CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2000
Cassazione n. 03403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/2002 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; /2, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso unitariamente prospettato nell'interesse dei due imputati è inammissibile perché lamenta l'assenza di motivazione in relazione all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti in termini di marcata distonia rispetto al fatto accertato e descritto dalla sentenza impugnata ( la regiudicanda riguarda una pluralità di cessioni operate dai due ricorrenti nel breve frangente temporale oggetto di osservazione da parte della PG, addebito peraltro ammesso dagli imputati); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P ternò [OSCURATO:PERSONA] ir-T2777) <-77,77-7:--_ ;7i 77, 31 GEN