CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 13 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 99, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. ed art. 4, comma 2, I. 110/1975 (fatto commesso in Catania il 24 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di violazione di legge in riferimento alla procedibilità del delitto di tentato furto aggravato, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che, pur divenuto, il reato contestato, procedibile a querela di parte per effetto del d.lgs. n. 150/2022, ne sussistesse, comunque, la condizione di procedibilità, giacché la persona offesa, al di là della mera enunciazione formale del verbale redatto da personale della GDF di Catania in data 24 febbraio 2020 ("verbale di ricezione di denuncia orale"), aveva sporto querela, dichiarando "intendo perseguire, a norma di legge, per tutti i reati del codice penale, il diretto responsabile per i danni patiti" (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità <<In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto che l'oggetto materiale del reato, l'autovettura Fiat UNO, non fosse certo un bene di speciale tenuità); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore I