzata del Tribunale di Bologna condecreto di accoglimento n. 1455/2023 del 23.03.2023.Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ilriconoscimento di alcuna forma di protezione avuto anche riguardoalla situazione generale del * di origine del richiedente mentre2 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023per la moglie sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per laData pubblicazione 27/11/2023concessione della protezione speciale.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che si è costituito tardivamente.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso avverso sono così rubricati1 Violazione di legge ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. permanifesta illogicità e/o carenza di motivazione per aver il Giudice diprime cure valutato in modo opposto situazioni consimili einterconnesse moglie e marito con figli minori motivazionediscriminatoria e illogica2 Violazione di legge processuale ex art. 360 comma 1 n.3 cpcerronea interpretazione dell art.19 * che comporta una violazionedel principio dell unità familiare come tutelato dalla Carta* sent.202/2013 e dall art.8 CEDU in quanto lavalutazione della vulnerabilità della ricorrente ai fini della protezionespeciale è stata effettuata in spregio alla norma citata posto che nonè stato valutato in via prioritaria il superiore interesse all unitàfamiliare. L art. 19 del * 251/2007 dispone che la condizione digenitore con figli minori a carico integra una condizione di potenzialevulnerabilità del nucleo familiare in relazione alla sua eventualedisaggregazione condizione rilevante ai fini della valutazione delriconoscimento della protezione speciale e impone di valutare concarattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.Il ricorso è fondato.Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale il ricorrente produceva ladocumentazione attestante le iscrizioni scolastiche della figlia e delcognato il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga. Conparticolare riferimento ai presupposti per concedere la protezionespeciale per quel che rilevava nel caso di specie vi era unacondizione di specifica vulnerabilità del richiedente ex art. 19 del d.3 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023lgs 251/2007 per l ipotesi di un suo allontanamento forzato dal paeseData pubblicazione 27/11/2023di residenza determinata sia dalla presenza in Italia dei figli minoriche della moglie con conseguente lesione dell oggetto della tuteladella norma in questione e cioè il diritto alla conservazione dell unitàfamiliare anche nella prospettiva della tutela del superiore interessedel minore.Va anche richiamato quanto affermato con il recente arresto delleSezioni Unite n. 24413/2021 nel quale è stato evidenziato che ilfocus della valutazione comparativa tra la condizione del richiedenteprotezione nel paese di accoglienza e in quello di origine va centratosul rispetto dei diritti fondamentali dell uomo quali definiti nelle* 6 di 7 sovranazionali e nella Costituzione italiana venendo inprimo luogo in rilievo il disposto dell art. 8 CEDU che è centrale pervalutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra ilcontesto economico lavorativo e relazionale che il richiedentetroverebbe rientrando nel paese di origine e le condizioni diintegrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessarioal compimento dell esame della sua domanda di protezione in sedeamministrativa e giudiziaria e “..la cui protezione concerne dunquel intera rete di relazioni che il richiedente si è costituito in Italiarelazioni familiari ma anche affettive e sociali si pensi alleesperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivatoe naturalmente relazioni lavorative e più genericamenteeconomiche si pensi ai rapporti di locazione immobiliare …”. Inparticolare è stato precisato che il giudice di merito nell effettuareil giudizio comparativo deve valutare ai fini dell individuazione dellacondizione di vulnerabilità “.. non solo il rischio di danni futuri – legatialle condizioni oggettive e soggettive che il migrante ri troverà nelpaese d origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perditadi relazioni affettive di professionalità maturate di osmosi culturaleriuscita..”.4 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Alla luce di tali considerazioni le * n. 24413/2021 hannoData pubblicazione 27/11/2023enunciato il principio di diritto secondo cui quando si accerti che unapprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedenteprotezione se il ritorno nel paese d origine rende probabile unsignificativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiaresì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 della* * le condizioni oggettive e soggettive nel * diorigine assumeranno una rilevanza proporzionalmente minore edeve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario aisensi dell art. 5 * * per il riconoscere il permesso disoggiorno.Non vi è dubbio che nel caso di specie la sentenza impugnata nelvalutare la condizione di vulnerabilità del richiedente abbiacompletamente omesso di esaminare il profilo della violazionedell art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplinaintrodotta con il * 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorsodi integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente essendostato erroneamente ritenuto tale aspetto anche in astrattoirrilevante. Secondo * * indizio divulnerabilità soggettiva al di là ed a prescindere dalla valutazione dicredibilità del richiedente asilo la circostanza di essere allontanatodal proprio nucleo familiare e respinto nel * di provenienzacostituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incideresignificativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che sivede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibratosviluppo della propria vita familiare segnatamente nell otticadell assistenza dell educazione e dell accudimento di figli minori .In caso di rientro nel suo paese il ricorrente dovrebbe subirel allontanamento dalla moglie che invece ha ottenuto il permessospeciale. E evidente che la rottura dell unità familiare che discendedall assegnare una tutela diversa alle posizioni di moglie e maritonello stesso nucleo familiare comporta una violazione dell art.85 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Cedu e degli art.29 30 e 31 * e rende applicabile la disposizioneData pubblicazione 27/11/2023che innovato l art. 19 del testo unico imm. d.lgs. n. 286/1998 .Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alTribunale di Bologna in diversa composizione per nuovo esame allaluce della norma citata e dei principi enunciati dalle * nellasentenza n. 24413/2021.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Data pubblicazione 27/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* [OSCURATO:PERSONA] Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7650/2023 * proposto da* EL * elettivamente domiciliato in RAVENNAVIA * * 29 presso lo studio dell avvocato ** che lo rappresenta e difende ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso DECRETO TRIBUNALE BOLOGNA n. 792/2022 depositata il10/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dalConsigliere * ** imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023* El * nato in * il g. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorreNumero di raccolta generale 32851/2023avverso il decreto n. 1185/2023 n. 792/2022 * emDeatsas poub bdlicazlio ne 27/11/2023Tribunale di * sezione specializzata in materia diimmigrazione protezione internazionale e libera circolazione UE indata 24.02.2023 e notificato il 10.03.2023 con il quale venivarigettato il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell art. 35 *n. 25/2008 e negata ogni tipologia di protezione internazionaleall odierno ricorrente.Il ricorrente giungeva in Italia in data 05.12.2021 dopo aver lasciatoil * suo * d origine unitamente alla moglie ** * alla figlia * di anni 5 e al cognato ** di anni 10.La moglie del ricorrente proponeva istanza di protezioneinternazionale. Il nucleo familiare del ricorrente residente sin dalsuo arrivo a Ravenna presso un * è composto oltre che daiconiugi e dal giovane cognato del ricorrente * * giàaffidato in * alla famiglia * dai genitori per ragioniprincipalmente economiche dato che i genitori non riuscivano amantenerlo anche dalla figlia * e dal nuovo membro ilpiccolo * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La mogliedello straniero proponeva istanza di protezione internazionaleunitamente al marito per identiche motivazioni l istanza eraparimenti rigettata dalla CT di * Cesena e il 26.01.2023 la ** * proponeva ricorso ex art.35bis dlgs 25/2008 innanzial Tribunale di *In data 24.02.2023 il Collegio rigettava l istanza del ** mentre il ricorso della moglie rg.743/2022 era alcontrario accolto dalla sez. specializzata del Tribunale di Bologna condecreto di accoglimento n. 1455/2023 del 23.03.2023.Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ilriconoscimento di alcuna forma di protezione avuto anche riguardoalla situazione generale del * di origine del richiedente mentre2 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023per la moglie sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per laData pubblicazione 27/11/2023concessione della protezione speciale.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che si è costituito tardivamente.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso avverso sono così rubricati1 Violazione di legge ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. permanifesta illogicità e/o carenza di motivazione per aver il Giudice diprime cure valutato in modo opposto situazioni consimili einterconnesse moglie e marito con figli minori motivazionediscriminatoria e illogica2 Violazione di legge processuale ex art. 360 comma 1 n.3 cpcerronea interpretazione dell art.19 * che comporta una violazionedel principio dell unità familiare come tutelato dalla Carta* sent.202/2013 e dall art.8 CEDU in quanto lavalutazione della vulnerabilità della ricorrente ai fini della protezionespeciale è stata effettuata in spregio alla norma citata posto che nonè stato valutato in via prioritaria il superiore interesse all unitàfamiliare. L art. 19 del * 251/2007 dispone che la condizione digenitore con figli minori a carico integra una condizione di potenzialevulnerabilità del nucleo familiare in relazione alla sua eventualedisaggregazione condizione rilevante ai fini della valutazione delriconoscimento della protezione speciale e impone di valutare concarattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.Il ricorso è fondato.Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale il ricorrente produceva ladocumentazione attestante le iscrizioni scolastiche della figlia e delcognato il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga. Conparticolare riferimento ai presupposti per concedere la protezionespeciale per quel che rilevava nel caso di specie vi era unacondizione di specifica vulnerabilità del richiedente ex art. 19 del d.3 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023lgs 251/2007 per l ipotesi di un suo allontanamento forzato dal paeseData pubblicazione 27/11/2023di residenza determinata sia dalla presenza in Italia dei figli minoriche della moglie con conseguente lesione dell oggetto della tuteladella norma in questione e cioè il diritto alla conservazione dell unitàfamiliare anche nella prospettiva della tutela del superiore interessedel minore.Va anche richiamato quanto affermato con il recente arresto delleSezioni Unite n. 24413/2021 nel quale è stato evidenziato che ilfocus della valutazione comparativa tra la condizione del richiedenteprotezione nel paese di accoglienza e in quello di origine va centratosul rispetto dei diritti fondamentali dell uomo quali definiti nelle* 6 di 7 sovranazionali e nella Costituzione italiana venendo inprimo luogo in rilievo il disposto dell art. 8 CEDU che è centrale pervalutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra ilcontesto economico lavorativo e relazionale che il richiedentetroverebbe rientrando nel paese di origine e le condizioni diintegrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessarioal compimento dell esame della sua domanda di protezione in sedeamministrativa e giudiziaria e “..la cui protezione concerne dunquel intera rete di relazioni che il richiedente si è costituito in Italiarelazioni familiari ma anche affettive e sociali si pensi alleesperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivatoe naturalmente relazioni lavorative e più genericamenteeconomiche si pensi ai rapporti di locazione immobiliare …”. Inparticolare è stato precisato che il giudice di merito nell effettuareil giudizio comparativo deve valutare ai fini dell individuazione dellacondizione di vulnerabilità “.. non solo il rischio di danni futuri – legatialle condizioni oggettive e soggettive che il migrante ri troverà nelpaese d origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perditadi relazioni affettive di professionalità maturate di osmosi culturaleriuscita..”.4 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Alla luce di tali considerazioni le * n. 24413/2021 hannoData pubblicazione 27/11/2023enunciato il principio di diritto secondo cui quando si accerti che unapprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedenteprotezione se il ritorno nel paese d origine rende probabile unsignificativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiaresì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 della* * le condizioni oggettive e soggettive nel * diorigine assumeranno una rilevanza proporzionalmente minore edeve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario aisensi dell art. 5 * * per il riconoscere il permesso disoggiorno.Non vi è dubbio che nel caso di specie la sentenza impugnata nelvalutare la condizione di vulnerabilità del richiedente abbiacompletamente omesso di esaminare il profilo della violazionedell art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplinaintrodotta con il * 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorsodi integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente essendostato erroneamente ritenuto tale aspetto anche in astrattoirrilevante. Secondo * * indizio divulnerabilità soggettiva al di là ed a prescindere dalla valutazione dicredibilità del richiedente asilo la circostanza di essere allontanatodal proprio nucleo familiare e respinto nel * di provenienzacostituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incideresignificativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che sivede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibratosviluppo della propria vita familiare segnatamente nell otticadell assistenza dell educazione e dell accudimento di figli minori .In caso di rientro nel suo paese il ricorrente dovrebbe subirel allontanamento dalla moglie che invece ha ottenuto il permessospeciale. E evidente che la rottura dell unità familiare che discendedall assegnare una tutela diversa alle posizioni di moglie e maritonello stesso nucleo familiare comporta una violazione dell art.85 di 6* imposto dalla legge Numero registro generale 7650/2023Numero sezionale 4442/2023Numero di raccolta generale 32851/2023Cedu e degli art.29 30 e 31 * e rende applicabile la disposizioneData pubblicazione 27/11/2023che innovato l art. 19 del testo unico imm. d.lgs. n. 286/1998 .Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alTribunale di Bologna in diversa composizione per nuovo esame allaluce della norma citata e dei principi enunciati dalle * nellasentenza n. 24413/2021. ** il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diBologna in diversa composizione per nuovo esame e per statuiresulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 11/10/2023.Il Presidente* BISOGNI6 di 6* *** il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diBologna in diversa composizione per nuovo esame e per statuiresulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 11/10/2023.Il Presidente* BISOGNI6 di 6* *