CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 08314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8252/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 'D'ARI:L, e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec::[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - 202,5 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 345/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. ANNA rvIOSCARINI; Rilevato che: il fallimento Sime SpA convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Maria Grazi2 Malinverno e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 9/12/2010, mediante il quale i coniugi Gatti e Malinverno, essendo Gatti debitore della società Sirne, avevano trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di un immemile sito in Comune di Sormano; Tribunale di Milano, nel contraddittorio con tutte le parti, ritenne che, pur sussistendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'utile esercizio dell'azione revocatoria in capo ai coniugi, mancava la prova della scientia damni del terzo acquirente e per questa ragione riget:à la domanda, condannando il fallimento alle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e compensando le spese tra il fallimento ed i coniugi Gatti e rvIalinverno in quanto nei loro confronti erano stati riconosciuti sussistenti i profili necessari per la revocatoria dell'atto/esclusa solo per la mancanza dell'elemento psicologico dell'acquirente; a seguito di appello del Gatti in ordine al capo di sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese, la Corte d'Appello di Milanc, con sentenza del 2/2/2022, ha rigettato il gravame/ ritenendo che„ in base all'art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, la compensazione delle spese sia consentita, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dalla disposizione in esame, purchè sussistano le gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente indicate dall'art. 92; il giudice ha ritenuto che la sentenza, in punto di compensazione delle spese, avesse motivato in modo adeguato, "poiché nei suoi confronti (Gatti) sono stati riconosciuti sussistenti tutti i profili necessari per la revocatoria dell'atto che è stata esclusa solo per la mancanza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente"; avverso la sentenza il Gatti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; nessuno ha resistito al ricorso; ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 0. c.p.c. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. art. 360 co. 1 n. E; motivazione illogica, contraddittoria ed in contrasto con art. 41 Cost -il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese pur in presenza della soccombenza del fallimento. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa fa riferimento ad un comportamento "illecito" del ricorrente quando l'attc dispositivo, in mancanza di prova della consapevolezza del terzo acquirente, avrebbe dovuto ritenersi perfettamente lecito; dunque, ad avv.sr, del ricorrente, mancherebbe una plausibile motivazione in ordire alla decisione di compensazione delle spese, disposta nonostante la tesi del Gatti, in ordine alla mancanza dei presupposti per la revocatoria, fosse stata pienamente accolta; il motivo è infondato/ in quanto la sentenza impugnata ha comunque motivato la decisione di compensazione in modo plausibile, non apparente, ritenendo che, essendo comunque stata raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti per l'utile esercizio dell'azione revocatoria in capo ai coniugi, questo accertamento comunque giustificava la decisione di compensazione ur in presenza di una statuizione di rigetto della domanda in ragione della mancata prova della .!:rientia damni del terzo acquirente; la sentenza è conforme al principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 secondo cui il tratto caratterizzante la decisione di compensazione delle spese è la discrezionalità del giudice la quale può essere esercitata in ampia misura a condizione che siano evitate ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge; il ricorso va rigettato; non vi è luogo per provvedere sulle spese/non avendo la parte intirr ata svolto difese in questo grado del giudizio.; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla spese; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà a:to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 1:3, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Ovile della Co