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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06558/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/12/2019 della Corte di appello di Firenze; processo nel quale sono parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Lucca il 24 marzo 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e condannava l'imputato del reato di ricettazione al risarcimento del danno da reato sofferto dalle parti civili costituite, liquidati in complessivi euro tremila, condannava altresì l'imputato a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio in favore delle medesime parti civili.

1.1. Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato prosciolto dal reato di ricettazione di monili in metallo prezioso atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta, il primo giudice stimava non raggiunta la prova della sussistenza del fatto di ricettazione, così come contestato.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo:

2.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte travisato il contenuto delle prove dichiarative assunte in primo grado, offrendo di queste una differente lettura indiziante, incompatibile anche con la cronologia dei fatti così come rappresentati in giudizio dai testimoni escussi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Quanto a ritenuta sussistenza del fatto di ricettazione e corretta identificazione del suo autore, la sentenza di secondo grado ha ribaltato la precedente assoluzione, privilegiando una diversa interpretazione delle medesime evidenze dichiarative, che il giudice di primo grado aveva ritenuto non indicative della sicura realizzazione del fatto contestato.

1.2. Appare assorbente rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza e di recente assunti a paradigma normativo (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

1.3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v.

Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma, anche ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; seguita sul punto da Sez.

U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787- 01; Sez. 6, n. 52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 2, n. 24478, del 8/5/2017, Rv. 269967-01; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Rv. 271694-01; Sez. 5, n. 32351, del 27/3/2018, Rv. 273574-01; da ultimo si veda, in relazione alla necessità di rinnovare anche l'esame del perito, ai fini della rivalutazione diretta della prova dichiarativa, Sez.

U. n. 14426, in data 28/1/2019, Rv. 275112).

Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito solo in primo grado deve essere sorretto, cioè, da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità.

1.4. Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva individuato alcune evidenze dichiarative che si presentavano distoniche rispetto all'ipotesi accusatoria e che determinavano una oggettiva incertezza in ordine alla ricostruzione del fatto (indicazione delle cose sottratte, non coincidenza dei tempi di realizzazione del furto rispetto alla indicata presenza delle persone offese nell'appartamento ove il furto si era consumato, data della consegna all'orafo che aveva acquistato il metallo).

La sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione del fatto offerto dalla persona offesa.

Queste argomentazioni si limitano, tuttavia, ad una mera, seppur logica, lettura alternativa degli elementi di fatto in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.

Il corollario del principio in premessa richiamato è che il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio (e anche ai soli fini civili), a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (Sez.

U cit.).

Il principio è stato poi fatto proprio dal legislatore, che ha interpolato nel testo dell'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis dedicato alla impugnazione proposta dal pubblico ministero, dettando in forma di indicativo un percorso imperativo da seguire nel processo di impugnazione nel merito.

La norma era già in vigore al momento della pronuncia impugnata e a tale disciplina doveva adeguarsi la Corte territoriale, riconoscendo sicura analogia tra il gravame proposto dalla parte pubblica di accusa e quello proposto, ai soli fini civili, dalla parte privata di accusa.

2. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili.

Le ragioni di annullamento assorbono i restanti motivi di ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili.

3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/12/2019 della Corte di appello di Firenze; processo nel quale sono parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Lucca il 24 marzo 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., e condannava l'imputato del reato di ricettazione al risarcimento del danno da reato sofferto dalle parti civili costituite, liquidati in complessivi euro tremila, condannava altresì l'imputato a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio in favore delle medesime parti civili. 1.1. Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato prosciolto dal reato di ricettazione di monili in metallo prezioso atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta, il primo giudice stimava non raggiunta la prova della sussistenza del fatto di ricettazione, così come contestato. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo: 2.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte travisato il contenuto delle prove dichiarative assunte in primo grado, offrendo di queste una differente lettura indiziante, incompatibile anche con la cronologia dei fatti così come rappresentati in giudizio dai testimoni escussi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto a ritenuta sussistenza del fatto di ricettazione e corretta identificazione del suo autore, la sentenza di secondo grado ha ribaltato la precedente assoluzione, privilegiando una diversa interpretazione delle medesime evidenze dichiarative, che il giudice di primo grado aveva ritenuto non indicative della sicura realizzazione del fatto contestato. 1.2. Appare assorbente rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza e di recente assunti a paradigma normativo (art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.) in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. 1.3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma, anche ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; seguita sul punto da Sez. U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787- 01; Sez. 6, n. 52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 2, n. 24478, del 8/5/2017, Rv. 269967-01; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Rv. 271694-01; Sez. 5, n. 32351, del 27/3/2018, Rv. 273574-01; da ultimo si veda, in relazione alla necessità di rinnovare anche l'esame del perito, ai fini della rivalutazione diretta della prova dichiarativa, Sez. U. n. 14426, in data 28/1/2019, Rv. 275112). Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito solo in primo grado deve essere sorretto, cioè, da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. 1.4. Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva individuato alcune evidenze dichiarative che si presentavano distoniche rispetto all'ipotesi accusatoria e che determinavano una oggettiva incertezza in ordine alla ricostruzione del fatto (indicazione delle cose sottratte, non coincidenza dei tempi di realizzazione del furto rispetto alla indicata presenza delle persone offese nell'appartamento ove il furto si era consumato, data della consegna all'orafo che aveva acquistato il metallo). La sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione del fatto offerto dalla persona offesa. Queste argomentazioni si limitano, tuttavia, ad una mera, seppur logica, lettura alternativa degli elementi di fatto in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Il corollario del principio in premessa richiamato è che il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio (e anche ai soli fini civili), a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (Sez. U cit.). Il principio è stato poi fatto proprio dal legislatore, che ha interpolato nel testo dell'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis dedicato alla impugnazione proposta dal pubblico ministero, dettando in forma di indicativo un percorso imperativo da seguire nel processo di impugnazione nel merito. La norma era già in vigore al momento della pronuncia impugnata e a tale disciplina doveva adeguarsi la Corte territoriale, riconoscendo sicura analogia tra il gravame proposto dalla parte pubblica di accusa e quello proposto, ai soli fini civili, dalla parte privata di accusa. 2. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. Le ragioni di annullamento assorbono i restanti motivi di ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili. 3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; spese al definitivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022
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