CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 27102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del delegato alla trattazione degli affari fiscali, rappresentate e difese, per procura in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatein Roma, via F. Denza n.20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti/ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 184 / 6 / 20 2 2 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 febbraio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: si legge dalla sentenza impugnata che alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito di verifica fiscale nell’anno 2015 e di p.v.c. per l’anno di imposta 2013, venne contestata la svalutazione titoli di Stato indeducibili in abuso del diritto ai fini IRES, allocata alla voce del conto economico al 31.12.2003 di cui al n.19, lett.c) “svalutazione di titoli iscritti all’attivo che non costituiscono partecipazioni”. In tale voce di costo, integralmente dedotto dal reddito imponibile 2013, era stata iscritta la rettifica di valore di attività finanziarie costituite da titoli di Stato emessi dalla Repubblica Greca, in possesso della [OSCURATO:SOCIETA]. la quale li aveva ricevuti in pagamento dalla consociata greca [OSCURATO:PERSONA] S.A. la quale,a sua volta, li aveva ricevuto in pagamento di proprie forniture verso la sanità pubblica greca.A seguito della crisi che aveva investito lo stato greco e, quindi, il rischio di default di tal Stato la società A.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l aveva provveduto a svalutarli, rilevando la relativa perdita anche ai fini fiscali. Secondo l’Ufficio l’insieme delle operazioni poste in essere dalle due società del gruppo configurerebbe una condotta abusiva dal punto di vista fiscale: in particolare, l’accettazione da parte di Menarini (Diagnostica Italia), quale pagamento a stralcio da parte della consociata greca, sarebbe stata posta al solo fine di rendere la svalutazione derivante dalla probabile insolvenza dello Stato greco, interamente deducibilefiscalmente dal reddito della società italiana. E’ stato così accertato un maggior reddito di impresa corrispondnete all’importo della svalutazione dei titoli greci in portafoglio alla Diagnosruca Italia ai fini dell’Ires e irrogata una sanzione amministrativa pari al 90% della maggiore imposta.L’avviso di accertamento veniva impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l e dalla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso qualificando l’operazione in contestazione come elusiva/abusiva ex art.10 bis della legge n.212/2000 ma riducendo la pretesa impositiva rettificando la svalutazione del credito in misura pari allo0,5% dell’importo in applicazione dell’art.106 del TUIR. La decisione, appellata dalle Societàe dall’Agenzia delle entrate, veniva parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, in particolare, in accoglimento del solo sesto motivo dell’impugnazione proposta dalle Società, riteneva che il vantaggio fiscale derivante dall’operazione abusiva contestata non potesse che essere pari alla differenza tra quello conseguito con la svalutazione dei titoli nel 2013, depurati delle impostepagate a seguito della plusvalenza conseguita ( a seguito della vendita dei titoli avvenuta nell’anno 2014). In accoglimento dell’unico motivo di appello incidentale svolto dall’Agenzia delle entrate, la C.T.R. riformava la sentenza di primo grado disconoscendo la deduzione di euro 84.029, pari allo 0,5% dell’importo dei titoli greci, quale svalutazione del credito. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrateha propostoricorso su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale articolato su due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale le controricorrenti hanno depositato memoria nonché istanza di sospensione, ex art.1, comma 197, della legge 22 dicembre 2022, n.197, al fine di avvalersi della definizione agevolata.Considerato che: con istanza, depositata in prossimità dell’adunanza camerale, le Società hanno formulato istanza di sospensione, ex art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022 n.197, al fine di avvalersi della definizione agevolata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo sino al 10.1