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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03320/2023

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7 ORDINANZA sul ricorso 29363/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] e già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] convenne la Banca di credito cooperativo di Vignole dinanzi al tribunale di Firenze, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguiti alla ritardata stipulazione di un mutuo ipotecario.

Nella resistenza della banca il tribunale accolse la domanda.

La sentenza, impugnata in via principale dalla banca e in via incidentale dalla stessa Cioni, è stata riformata dalla corte d'appello di Firenze in accoglimento dell'impugnazione principale.

La corte d'appello ha ritenuto che l'azione fosse da qualificare come di responsabilità precontrattuale, con soggezione del credito a prescrizione quinquennale; che ogni credito per danni dedotti come asseritamente subiti fino al 14-7-2006 era prescritto, essendovi stata costituzione in mora solo il 14-7-2011; che comunque in modo dirimente era da considerare insussistente l'ipotesi di ritardo colpevole della banca nella conclusione del contratto, dal momento che la domanda di mutuo aveva presupposto un'istruttoria per l'individuazione del valore dell'immobile da sottoporre a ipoteca, valore stimabile, secondo i richiedenti, "a ristrutturazione ultimata"; che nel suddetto contesto l'istruttoria non poteva essere confinata ad atto interno della banca, come sostenuto dal tribunale, giacché aveva integrato essa stessa la domanda di mutuo, tanto da assumere rilievo nella valutazione di correttezza della condotta con riguardo alle ragioni del lungo intervallo temporale intercorso; che in questa prospettiva rivestivano carattere pregnante sia le reiterate istanze di proroga del termine di scadenza del fido, da parte della mutuataria, indice del carattere non essenziale dei previsti termini, sia l'inerzia dalla medesima mantenuta quanto ai rimedi potenzialmente esperibili, sia infine la necessità della banca di ponderare l'opportunità di concludere il contratto in relazione alla consistenza raggiunta dalla garanzia offerta, quanto al valore dell'immobile sul quale iscrivere ipoteca.

La corte d'appello ha infine osservato che, in ogni caso, non era possibile riscontrare la prova delle voci di danno riconosciute dalla sentenza di primo grado, con riguardo al periodo non coperto da prescrizione.

Per la cassazione della sentenza la Cioni ha proposto ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] cooperativo, già Banca di credito cooperativo di Vignole, ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. per avere, la corte fiorentina, posto a parziale fondamento della decisione la prescrizione del diritto azionato, sull'erroneo presupposto che il risarcimento derivante da inadempimento in ambito precontrattuale sia soggetto al termine prescrizionale di cinque anni anziché a quello ordinario decennale.

Da questo punto di vista l'impugnata sentenza avrebbe ignorato la categoria della responsabilità da contatto sociale, oramai invalsa nella giurisprudenza, atteso che il danno cagionato nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (di buona fede, protezione e informazione) precedenti a quelli che derivano dal contratto, andrebbe correlato alla nozione contrattuale, con ogni conseguenza in termine di prescrizione e prova.

II. - Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2722 e 2729 e 2697 cod. civ., in quanto a torto la corte d'appello ha valorizzato la circostanza che l'erogazione del mutuo (avvenuta a distanza di quasi tre anni dagli accordi e segnatamente solo in data 19-4-2007 anziché in quella inizialmente prevista del 31-7-2004) fosse stata espressamente subordinata all'incremento di valore dell'immobile una volta eseguiti i lavori di ristrutturazione.

In particolare, la corte avrebbe erroneamente ritenuto tale pattuizione come concordata tra le parti, quando invece essa era stata solo dedotta dalla controparte e contestata in giudizio, sì da doversi ritenere non vera in quanto non provata neppure presuntivamente.

III. - Col terzo mezzo infine è dedotta la violazione dell'art. 1223 cod. civ. perché, in stretta connessione coi precedenti motivi, l'impugnata sentenza avrebbe errato nell'escludere il risarcimento derivato dai maggiori oneri finanziari sostenuti per la ritardata concessione del mutuo e per la maggior durata del prefìnanziamento che si sarebbe dovuto estinguere utilizzando parte delle somme ulteriormente concesse.

IV. - Il secondo motivo, da esaminare con priorità logica, è inammissibile e tanto comporta l'assorbimento dei restanti e l'inammissibilità dell'intero ricorso.

V. - La ricorrente contesta quanto ritenuto dalla corte d'appello di Firenze a proposito del legame corrente tra la domanda di mutuo e la sottoposízíone a garanzia ipotecaria di un immobile in fase di ristrutturazione, con la conseguente necessità di individuarne il valore stimabile, secondo gli stessi richiedenti, "a ristrutturazione ultimata".

A tale aspetto della questione, implicante una ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, la corte ha associato la valutazione di inesistenza di un ritardo colpevole della banca nell'erogazione della somma, attesa la necessità di ponderarne l'opportunità in relazione, per l'appunto, alla consistenza raggiunta dalla garanzia offerta quanto al valore dell'immobile sul quale iscrivere ipoteca.

La ricorrente assume violati gli artt. 115 e 116 cod. proc. cív., e di conseguenze le norme sulla prova presuntiva e sulla ripartizione dell'onere della prova, perché - dice - la circostanza della subordinazione del mutuo all'incremento di valore dell'immobile una volta eseguiti í lavori di ristrutturazione non era stata provata.

Ma è facile obiettare che una simile censura è censura di merito, insuscettibile di trovare ingresso in cassazione.

Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offícíosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez.

U n. 20867-20).

Le situazioni legittimanti, relativamente all'applicazione delle norme citate, non sono state minimamente eccepite.

VI. - Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 29363/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] e già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] convenne la Banca di credito cooperativo di Vignole dinanzi al tribunale di Firenze, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguiti alla ritardata stipulazione di un mutuo ipotecario. Nella resistenza della banca il tribunale accolse la domanda. La sentenza, impugnata in via principale dalla banca e in via incidentale dalla stessa Cioni, è stata riformata dalla corte d'appello di Firenze in accoglimento dell'impugnazione principale. La corte d'appello ha ritenuto che l'azione fosse da qualificare come di responsabilità precontrattuale, con soggezione del credito a prescrizione quinquennale; che ogni credito per danni dedotti come asseritamente subiti fino al 14-7-2006 era prescritto, essendovi stata costituzione in mora solo il 14-7-2011; che comunque in modo dirimente era da considerare insussistente l'ipotesi di ritardo colpevole della banca nella conclusione del contratto, dal momento che la domanda di mutuo aveva presupposto un'istruttoria per l'individuazione del valore dell'immobile da sottoporre a ipoteca, valore stimabile, secondo i richiedenti, "a ristrutturazione ultimata"; che nel suddetto contesto l'istruttoria non poteva essere confinata ad atto interno della banca, come sostenuto dal tribunale, giacché aveva integrato essa stessa la domanda di mutuo, tanto da assumere rilievo nella valutazione di correttezza della condotta con riguardo alle ragioni del lungo intervallo temporale intercorso; che in questa prospettiva rivestivano carattere pregnante sia le reiterate istanze di proroga del termine di scadenza del fido, da parte della mutuataria, indice del carattere non essenziale dei previsti termini, sia l'inerzia dalla medesima mantenuta quanto ai rimedi potenzialmente esperibili, sia infine la necessità della banca di ponderare l'opportunità di concludere il contratto in relazione alla consistenza raggiunta dalla garanzia offerta, quanto al valore dell'immobile sul quale iscrivere ipoteca. La corte d'appello ha infine osservato che, in ogni caso, non era possibile riscontrare la prova delle voci di danno riconosciute dalla sentenza di primo grado, con riguardo al periodo non coperto da prescrizione. Per la cassazione della sentenza la Cioni ha proposto ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] cooperativo, già Banca di credito cooperativo di Vignole, ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. per avere, la corte fiorentina, posto a parziale fondamento della decisione la prescrizione del diritto azionato, sull'erroneo presupposto che il risarcimento derivante da inadempimento in ambito precontrattuale sia soggetto al termine prescrizionale di cinque anni anziché a quello ordinario decennale. Da questo punto di vista l'impugnata sentenza avrebbe ignorato la categoria della responsabilità da contatto sociale, oramai invalsa nella giurisprudenza, atteso che il danno cagionato nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (di buona fede, protezione e informazione) precedenti a quelli che derivano dal contratto, andrebbe correlato alla nozione contrattuale, con ogni conseguenza in termine di prescrizione e prova. II. - Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2722 e 2729 e 2697 cod. civ., in quanto a torto la corte d'appello ha valorizzato la circostanza che l'erogazione del mutuo (avvenuta a distanza di quasi tre anni dagli accordi e segnatamente solo in data 19-4-2007 anziché in quella inizialmente prevista del 31-7-2004) fosse stata espressamente subordinata all'incremento di valore dell'immobile una volta eseguiti i lavori di ristrutturazione. In particolare, la corte avrebbe erroneamente ritenuto tale pattuizione come concordata tra le parti, quando invece essa era stata solo dedotta dalla controparte e contestata in giudizio, sì da doversi ritenere non vera in quanto non provata neppure presuntivamente. III. - Col terzo mezzo infine è dedotta la violazione dell'art. 1223 cod. civ. perché, in stretta connessione coi precedenti motivi, l'impugnata sentenza avrebbe errato nell'escludere il risarcimento derivato dai maggiori oneri finanziari sostenuti per la ritardata concessione del mutuo e per la maggior durata del prefìnanziamento che si sarebbe dovuto estinguere utilizzando parte delle somme ulteriormente concesse. IV. - Il secondo motivo, da esaminare con priorità logica, è inammissibile e tanto comporta l'assorbimento dei restanti e l'inammissibilità dell'intero ricorso. V. - La ricorrente contesta quanto ritenuto dalla corte d'appello di Firenze a proposito del legame corrente tra la domanda di mutuo e la sottoposízíone a garanzia ipotecaria di un immobile in fase di ristrutturazione, con la conseguente necessità di individuarne il valore stimabile, secondo gli stessi richiedenti, "a ristrutturazione ultimata". A tale aspetto della questione, implicante una ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, la corte ha associato la valutazione di inesistenza di un ritardo colpevole della banca nell'erogazione della somma, attesa la necessità di ponderarne l'opportunità in relazione, per l'appunto, alla consistenza raggiunta dalla garanzia offerta quanto al valore dell'immobile sul quale iscrivere ipoteca. La ricorrente assume violati gli artt. 115 e 116 cod. proc. cív., e di conseguenze le norme sulla prova presuntiva e sulla ripartizione dell'onere della prova, perché - dice - la circostanza della subordinazione del mutuo all'incremento di valore dell'immobile una volta eseguiti í lavori di ristrutturazione non era stata provata. Ma è facile obiettare che una simile censura è censura di merito, insuscettibile di trovare ingresso in cassazione. Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offícíosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867-20). Le situazioni legittimanti, relativamente all'applicazione delle norme citate, non sono state minimamente eccepite. VI. - Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della pri
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