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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 39418/2025

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1-[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CS4KR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 05/02/2021, appellata daMaurizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la appellata sentenza, che aveva dichiarato colpevoli e condannato gli imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. loro ascritti, ritenendo la continuazione tra i reati e la attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.(disponendo altresì la confisca e distruzione di quanto in sequestro e concedendo a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna propon gono ricors i congiunt i i difensoridi fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi.

2.1. Con primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., error in procedendo per avere la Corte di appello, con motivazione contraddittoria, ritenuto infondato il motivo di gravame relativo alla “declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sebbene la notificazione dello stesso nell’interesse degli imputati sia manifestamente tardiva e contraria al combinato disposto dagli artt. 157 e 161 c.p.p.”, nonché per avere omesso la motivazione in ordine alla tardività della notificazione.

Al riguardo,si deduce che gli imputati avevano eletto domicilio presso la loro residenza in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA], n. 17, come indicato in decreto di citazione a giudizio e come, ciò nonostante, la notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., in spregio all’elezione di domicilio effettuata edalla riserva stabilita al primo comma dell’art. 157 cod. proc. pen.; inoltre, dopo due tentativi di notifica rimasti infruttuosi, in data 27 novembre 2019 il difensore degli imputati riceveva notifica ai sensi dell’art 157, comma8-bis, cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.

Le eccezioni di nullità della notifica e della tardività della stessa erano state eccepite alla udienza del 20 dicembre 2019 e rigettate con ordinanza impugnata con l’atto di appello avverso la sentenza emessa a definizione del primo grado di giudizio.

Evidenziano ancora i ricorrenti, citando Sez .

U n . 58120 del 22/06/2017, come , per giurisprudenza consolidata,la notifica effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio eletto, produca una nullità di ordine generale a regime intermedio e come la pronuncia della Corte di appello sia contraddittoria in quanto, pur richiamando la medesima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha poi rigettato l’eccezione.

Osservano vieppiù i ricorrenti come la notifica fosse tardiva,in quanto avvenuta 23 giorni prima della udienza del 20 dicembre 2019,e come su tale questione entrambi i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi valutazione e motivazione.

2.2. Con secondo motivo i ricorrentideducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) , cod. proc. pen., violazione della legge penale in relazione all’art. 131-biscod. pen., per avere la Corte di appello negato la causa di non punibilità con motivazione meramente apparantee non aderente alle risultanze istruttorie.

Invero, al riguardo si rileva che i giudici di appello si sono limitatiad esporre gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate, individuando la non esiguità del pericolo nella esposizione della merce contraffatta su pubblica via,con valutazione di fatto preclusiva della operatività della detta causa di esclusione dellapunibilità in tutte le ipotesi di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

La motivazione della Corte territoriale viene quindi censurata siccome generica e apparente, a fronte di un numero limitato di beni (8 profumi) riconosciuti essere palesemente contraffatti (vds.pag. 1 sentenza impugnata) e di un valore economico complessivo pari a 400-500 euro. [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 7200 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez. 2, n. 24286 del 16/02/2023, i ricorrenti censuranoquindi la violazione dei criteri di valutazione della tenuità del fatto stabiliti dalla norma,per come interpretata costantemente dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Risulta dagli atti che l’ufficiale giudiziario ha fatto due accessi presso il luogo del domicilio dichiarato (in viaDiomede [OSCURATO:PERSONA], 17 a Napoli) e, non trovando alcuna delle persone indicate nell’art 157 cod. proc. pen. a cui consegnare l’atto, ha quindi inserito l’atto in busta chiusa, l’ha depositato presso la casa comunale e di tale deposito ha dato avviso con raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza; quindi, è stat a effettuata per entrambi gli imputati notifica presso il difensore, a mezzo p.e.c. (vedasi relata di notifica ed attestazione invio p.e.c. recante dicitura ex art 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.).

Alla prima udienza,del 20 dicembre 2019, il difensore ha formulato la relativa e ccezione nei seguenti termini: «il difensore eccepisce il difetto di notifica del DCG effettuato presso il difensore dopo l’avviso di compiuta giacenza della notifica presso il domicilio degli imputati» ( vedasi verbale di udienza del 20 dicembre 2019). 1.2.Orbene, ciò premesso, si rileva come, per giurisprudenza costante, l 'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.(Sez.

U , n 58120 del 2 2/06/2017, Tuppi, Rv.271772 – 01, che in parte motiva chiarisce: « Occorre però meglio definire il presupposto che integra una ‘impossibilità’della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

In linea con quanto precisato da Sez.

U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato -o il domiciliatario nel domicilio eletto -non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158)»; conforme Sez.6, n. 52174 del06/10/2017, Martinuzzi,Rv. 271560 – 01 ; Sez. 6, Sentenza n. 42548 del 15/09/2016, Corradini, Rv. 268223 –01).

Nella specie,di detto principio i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione sin dalla ordinanza di rigetto della eccezione,emessa alla udienza del 20 dicembre 2019, laddove è stata ritenuta perfezionata la notifica - dopo i tentativi effettuati presso l’indirizzo ove gli imputati avevano dichiarato domicilio, la rilevata assenza di persone a cui consegnare l’atto ed il successivo deposito dello stesso con restituzione della raccomandata per compiuta giacenza-, con laconsegna al difensore (vds. verbale della udienza sopra citata).

1.3. Manifestamente infondato risulta vieppiù il motivo nella parte in cui si deduce essersi verificata una nullità di ordine generale per essere stata la notifica effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio.

Invero, al riguardo non solo il motivo è fuori fuoco, per quanto sopra esposto in punto di scansione temporale dell’attività dell’ufficiale giudiziario, ma anche il richiamo alla pronuncia a Sezioni U.n 58120 del 2 2/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 – 01 risulta non conferente al caso di specie,laddove il riferimento in quel caso è alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, in luogo di quella ex art. 161 cod. proc. pen., in presenza di un domicilio dichiarato o eletto.

Ed allora la censura finisce per appuntarsi meramente sulla indicazione della norma (157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in luogo di 161, comma 4, cod. proc. pen.) riportatanella p.e.c. di notifica, effettuata presso il difensore correttamente dopo essere stata appurata la assenza degli imputati (e di altre persone idonee alla ricezione dell’atto) presso il domicilio dichiarato.

D’altro canto, in tal caso, si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1,lett. c)del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia(Sez. 2, n. 52274 d el 26/10/2017 , Agostinelli e altri, Rv. 271377 – 01 ).

1.4. Risultainfine motivo non scrutinabile quello relativo alla dedotta nullità per violazione del termine a comparire,in quanto nullità non tempestivamente eccepita innanzi al giudice del merito.

Invero, la violazione del termine a difesa , integrando nullità generale di carattere intermedio,soggiace ai limiti di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e non è questione rilevabile d’ufficio in questa sede (Sez. 5, Sentenza n. 1765 del 28/11/2007, dep. 2008,Panariti, Rv. 239097 –01, che ha chiarito che «La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento»; conforme in parte motiva, Sez.5, n 16732 del 31/01/2018 , Reinard,Rv. 272865 – 01 ; Se z.

U, n 42125 del 27/06/2024 , Cirelli, Rv. 287096 – 02 ).

Nella specie, alla udienza del 20 dicembre 2019 il difensore formulava, come visto, l’eccezione di difetto di notifica del decreto di citazione siccome effettuata «presso il difensore dopo l’avviso di compiuta giacenza della notifica eseguita presso il domicilio degli imputati», senza dedurre alcuna inosservanza del termine a comparire tanto che il giudice, dopo avere rigettato la suindicata eccezione e «in assenza di ulteriori questioni», dichiarava aperto il dibattimento (vds. ancora verbale di udienza cit.). 2.E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo, per escludere la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha così motivato: «Gli imputati hanno esposto la merce contraffatta,ai fini della vendita, sulla pubblica via esponendo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice -la tutela della fede pubblica - ad un pericolo non esiguo .

L’inganno, nonché il danno economico, ai potenziali consumatori- a fronte del valore eff e ttivo commerciale dei prodotti esposti - non è di minima gravità»(vds. pag.4 sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione apparente e, dunque, inesistente , poiché espressa attraverso argomentazioni di puro genere (come tali riferibili a qualsiasi fattispecie astrattacorrispondente a quelle contestate agli imputati) eproposizioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa, senza alcun aggancio alle risultanze processuali.

3. Va pertanto disposto l’annullamento della sentenzalimitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bisc.p.,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1-[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CS4KR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 05/02/2021, appellata daMaurizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la appellata sentenza, che aveva dichiarato colpevoli e condannato gli imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. loro ascritti, ritenendo la continuazione tra i reati e la attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen.(disponendo altresì la confisca e distruzione di quanto in sequestro e concedendo a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna propon gono ricors i congiunt i i difensoridi fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., error in procedendo per avere la Corte di appello, con motivazione contraddittoria, ritenuto infondato il motivo di gravame relativo alla “declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, sebbene la notificazione dello stesso nell’interesse degli imputati sia manifestamente tardiva e contraria al combinato disposto dagli artt. 157 e 161 c.p.p.”, nonché per avere omesso la motivazione in ordine alla tardività della notificazione. Al riguardo,si deduce che gli imputati avevano eletto domicilio presso la loro residenza in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA], n. 17, come indicato in decreto di citazione a giudizio e come, ciò nonostante, la notifica sia stata eseguita ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., in spregio all’elezione di domicilio effettuata edalla riserva stabilita al primo comma dell’art. 157 cod. proc. pen.; inoltre, dopo due tentativi di notifica rimasti infruttuosi, in data 27 novembre 2019 il difensore degli imputati riceveva notifica ai sensi dell’art 157, comma8-bis, cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. Le eccezioni di nullità della notifica e della tardività della stessa erano state eccepite alla udienza del 20 dicembre 2019 e rigettate con ordinanza impugnata con l’atto di appello avverso la sentenza emessa a definizione del primo grado di giudizio. Evidenziano ancora i ricorrenti, citando Sez . U n . 58120 del 22/06/2017, come , per giurisprudenza consolidata,la notifica effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio eletto, produca una nullità di ordine generale a regime intermedio e come la pronuncia della Corte di appello sia contraddittoria in quanto, pur richiamando la medesima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha poi rigettato l’eccezione. Osservano vieppiù i ricorrenti come la notifica fosse tardiva,in quanto avvenuta 23 giorni prima della udienza del 20 dicembre 2019,e come su tale questione entrambi i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi valutazione e motivazione. 2.2. Con secondo motivo i ricorrentideducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) , cod. proc. pen., violazione della legge penale in relazione all’art. 131-biscod. pen., per avere la Corte di appello negato la causa di non punibilità con motivazione meramente apparantee non aderente alle risultanze istruttorie. Invero, al riguardo si rileva che i giudici di appello si sono limitatiad esporre gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate, individuando la non esiguità del pericolo nella esposizione della merce contraffatta su pubblica via,con valutazione di fatto preclusiva della operatività della detta causa di esclusione dellapunibilità in tutte le ipotesi di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. La motivazione della Corte territoriale viene quindi censurata siccome generica e apparente, a fronte di un numero limitato di beni (8 profumi) riconosciuti essere palesemente contraffatti (vds.pag. 1 sentenza impugnata) e di un valore economico complessivo pari a 400-500 euro. [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 7200 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez. 2, n. 24286 del 16/02/2023, i ricorrenti censuranoquindi la violazione dei criteri di valutazione della tenuità del fatto stabiliti dalla norma,per come interpretata costantemente dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Risulta dagli atti che l’ufficiale giudiziario ha fatto due accessi presso il luogo del domicilio dichiarato (in viaDiomede [OSCURATO:PERSONA], 17 a Napoli) e, non trovando alcuna delle persone indicate nell’art 157 cod. proc. pen. a cui consegnare l’atto, ha quindi inserito l’atto in busta chiusa, l’ha depositato presso la casa comunale e di tale deposito ha dato avviso con raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza; quindi, è stat a effettuata per entrambi gli imputati notifica presso il difensore, a mezzo p.e.c. (vedasi relata di notifica ed attestazione invio p.e.c. recante dicitura ex art 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.). Alla prima udienza,del 20 dicembre 2019, il difensore ha formulato la relativa e ccezione nei seguenti termini: «il difensore eccepisce il difetto di notifica del DCG effettuato presso il difensore dopo l’avviso di compiuta giacenza della notifica presso il domicilio degli imputati» ( vedasi verbale di udienza del 20 dicembre 2019). 1.2.Orbene, ciò premesso, si rileva come, per giurisprudenza costante, l 'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.(Sez. U , n 58120 del 2 2/06/2017, Tuppi, Rv.271772 – 01, che in parte motiva chiarisce: « Occorre però meglio definire il presupposto che integra una ‘impossibilità’della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato -o il domiciliatario nel domicilio eletto -non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158)»; conforme Sez.6, n. 52174 del06/10/2017, Martinuzzi,Rv. 271560 – 01 ; Sez. 6, Sentenza n. 42548 del 15/09/2016, Corradini, Rv. 268223 –01). Nella specie,di detto principio i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione sin dalla ordinanza di rigetto della eccezione,emessa alla udienza del 20 dicembre 2019, laddove è stata ritenuta perfezionata la notifica - dopo i tentativi effettuati presso l’indirizzo ove gli imputati avevano dichiarato domicilio, la rilevata assenza di persone a cui consegnare l’atto ed il successivo deposito dello stesso con restituzione della raccomandata per compiuta giacenza-, con laconsegna al difensore (vds. verbale della udienza sopra citata). 1.3. Manifestamente infondato risulta vieppiù il motivo nella parte in cui si deduce essersi verificata una nullità di ordine generale per essere stata la notifica effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio. Invero, al riguardo non solo il motivo è fuori fuoco, per quanto sopra esposto in punto di scansione temporale dell’attività dell’ufficiale giudiziario, ma anche il richiamo alla pronuncia a Sezioni U.n 58120 del 2 2/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 – 01 risulta non conferente al caso di specie,laddove il riferimento in quel caso è alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, in luogo di quella ex art. 161 cod. proc. pen., in presenza di un domicilio dichiarato o eletto. Ed allora la censura finisce per appuntarsi meramente sulla indicazione della norma (157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in luogo di 161, comma 4, cod. proc. pen.) riportatanella p.e.c. di notifica, effettuata presso il difensore correttamente dopo essere stata appurata la assenza degli imputati (e di altre persone idonee alla ricezione dell’atto) presso il domicilio dichiarato. D’altro canto, in tal caso, si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1,lett. c)del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia(Sez. 2, n. 52274 d el 26/10/2017 , Agostinelli e altri, Rv. 271377 – 01 ). 1.4. Risultainfine motivo non scrutinabile quello relativo alla dedotta nullità per violazione del termine a comparire,in quanto nullità non tempestivamente eccepita innanzi al giudice del merito. Invero, la violazione del termine a difesa , integrando nullità generale di carattere intermedio,soggiace ai limiti di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e non è questione rilevabile d’ufficio in questa sede (Sez. 5, Sentenza n. 1765 del 28/11/2007, dep. 2008,Panariti, Rv. 239097 –01, che ha chiarito che «La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 cod. proc. pen. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento»; conforme in parte motiva, Sez.5, n 16732 del 31/01/2018 , Reinard,Rv. 272865 – 01 ; Se z. U, n 42125 del 27/06/2024 , Cirelli, Rv. 287096 – 02 ). Nella specie, alla udienza del 20 dicembre 2019 il difensore formulava, come visto, l’eccezione di difetto di notifica del decreto di citazione siccome effettuata «presso il difensore dopo l’avviso di compiuta giacenza della notifica eseguita presso il domicilio degli imputati», senza dedurre alcuna inosservanza del termine a comparire tanto che il giudice, dopo avere rigettato la suindicata eccezione e «in assenza di ulteriori questioni», dichiarava aperto il dibattimento (vds. ancora verbale di udienza cit.). 2.E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso. Al riguardo, per escludere la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha così motivato: «Gli imputati hanno esposto la merce contraffatta,ai fini della vendita, sulla pubblica via esponendo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice -la tutela della fede pubblica - ad un pericolo non esiguo . L’inganno, nonché il danno economico, ai potenziali consumatori- a fronte del valore eff e ttivo commerciale dei prodotti esposti - non è di minima gravità»(vds. pag.4 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione apparente e, dunque, inesistente , poiché espressa attraverso argomentazioni di puro genere (come tali riferibili a qualsiasi fattispecie astrattacorrispondente a quelle contestate agli imputati) eproposizioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa, senza alcun aggancio alle risultanze processuali. 3. Va pertanto disposto l’annullamento della sentenzalimitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bisc.p.,con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudi
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