CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29893/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto il cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen, per aver arrecato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], rivolgendole le frasi "bella dove vai, ciao bella dove te ne vai tutta soia -, nonché toccandole la spalla e ii braccio sinistro dopo averla avvicinata e, per l'effetto, lo ha condannato - concesse le circostanze attenuanti generiche - alla pena di euro trecento di ammenda oltre spese processuali; lo ha assolto dalla residua imputazione ex art.337 cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. Non rileva, sui punto, che esso sia stato impropriamente proposto come appeiio; ii principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione deiia causa di inammissibiiità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 20