CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39434/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sola posizione del ricorrente, il quale era stato ritenuto responsabile in primo grado del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'acquisizione del contratto di fornitura, lamentando l'acquisizione illegittima di documenti prodotti in giudizio, è indeducibile non solo in quanto mancante della c.d. prova di resistenza (che dia conto della decisività dell'elemento probatorio asseritamente inutilizzabile), ma anche perché genericamente formulato, nella parte in cui non indica le ragioni di fatto o di diritto a sostegno della pretesa inutilizzabilità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, lamentando una loro assunzione per pervenire ad un giudizio di responsabilità in violazione dei principi che regolano la valutazione delle prove, è indeducibile non solo perché formulato in mancanza della c.d. prova di resistenza (che dia conto della decisività dell'elemento probatorio asseritamente inutilizzabile), ma anche perché «la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che le considerazioni espresse e l'inammissibilità delle precedenti censure danno conto della manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'assenza di elementi probatori idonei ad affermarne una responsabilità penale e della sua indeducibilità nella parte in cui si risolve in un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio;- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]