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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 48870/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/1974 avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha autorizzato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] francese, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di associazione a delinquere e truffa, per il tempo strettamente necessario al compimento dell'incombente processuale indicato nella richiesta, pendendo procedimento di sorveglianza in Italia.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa indicazione nel mandato di arresto del ruolo svolto dall'indagata e delle modalità che avrebbero portato al suo riconoscimento come autrice del delitto. 2.2 Violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), comma 3, cod.proc. pen. avendo la Corte territoriale omesso di motivare in merito al mancato esercizio del potere discrezionale di differimento dell'esecuzione sollecitato dalla difesa.

La Corte ha, inoltre, omesso di indicare i parametri in relazione ai quali ha accordato prevalenza al procedimento per cui è stato emesso il mandato, considerato che proprio il giorno in cui la ricorrente è stata tratta in arresto doveva celebrarsi l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per la decisione sulla richiesta di misura alternativa in relazione alla pena cui è stata condannata di anni uno e mesi sei di reclusione, udienza rinviata all'il gennaio 2023 per l'esame della relazione dell'U.E.P.E.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, da considerare come memoria, in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Dalla lettura della sentenza risulta, infatti, che all'udienza del 21 ottobre 2022 il difensore ha depositato una memoria in cui, da un lato, ha «sollevato riserve sul compendio probatorio relativo al coinvolgimento dell'interessata che non avrebbe mai soggiornato in Francia e non avrebbe nulla a che fare con la Spagna » e, dall'altro lato, ha chiesto il differimento della consegna in ragione della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto della descrizione dei reati contenuta nel mandato di arresto europeo (associazione a delinquere e truffa) e del ruolo della ricorrente.

Risulta, in particolare, che, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione criminale che dalla Francia agiva in tutta Europa, preparando e commettendo furti, truffe e ricettazioni.

Sempre dalle intercettazioni sarebbe, inoltre, emerso il coinvolgimento della Radulovic nel furto di un diamante commesso a Barcellona.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115 in cui la Corte ha precisato che, a differenza del caso di concomitante pendenza di un procedimento penale in Italia ed all'estero, non è configurabile una equivalenza delle esigenze lì dove nei confronti del soggetto richiesto sia già intervenuta sentenza di condanna, la cui esecuzione deve essere in via generale assicurata).

Qualora tale facoltà riguardi il rinvio della consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, questa Corte ha affermato che si tratta, comunque, di una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69 ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione, ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164), del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768).

Nel caso di specie, a fronte della allegazione difensiva, la Corte territoriale ha considerato la non imminenza dell'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, risultando ancora in corso l'indagine socio-familiare, e, per tale ragione, ha disposto la consegna della ricorrente.Così facendo, la sentenza impugnata ha argomentato in merito alle ragioni per cui ha ritenuto di accordare preminenza alla consegna rispetto all'esecuzione della pena in Italia.

Rispetto a tale argomentazione, il motivo in esame, pur prospettando una violazione dell'art. 24 legge n. 69 del 2005, si risolve in una non consentita censura della motivazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/1974 avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha autorizzato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] francese, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di associazione a delinquere e truffa, per il tempo strettamente necessario al compimento dell'incombente processuale indicato nella richiesta, pendendo procedimento di sorveglianza in Italia. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69 del 2005 in relazione all'omessa indicazione nel mandato di arresto del ruolo svolto dall'indagata e delle modalità che avrebbero portato al suo riconoscimento come autrice del delitto. 2.2 Violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), comma 3, cod.proc. pen. avendo la Corte territoriale omesso di motivare in merito al mancato esercizio del potere discrezionale di differimento dell'esecuzione sollecitato dalla difesa. La Corte ha, inoltre, omesso di indicare i parametri in relazione ai quali ha accordato prevalenza al procedimento per cui è stato emesso il mandato, considerato che proprio il giorno in cui la ricorrente è stata tratta in arresto doveva celebrarsi l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per la decisione sulla richiesta di misura alternativa in relazione alla pena cui è stata condannata di anni uno e mesi sei di reclusione, udienza rinviata all'il gennaio 2023 per l'esame della relazione dell'U.E.P.E. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, da considerare come memoria, in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Dalla lettura della sentenza risulta, infatti, che all'udienza del 21 ottobre 2022 il difensore ha depositato una memoria in cui, da un lato, ha «sollevato riserve sul compendio probatorio relativo al coinvolgimento dell'interessata che non avrebbe mai soggiornato in Francia e non avrebbe nulla a che fare con la Spagna » e, dall'altro lato, ha chiesto il differimento della consegna in ragione della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.In ogni caso, la sentenza impugnata dà atto della descrizione dei reati contenuta nel mandato di arresto europeo (associazione a delinquere e truffa) e del ruolo della ricorrente. Risulta, in particolare, che, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione criminale che dalla Francia agiva in tutta Europa, preparando e commettendo furti, truffe e ricettazioni. Sempre dalle intercettazioni sarebbe, inoltre, emerso il coinvolgimento della Radulovic nel furto di un diamante commesso a Barcellona. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115 in cui la Corte ha precisato che, a differenza del caso di concomitante pendenza di un procedimento penale in Italia ed all'estero, non è configurabile una equivalenza delle esigenze lì dove nei confronti del soggetto richiesto sia già intervenuta sentenza di condanna, la cui esecuzione deve essere in via generale assicurata). Qualora tale facoltà riguardi il rinvio della consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, questa Corte ha affermato che si tratta, comunque, di una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69 ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione, ma anche di altri parametri, quali, ad esempio, lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164), del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768). Nel caso di specie, a fronte della allegazione difensiva, la Corte territoriale ha considerato la non imminenza dell'esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, risultando ancora in corso l'indagine socio-familiare, e, per tale ragione, ha disposto la consegna della ricorrente.Così facendo, la sentenza impugnata ha argomentato in merito alle ragioni per cui ha ritenuto di accordare preminenza alla consegna rispetto all'esecuzione della pena in Italia. Rispetto a tale argomentazione, il motivo in esame, pur prospettando una violazione dell'art. 24 legge n. 69 del 2005, si risolve in una non consentita censura della motivazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, c