CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 3354 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B27 A661Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H08 A662I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A02 A662N) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1933/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018; Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 data 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’attuazione di un provvedi- mento di sequestro conservativo ottenuto contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sui crediti da quest’ultima vantati nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in virtù di un contratto prelimi- nare di vendita immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha reso la dichiarazione di quantità in senso negativo ed il [OSCURATO:PERSONA] ha chie- sto l’accertamento del suo obbligo, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione di dette disposizioni anteriore al 2012). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bari, che ha ac- certato un credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per un importo di € 38.700,00, oltre accessori. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 1. Ai fini di una migliore comprensione delle questioni poste Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 alla base del presente ricorso, è opportuno dare conto dei termini del contratto stipulato dalla società debitrice esecutata con la società terza pignorata, da cui deriva il credito oggetto dell’accertamento in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (debitrice esecutata, quale pro- mittente venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (terza pignorata, quale promissaria acquirente) hanno stipulato un contratto preliminare di vendita di un immobile di proprietà della prima, per il prezzo complessivo di € 2.540.000,00. In tale contratto era stabilito che: a) avrebbe dovuto essere versata dalla promissaria acquirente una caparra confirmatoria di complessivi € 254.000,00 (in tre rate); b) l’efficacia del contratto era condizionata all’ottenimento, da parte della promissaria acquirente, di un finanziamento, per l’acquisto dell’immobile in base ad una operazione di leasing, entro un certo termine; c) nel caso in cui tale finanziamento non fosse stato ottenuto, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, ma la promit- tente venditrice avrebbe dovuto restituire alla promissaria ac- quirente esclusivamente l’importo di € 114.000,00 su quello maggiore di € 254.000,00 versato a titolo di caparra confir- matoria, trattenendo il residuo (cioè € 140.000,00), anche a titolo di penale. Del complessivo importo dovuto a titolo di caparra confirmato- ria, la promissaria acquirente ha in realtà versato solo € 101.300,00, senza poi riuscire ad ottenere il finanziamento. Il contratto si è pacificamente risolto in base alla condizione volontaria di efficacia convenuta dalle parti. Secondo la promissaria acquirente, ciò avrebbe comportato la perdita di efficacia dell’intero accordo, ivi inclusa la clausola relativa alla caparra confirmatoria e a quella relativa al tratte- Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 nimento di parte della stessa a titolo di penale, onde essa Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 avrebbe avuto diritto alla restituzione dell’importo di € 101.300,00 già versato (o, quanto meno, anche a voler rite- nere che potesse essere trattenuto tale importo, in quanto già versato, non avrebbe comunque alcun obbligo di versare ulte- riori somme a titolo di caparra confirmatoria, per un contratto ormai inefficace). Secondo il tribunale e la corte di appello (nonché secondo il creditore della promittente venditrice, controricorrente), inve- ce, essendo comunque da ritenere valida ed efficace la penale contrattuale pattuita, pari ad € 140.000,00, anche in caso di perdita di efficacia del contratto in virtù del mancato avvera- mento della condizione, la promissaria acquirente avrebbe do- vuto versare ancora € 38.700,00 alla promittente venditrice. Il relativo credito è oggetto dell’accertamento in contestazione nel presente giudizio. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sentenza per il mancato esame di una delle ragioni critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado e/o per di- fetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 4 CPC)». La società ricorrente sostiene che, nel proprio atto di appello, aveva (tra l’altro) dedotto che la previsione relativa all’incameramento parziale della caparra confirmatoria a titolo di penale, di cui all’art. 3 del contratto preliminare, avrebbe dovuto essere interpretata, in base all’art. 1367 c.c., nel sen- so per cui essa era diretta a sanzionare esclusivamente un inadempimento contrattuale, onde non avrebbe potuto appli- carsi nel caso di risoluzione del contratto per mancato avve- ramento della condizione volontaria di efficacia. Sostiene altresì che la corte di appello avrebbe del tutto omesso di prendere in esame tale censura o, quanto meno, l’avrebbe respinta senza motivazione o sulla base di una moti- vazione meramente apparente. Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 Il motivo è infondato. Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 Da un esame complessivo della motivazione della decisione impugnata, emerge che la corte di appello ha proceduto all’interpretazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto preliminare di vendita ed il risultato di tale operazione inter- pretativa è diverso e del tutto incompatibile con quello che propugna la società ricorrente. I giudici di merito, ricostruendo il contenuto dell’effettiva vo- lontà negoziale delle parti, hanno cioè ritenuto che queste ul- time avevano inteso prevedere che il contratto preliminare avrebbe sì perso efficacia (nel senso che sarebbe venuto me- no l’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita) lad- dove la promissaria acquirente non avesse ottenuto il finan- ziamento, ma la promittente venditrice, in tal caso, avrebbe in ogni caso avuto diritto, ad ottenere, a titolo di “penale” con- venzionale, un importo di € 140.000,00. Tale somma, da trattenersi su quella maggiore che avrebbe dovuto essere versata dalla promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria e che avrebbe dovuto, quindi, essere restituita solo in parte a quest’ultima, secondo la corte territo- riale doveva ritenersi comunque dovuta alla promittente ven- ditrice, in base agli accordi, anche a prescindere dall’avvenuto concreto integrale versamento della caparra pattuita secondo le scadenze programmate. Si tratta di una interpretazione della volontà contrattuale delle parti, desunta dal contenuto delle pattuizioni dalle stesse sot- toscritte, del tutto plausibile, stante il tenore letterale del con- tratto, chiaramente emergente dalla sentenza impugnata e sostenuta da adeguata motivazione (non meramente apparen- te, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede). Il fatto che la corte di appello abbia operato l’indicata inter- pretazione degli accordi negoziali stipulati dalle parti, la cui Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 sostanza è senz’altro incompatibile con la contraria interpreta-Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 zione sostenuta dalla ricorrente, è d’altra parte sufficiente ad escludere che sussistano il dedotto vizio di omessa pronuncia ovvero il dedotto difetto assoluto di effettiva motivazione sul punto. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt.1458, 1322, 1353, 1385 e 1382 cc (art. 360 n. 3 CPC)». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 1353 e 1360 cc (art. 360 n. 3 CPC)». Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi, onde essi possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la ricorrente, nell’affermare che la società promitten- te venditrice avrebbe potuto trattenere parte della caparra confirmatoria versata dalla promissaria acquirente, a prescin- dere da un inadempimento di quest’ultima, in caso di perdita di efficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione volontaria convenuta, la corte di appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei limiti posti all’autonomia negoziale dei privati, fornendo una interpreta- zione delle clausole del contratto per cui è causa contrastante con le disposizioni codicistiche in tema di risoluzione per ina- dempimento e di operatività delle condizioni volontarie di effi- cacia del negozio giuridico, nonché con quelle che disciplinano gli istituti della caparra confirmatoria e della clausola penale (entrambi relativi all’ipotesi di inadempimento di una delle parti, non a quella di perdita di efficacia del contratto in virtù del mancato avveramento di una condizione volontaria), i quali non potrebbero essere utilizzati a scopi diversi da quelli previsti dall’ordinamento. Il motivo è infondato. L’interpretazione della volontà negoziale delle parti espressa nel contratto preliminare per cui è causa è stata (come già Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 esposto nell’esaminare le censure di cui al primo motivo del Numero sezionale 76/2022Numero di raccolta generale 8638/2022 ricorso) correttamente effettuata dalla corte di appello: a pre- Data pubblicazione 16/03/2022 scindere dalle espressioni letterali dalla stessa adoperate e dal richiamo di determinati istituti giuridici tipici, la corte territo- riale ha chiaramente ritenuto che le parti avessero inteso, in concreto, prevedere l’attribuzione, in favore della società promittente venditrice, di una ben determinata somma di da- naro (pari ad € 140.000,00), in caso di perdita di efficacia del contratto stesso in virtù del mancato avveramento della con- dizione pattuita. I giudici del merito hanno altresì chiarito che una siffatta pat- tuizione – benché indubbiamente caratterizzata da connotati di atipicità, rispetto agli istituti della clausola penale e della caparra confirmatoria, specificamente regolati dal codice civile – doveva ritenersi pienamente legittima, rientrando nella libe- ra esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti: dunque, l’hanno ritenuta, sotto il profilo della rispondenza della con- formazione del tipo, rispettosa dei limiti complessivamente imposti dell’ordinamento giuridico, oltre che meritevole di tu- tela (nei limiti in cui tale ultimo parametro possa riferirsi ad una singola clausola, oltre che all’intero assetto negoziale, se- condo la complessiva ricostruzione operata in proposito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, Rv. 650461 - 01), ai sensi dell’art. 1322 c.c.. Tale decisione deve ritenersi conforme a diritto. Va premesso che le parti di un contratto possono liberamente stabilire il pagamento di una somma a favore di una di esse, anche quale corrispettivo del mero recesso dal contratto dell’altra, pur in mancanza di un inadempimento, come espressamente previsto dall’art. 1386 c.c.. A fortiori, esse devono ritenersi certamente libere di pattuire che, sempre a prescindere da qualunque inadempimento, possa essere dovuta da una di esse una determinata somma Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 in favore dell’altra, in caso di perdita di efficacia del contratto Numero sezionale 76/2022Numero di raccolta generale 8638/2022 per mancato avveramento di una condizione volontaria, so- Data pubblicazione 16/03/2022 prattutto laddove si tratti di condizione, sospensiva o risoluti- va, convenuta nell’interesse esclusivo di uno dei contraenti, come nella specie. Si tratta di una pattuizione certamente atipica, non potendo pienamente identificarsi con la “clausola penale” di cui all’art.1382 c.c. e non producendo dunque i medesimi effetti giuridici di quest’ultima, ma certamente lecita, in quanto non contra- stante con limiti imposti dall’ordinamento nel suo complesso alla libera esplicazione dell’autonomia negoziale e, come tale, certamente meritevole di tutela (cfr., in tal senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4603 del 02/08/1984, Rv. 436525 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 15/11/2006, Rv. 593132 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019, Rv. 653925 – 02). La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure formula- te nel motivo di ricorso in esame. 4. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione degli artt.1385 e 1418 cc (art. 360 n. 3 CPC)». La società ricorrente sostiene che, poiché – secondo l’indirizzo prevalente – il patto contrattuale che prevede la caparra ha natura reale e, quando assume natura obbligatoria, ad esso non conseguono gli effetti di cui all’art. 1385, comma 2, c.c., alla promittente venditrice avrebbe al più potuto riconoscersi il diritto di ritenere l’importo già versato a tale titolo, ma non quello di pretendere il versamento dell’ulteriore somma, a conguaglio di quanto in origine pattuito. Il motivo è infondato. Dal mero nomen iuris prescelto, più o meno propriamente, dai giudici del merito per indicare una determinata pattuizione, a fini evidentemente descrittivi, non può infatti discendere la necessaria applicazione del regime normativo corrispondente Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 all’astratta qualificazione prospettata, anziché all’effettiva na-Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 tura e struttura del patto, come da detti giudici ricostruito. Orbene, secondo l’incensurabile interpretazione operata dalla corte di appello della volontà negoziale delle parti, queste ul- time avevano espressamente previsto l’attribuzione di una somma di denaro in favore della promittente venditrice (defi- nita “penale”, per quanto con i già segnalati connotati di atipi- cità rispetto all’istituto di cui all’art. 1382 c.c.) e a carico della promissaria acquirente, laddove il contratto si fosse risolto per il mancato avveramento della condizione convenuta. L’onere ricollegabile a tale “penale”, del tutto svincolato dall’inadempimento di una delle parti, certamente non può ri- tenersi integrare un effetto coincidente o in qualche modo equiparabile a quelli previsti dall’art. 1385, comma 2, c.c., con riguardo all’istituto della caparra confirmatoria. Né può assumere rilievo, in tale ottica, la semplice circostanza di fatto che l’importo dovuto, secondo l’originario disegno del- le parti, fosse destinato ad essere trattenuto dalla promittente venditrice all’atto della restituzione della caparra confirmatoria (che avrebbe dovuto essere in quel momento già stata inte- gralmente versata dalla promissaria acquirente), in caso di perdita di efficacia del contratto per mancato avveramento della condizione. I giudici del merito – come ampiamente esposto – hanno in- censurabilmente accertato, in fatto, che, secondo la volontà delle parti, la atipica “penale” convenuta fosse comunque do- vuta per intero, a prescindere dall’avvenuto integrale versa- mento della caparra al momento della perdita di efficacia del contratto; hanno altresì correttamente ritenuto, in diritto, che siffatta pattuizione fosse perfettamente lecita, non potendosi ravvisare in essa alcuna violazione dell’art. 1385 c.c., di altre disposizioni codicistiche e/o dei limiti all’autonomia negoziale. Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 5. Con il quinto motivo si denunzia «Nullità della sentenzaNumero di raccolta generale 8638/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 (art. 360 n. 4 CPC) per violazione del giudicato interno». La società ricorrente sostiene che si sarebbe formato un giudi- cato interno – in mancanza di impugnazione della controparte – sulla qualificazione, operata dal giudice di primo grado, del patto previsto all’art. 3 del contratto preliminare in termini di caparra confirmatoria, onde la corte di appello non avrebbe potuto diversamente qualificarlo, in termini di clausola penale. Il motivo è infondato. Al di là della terminologia qualificatoria adoperata, l’interpretazione del contenuto della volontà negoziale delle parti e la ricostruzione degli effetti del contratto dalle stesse stipulato, da parte del tribunale e della corte di appello, risulta perfettamente coincidente: i giudici di entrambi i gradi di me- rito hanno ritenuto, nella sostanza, che il patto concluso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prevedes- se il diritto della prima, quale promittente venditrice, ad una determinata somma (coincidente con una parte di quella pre- vista quale caparra confirmatoria), a titolo di atipica “penale”, in caso di perdita di efficacia del contratto per il mancato av- veramento della condizione convenuta; sebbene fosse previ- sto che tale somma avrebbe dovuto essere trattenuta sul maggiore importo della caparra confirmatoria da restituire, hanno altresì ritenuto, interpretando l’intenzione delle parti, che essa fosse comunque dovuta, anche nel caso in cui, al momento della perdita di efficacia del contratto, la caparra non fosse stata ancora integralmente versata. Nessun giudicato interno può pertanto ritenersi violato: la me- ra utilizzazione di una diversa terminologia da parte del giudi- ce di secondo grado nel qualificare la clausola stipulata dalle parti, non ha infatti comportato una decisione in qualche mo- do differente rispetto a quella adottata in primo grado. Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 D’altronde, la stessa impugnazione proposta dalla promissaria Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 acquirente in ordine all’interpretazione data dal tribunale della clausola in discussione, nonché in relazione alla sua validità ed efficacia, imponeva alla corte di appello di prendere nuova- mente in esame tutte le predette questioni ai fini della deci- sione, ciò che i giudici di secondo grado hanno correttamente fatto, come esposto in precedenza. 6. Con il sesto motivo si denunzia «Violazione degli artt. 1385 e 1382 cc (art. 360 n. 3 CPC)». La società ricorrente sostiene che, sia in caso di caparra con- firmatoria che in caso di penale, la parte che intende avvalersi della relativa clausola in proprio favore, deve manifestare la sua volontà in tal senso, il che nella specie non sarebbe avve- nuto. Anche questo motivo è infondato. Come chiarito dalla corte di appello (la circostanza è peraltro pacifica), una volta definitivamente venuta meno la possibilità di avveramento della condizione di efficacia convenuta dalle parti, la società promissaria acquirente lo aveva comunicato alla promittente venditrice, facendo presente che gli effetti del contratto erano automaticamente venuti meno e chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria versata. Correttamente, pertanto, la stessa corte di appello ha ritenuto che – di fronte ad una espressa comunicazione della contro- parte che dava atto dell’avvenuta perdita di efficacia del con- tratto – non vi fosse necessità di alcuna ulteriore dichiarazione di recesso dallo stesso, ai fini della sua caducazione. D’altra parte, poiché la penale pattuita per tale evenienza era di importo fisso e predeterminato e (contrariamente a quanto afferma la ricorrente) non era affatto alternativa ad una diver- sa azione risarcitoria, non trovando causa in un inadempimen- to contrattuale, è evidente che il relativo diritto deve inten- dersi automaticamente sorto nel momento stesso della defini- Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 tiva perdita di efficacia del contratto, senza necessità di alcu-Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 na ulteriore manifestazione di volontà, se non la domanda di- retta al suo accertamento (e pagamento), legittimamente avanzata dal creditore della promittente venditrice, prima in sede di sequestro presso terzi e poi con l’istanza di accerta- mento giudiziale avanzata ai sensi dell’art. 548 c.p.c.. 7. Con il settimo motivo si denunzia «Violazione dell’art. 1353 cc (art. 360 n. 3)». Con il motivo di ricorso in esame società ricorrente sostiene ancora che: a) poiché il mancato avveramento della condizio- ne volontaria determina l’inefficacia del contratto nella sua in- terezza, non avrebbe potuto ritenersi residuare l’efficacia della sola clausola penale; b) la penale sarebbe dovuta esclusiva- mente in caso di inadempimento colpevole, inadempimento che nella specie certamente non vi è stato, essendosi sempli- cemente verificato il mancato avveramento di una condizione volontaria. Il motivo è infondato. Si tratta di censure la cui sostanza è identica a quella delle critiche alla decisione impugnata avanzate nell’ambito dei primi tre motivi del ricorso. È dunque sufficiente rinviare, per dar conto della loro infonda- tezza, a quanto esposto in relazione ai predetti motivi e, in particolare, alla riconosciuta liceità e meritevolezza di tutela, nell’ambito della libera manifestazione dell’autonomia contrat- tuale, ai sensi dell’art. 1322 c.c., del patto stipulato dalle parti in relazione alla atipica “penale“, da corrispondersi proprio per il caso di mancato avveramento della condizione di efficacia del contratto. 8. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 12 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3354/2019 Numero sezionale 76/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 8638/2022Data pubblicazione 16/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 5.250,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 3354/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 13 di 13 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a