CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 1975
Cassazione n. 26382/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018QN5E) nato 11 13/12/1975 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].ovverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 3 aprile 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che il precedente citato dal ricorrente (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936), secondo cui, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, non è pertinente rispetto al caso di specie, in cui all'atto di appello non era stata allegata nessuna elezione di domicilio, né precedente né successiva alla sentenza di primo grado; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]