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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 626, comma 1, n. 1, cod. pen., così diversamente qualificando l'originaria imputazione di appropriazione indebita.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'imputato, che si trovava a bordo dell'automobile di [OSCURATO:PERSONA], seduto sul sediolino lato passeggero, aveva approfittato della circostanza che il proprietario era sceso dal veicolo (per recarsi alla toilette di un locale pubblico) per mettersi alla guida del veicolo, andando, però, poco dopo, a impattare contro un muro.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 626 cod. pen.

Sostiene che il fatto contestato all'imputato non poteva essere ricondotto alla fattispecie prevista dagli 624 e 626 cod. pen., poiché quest'ultima implica necessariamente che la restituzione della cosa sia volontaria e che il bene temporaneamente sottratto non venga deteriorato.

Mancando la restituzione volontaria ed essendo stato deteriorato il bene sarebbe evidente, per il ricorrente, l'integrazione del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. 2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe frutto di un travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto accertato che l'imputato si trovasse all'interno dell'auto e l'avesse momentaneamente usata.

Censura, inoltre, la motivazione, asserendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata <<a motivare per relazione, richiamando genericamente e parzialmente le conclusioni del giudice di primo grado».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La tesi del ricorrente, secondo il quale il fatto integrerebbe il reato di danneggiamento, è manifestamente infondata.

Invero, anche se si volesse ritenere che il fine ultimo dell'imputato fosse stato solo quello di danneggiare il veicolo, questo si sarebbe necessariamente realizzato attraverso il preventivo illegittimo impossessamento del veicolo altrui: rimarrebbe, dunque, in ogni caso, integrato il reato di furto.Va, in ogni caso, evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello - secondo la quale l'imputato voleva solo "fare un giro" con l'auto, approfittando del momentaneo allontanamento del suo proprietario - è adeguatamente motivata e in relazione ad essa il ricorrente non ha prospettato alcun vizio logico né alcun effettivo travisamento di prova.

Al riguardo, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non ha neppure indicato quale sarebbe la prova travisata: il motivo, pertanto, è intrinsecamente generico.

Manifestamente infondata è la censura relativa ad una presunta generica motivazione per relationem, atteso che la Corte territoriale ha reso una motivazione "autonoma" ed esauriente, discostandosi, peraltro, dal giudizio di primo grado, riqualificando il fatto in un diverso reato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 626, comma 1, n. 1, cod. pen., così diversamente qualificando l'originaria imputazione di appropriazione indebita. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'imputato, che si trovava a bordo dell'automobile di [OSCURATO:PERSONA], seduto sul sediolino lato passeggero, aveva approfittato della circostanza che il proprietario era sceso dal veicolo (per recarsi alla toilette di un locale pubblico) per mettersi alla guida del veicolo, andando, però, poco dopo, a impattare contro un muro. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 626 cod. pen. Sostiene che il fatto contestato all'imputato non poteva essere ricondotto alla fattispecie prevista dagli 624 e 626 cod. pen., poiché quest'ultima implica necessariamente che la restituzione della cosa sia volontaria e che il bene temporaneamente sottratto non venga deteriorato. Mancando la restituzione volontaria ed essendo stato deteriorato il bene sarebbe evidente, per il ricorrente, l'integrazione del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe frutto di un travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto accertato che l'imputato si trovasse all'interno dell'auto e l'avesse momentaneamente usata. Censura, inoltre, la motivazione, asserendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata <<a motivare per relazione, richiamando genericamente e parzialmente le conclusioni del giudice di primo grado». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi del ricorrente, secondo il quale il fatto integrerebbe il reato di danneggiamento, è manifestamente infondata. Invero, anche se si volesse ritenere che il fine ultimo dell'imputato fosse stato solo quello di danneggiare il veicolo, questo si sarebbe necessariamente realizzato attraverso il preventivo illegittimo impossessamento del veicolo altrui: rimarrebbe, dunque, in ogni caso, integrato il reato di furto.Va, in ogni caso, evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello - secondo la quale l'imputato voleva solo "fare un giro" con l'auto, approfittando del momentaneo allontanamento del suo proprietario - è adeguatamente motivata e in relazione ad essa il ricorrente non ha prospettato alcun vizio logico né alcun effettivo travisamento di prova. Al riguardo, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non ha neppure indicato quale sarebbe la prova travisata: il motivo, pertanto, è intrinsecamente generico. Manifestamente infondata è la censura relativa ad una presunta generica motivazione per relationem, atteso che la Corte territoriale ha reso una motivazione "autonoma" ed esauriente, discostandosi, peraltro, dal giudizio di primo grado, riqualificando il fatto in un diverso reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,