CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29428/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 507/2016depositata il 17/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Chieti ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà [OSCURATO:SOCIETA] sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2008. La contribuente ha proposto appello che la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, ha accolto. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il Consorzio. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio, contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il processo spese a carico di chi le ha a