CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamentedomiciliano in [OSCURATO:PERSONA] (PG), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. (anche qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Desio(MB), alla via Rovagnati n. 1, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain [OSCURATO:SOCIETA] (PG), al [OSCURATO:PERSONA] n. 11-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale mandataria di2WORLDS S.R.L.), con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] IIn. 284, in persona del consigliere delegato dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in attidall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso ilNumero registro generale 23808/2025Numero sezionale 195/2026Numero di raccolta generale 9908/2026cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:SOCIETA] (PG), al CorsoData pubblicazione 17/04/2026Garibaldi n. 11-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.438/2025, depositata il 23/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese