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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 23710/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1927/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], ELVIRA E [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3729/2018depositata il 31/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato con il rito societario, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., esponendo che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della società di cui anch’esso attore era socio, aveva illegittimamente venduto alFormaggi , ad un prezzo irrisorio, due aziende di famiglia che mai erano state conferite nel sodalizio.

Chiese, pertanto, l’accertamento della invalidità delle cessioni, la retrocessione della titolarità delle aziende ad esso istante pro quota, il versamento degli utili maturati e l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per mala gestio, con condanna al risarcimento del danno.

2. Si costituirono i convenuti , chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere, il Formaggi, l’accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà delle aziende e, la Granatelli, la restituzione delle somme anticipate anche nell’interesse dell’attore.

3. Si costituì anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , per il tramite del curatore speciale, rimettendosi alla decisione del Tribunale.

4. Con la memoria di replica, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, l’attore chiese, altresì, dichiararsi l’inopponibilità nei propri confronti dei contratti di locazione concui al Formaggi erano stati affittati separatamente gli immobili di proprietà dei tre fratelli convenuti, beni nei quali venivano esercitate le attività aziendali oggetto di cessione.

5. Espletata la fase istruttoria, il Tribunale accolse la sola doma nda attorea avente ad oggetto il versamento degli utili maturati durante la gestione societaria, rigettando, o ritenendo assorbite, le domande riconvenzionali.

6. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] B attista propose appello.

Si costituirono le odierne resistenti,nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato.

7. Con sentenza n. 3729/2018, pubblicata in data 31/5/2018, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando integralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto ancora rileva, la C orte territoriale, con riferimento alla questione se i contitolari avessero conferito nella società il solo godimento e non la proprietà delle aziende, ha osservato che, dall’atto costitutivo della società e dalla contestuale intestazione delle licenze al sodalizio, era emersa la volontà delle parti di trasformare le due aziende, nelle quali i tre fratelli erano subentrati ai loro genitori, in una società di persone, senza tuttavia conferire nel nuovo soggetto la proprietà degli immobili in cui venivano esercitate le attività imprenditoriali.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che i tre contitolari esercitarono l’impresa per vent’anni in forma societaria senza alcuna contestazione, così definitivamente sancendo la trasformazione originaria voluta dai fratelli per una gestione più ordinata e moderna dell’azienda.

8. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] natelli propone ricorso per cassazione affidato adun unico motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis . 1 c.p.c.

10. Il Pubblico Ministero pres so la Corte non ha depositato conclusioni.

11. I resistenti hanno depositato memoria.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. Preliminarmente va dato atto che il C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]Utri, già originariamente designato come componente del C ollegio, si è astenuto in applicazione dell’art. 51, n. 4,c.p.c., ed il Collegio è stato integrato dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ., “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – Inefficacia dei contratti di cessione di azienda disposti da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA]”.

Il ricorrente premette che le aziende oggetto di controversia consistono in attività di ristorazione, bar e alberghiera, soggette ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, e rientranti, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 2195 e 2556 cod. civ., tra le imprese soggettea registrazione.

Su tale postulato, il ricorrente sostiene che il trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende soggette a registrazione avrebbe dovuto essere provato per iscritto, mentre la sentenza gravata ha ricostruito la sussistenza diun atto di cessione delle due aziende da parte della comunione ereditaria in favore della società da [OSCURATO:SOCIETA]. per fatti concludenti.

Ciò senza considerare che l’art. 2556 cod. civ.richiede per la cessione d’azienda la forma scritta ad probationem, così impedendo che la volontà delle parti di cedere la proprietà o il godimento di aziende soggette a registrazione possa essere ricostruita sulla base di fatti concludenti.

Inoltre, sostiene il ricorrente, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. venne costituita con il solo scopo di gestire le originarie attività imprenditoriali ereditate dai genitori, tanto è vero che nell’atto costitutivo della società non si rinviene alcuna traccia, anche implicita, di conferimento delle aziende individuali cadute in successione in favore della costituenda società da Alfredos.n.c. , né alcun cenno della volontà delle parti di porre in essere un conferimento in natura delle aziende in questione.

Ancora, il ricorrente deduce che non avrebbe rilievo, ai fini della ricostruzione della volontà di trasferimento delle aziende, la circostanza, invece apprezzata dalla Corte di merito, per cui la società da [OSCURATO:SOCIETA] . si è intestata le licenze commerciali originariamente in capo ai genitori dei fratelli Granatelli, in quanto tali atti, rispondenti ad esigenze di natura strettamente amministrativa e di controllo da parte dell’ente locale, non assolverebbero in alcun modo all’esigenza probatoria imposta dall’art. 2556 cod. civ. , in alcun modo rispettata dagli odierni resistenti, sui quali, a fronte della contestata legittimazione da parte del ricorrente, incombeva l’onere probatorio in ordine alla titolarità, in capo alla società da [OSCURATO:SOCIETA] s . n . c . , del diritto di disporre delle aziende.

Ne conseguirebbeche, non essendo la società da [OSCURATO:SOCIETA]. mai divenuta proprietaria delle imprese individuali de quibus, non avrebbe potuto alienarle a soggetti terzi (il Formaggi), sicché risulterebbero di conseguenza caducati gli effetti dei successivi atti dispositivi, e sopravvivrebbeil diritto del ricorrente alla retrocessione di quanto –a suo dire - illegittimamente usurpatogli.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile .

Esso censura la seguente motivazione della sentenza gravata, con la quale essa ha rigettato il terzo motivo di appello, con cui l’odierno ricorrente aveva insistito nella tesi del conferimento nella società da parte dei contitolari del solo godimento delle aziende e non della proprietà delle stesse: “Ritiene la Corte che la volontà delle parti, desumibile dall'atto costitutivo della società e dalla contestuale intestazione delle licenze al sodalizio, sia stata quella di trasformare le due aziende, nelle quali i tre fratelli erano subentrati ai loro genitori, in una società di persone, senza, tuttavia, conferire al nuovo soggetto la proprietà degli immobili in cui venivano esercitate le attività imprenditoriali.

Appare chiaro come, creata la società con lo scopo sociale corrispondente all'attività merceologica delle aziende individuali, i tre contitolari, ottenuta la voltura delle licenze in capo al sodalizio, ebbero ad esercitare l'impresa per vent'anni in forma societaria senza alcuna contestazione, definitivamente sancendo la trasformazione originaria voluta dai fratelli per una gestione più ordinata e più moderna dell'azienda.

D'altro canto, se così non fosse stato, i soci avrebbero organizzato diversamente la struttura societaria,prevedendo un canone a carico del sodalizio, e a favore di essi titolari, per l'ipotetico affitto dei compendi aziendali” (così a p. 4, 2° e 3° §, della sentenza). 3.1 Il motivo, là dove imputa alla C orte territoriale di avere violato l’art.2556 c.c. in ordine alla prescrizione della forma scritta ad probationem per la cessione delle aziende già pervenute iure hereditario al ricorrente e ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile per la sua genericità ed apoditticità.

Infatti, una volta considerato che il rispetto della forma adprobationem, essendo l’atto costitutivo della società un atto scritto e parimenti l’intestazione delle licenze, bene sarebbe rinvenibile in detti atti, dato che si tratta appunto di atti scritti, si deve rilevare che l’assunto contrario del ricorrente è espresso nei seguenti termini a pag. 11 del ricorso: “Dalla disamina dell'atto costitutivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 4 al presente ricorso), ancorché la Corte di Appello dia atto di aver provveduto a sua disamina, non è dato rinvenire alcun riferimento neanche implicito alla volontà dei coeredi di traferire le aziende individuali cadute in successione in favore della costituenda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ovvero, alcun cenno alla volontà delle parti di porre in essere un conferimento in natura alle aziende oggetto di controversia.

Per le ragioni sopra descritte risulta altresì confliggente con l'art. 2556 c.c. nella ricostruzione della volontà di trasferimento delle aziende la circostanza, invece apprezzata dalla Corte di merito, per cui [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. si sarebbe intestata le licenze commerciali originariamente in capo ai genitori dei fratelli Granatelli, in quanto detti atti, rispondenti ad esigenze di natura strettamente amministrative e di controllo da parte dell'Ente locale, non assolvono in alcun modo alla esigenza probatoria imposta dall'art. 2556 c.c., che in alcun modo è stata assolta dagli odierni resistenti, sui quali, invece, a fronte della contestata legittimazione da parte del ricorrente, incombeva l'onere probatorio in ordine alla titolarità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a disporre delle aziende de quibus”. 3.2 Ebbene è palese che la prima affermazione è meramente assertoria, in quanto si limita a rinviare alla “disamina” dell’atto costitutivo senza spiegare che cosa in esso contrasterebbe con l’assunto della Corte territoriale.

In tal modo, inoltre, il motivo rimette a questa Corte di ricercare che cosa potrebbe corroborare l’assunto del ricorrente, chiamandola così inammissibilmente a riempire di contenuto la censura.

Inoltre, la mancanza assoluta di riproduzione del contenuto che comproverebbe l’assunto del ricorrente si sostanzia anche in una violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 , c.p.c., norma che imponeva di riprodurre, direttamente o indirettamente, in questo secondo caso precisando il punto dell’atto costitutivo evidenziante che in esso non si erano trasferite le aziende, ma, si badi, solo concesse in godimento. 3.3 La seconda affermazione a sua volta, oltre ad essere espressamente appoggiataalle “ragioni sopra descritte” e, quindi, a risentire della loro inidoneità censoria, si risolve in un postulato di altrettale apoditticità, non essendo nemmeno spiegato il preteso valore solo amministrativo ai fini della dimostrazione della cessione dell’intestazione delle licenze.

4. L’inammissibilità del motivo - che si configura per le esposte ragioni, le quali evidenziano la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo di un motivo di impugnazione, che è quello di evidenziare una critica alla motivazione della decisione impugnata e di evidenziarne la pertinenza con lo svolgimento del giudizio di merito (in termini, si vedano sia Cass. n. 359 del 2005, sia Cass. n. 4741 del 2005 i cui consolidati principi sono stati ribaditi da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017, sebbene in motivazione non massimata sul punto, ma espressa)- determina quella del ricorso.

5. L e spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrent e al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700,00, oltre agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1927/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], ELVIRA E [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3729/2018depositata il 31/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. Con atto di citazione ritualmente notificato con il rito societario, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., esponendo che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice della società di cui anch’esso attore era socio, aveva illegittimamente venduto alFormaggi , ad un prezzo irrisorio, due aziende di famiglia che mai erano state conferite nel sodalizio. Chiese, pertanto, l’accertamento della invalidità delle cessioni, la retrocessione della titolarità delle aziende ad esso istante pro quota, il versamento degli utili maturati e l’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per mala gestio, con condanna al risarcimento del danno. 2. Si costituirono i convenuti , chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere, il Formaggi, l’accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà delle aziende e, la Granatelli, la restituzione delle somme anticipate anche nell’interesse dell’attore. 3. Si costituì anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , per il tramite del curatore speciale, rimettendosi alla decisione del Tribunale. 4. Con la memoria di replica, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, l’attore chiese, altresì, dichiararsi l’inopponibilità nei propri confronti dei contratti di locazione concui al Formaggi erano stati affittati separatamente gli immobili di proprietà dei tre fratelli convenuti, beni nei quali venivano esercitate le attività aziendali oggetto di cessione. 5. Espletata la fase istruttoria, il Tribunale accolse la sola doma nda attorea avente ad oggetto il versamento degli utili maturati durante la gestione societaria, rigettando, o ritenendo assorbite, le domande riconvenzionali. 6. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] B attista propose appello. Si costituirono le odierne resistenti,nonché [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato. 7. Con sentenza n. 3729/2018, pubblicata in data 31/5/2018, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando integralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva, la C orte territoriale, con riferimento alla questione se i contitolari avessero conferito nella società il solo godimento e non la proprietà delle aziende, ha osservato che, dall’atto costitutivo della società e dalla contestuale intestazione delle licenze al sodalizio, era emersa la volontà delle parti di trasformare le due aziende, nelle quali i tre fratelli erano subentrati ai loro genitori, in una società di persone, senza tuttavia conferire nel nuovo soggetto la proprietà degli immobili in cui venivano esercitate le attività imprenditoriali. Inoltre, la Corte ha evidenziato che i tre contitolari esercitarono l’impresa per vent’anni in forma societaria senza alcuna contestazione, così definitivamente sancendo la trasformazione originaria voluta dai fratelli per una gestione più ordinata e moderna dell’azienda. 8. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] natelli propone ricorso per cassazione affidato adun unico motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis . 1 c.p.c. 10. Il Pubblico Ministero pres so la Corte non ha depositato conclusioni. 11. I resistenti hanno depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Preliminarmente va dato atto che il C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]Utri, già originariamente designato come componente del C ollegio, si è astenuto in applicazione dell’art. 51, n. 4,c.p.c., ed il Collegio è stato integrato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ., “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – Inefficacia dei contratti di cessione di azienda disposti da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente premette che le aziende oggetto di controversia consistono in attività di ristorazione, bar e alberghiera, soggette ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, e rientranti, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 2195 e 2556 cod. civ., tra le imprese soggettea registrazione. Su tale postulato, il ricorrente sostiene che il trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende soggette a registrazione avrebbe dovuto essere provato per iscritto, mentre la sentenza gravata ha ricostruito la sussistenza diun atto di cessione delle due aziende da parte della comunione ereditaria in favore della società da [OSCURATO:SOCIETA]. per fatti concludenti. Ciò senza considerare che l’art. 2556 cod. civ.richiede per la cessione d’azienda la forma scritta ad probationem, così impedendo che la volontà delle parti di cedere la proprietà o il godimento di aziende soggette a registrazione possa essere ricostruita sulla base di fatti concludenti. Inoltre, sostiene il ricorrente, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. venne costituita con il solo scopo di gestire le originarie attività imprenditoriali ereditate dai genitori, tanto è vero che nell’atto costitutivo della società non si rinviene alcuna traccia, anche implicita, di conferimento delle aziende individuali cadute in successione in favore della costituenda società da Alfredos.n.c. , né alcun cenno della volontà delle parti di porre in essere un conferimento in natura delle aziende in questione. Ancora, il ricorrente deduce che non avrebbe rilievo, ai fini della ricostruzione della volontà di trasferimento delle aziende, la circostanza, invece apprezzata dalla Corte di merito, per cui la società da [OSCURATO:SOCIETA] . si è intestata le licenze commerciali originariamente in capo ai genitori dei fratelli Granatelli, in quanto tali atti, rispondenti ad esigenze di natura strettamente amministrativa e di controllo da parte dell’ente locale, non assolverebbero in alcun modo all’esigenza probatoria imposta dall’art. 2556 cod. civ. , in alcun modo rispettata dagli odierni resistenti, sui quali, a fronte della contestata legittimazione da parte del ricorrente, incombeva l’onere probatorio in ordine alla titolarità, in capo alla società da [OSCURATO:SOCIETA] s . n . c . , del diritto di disporre delle aziende. Ne conseguirebbeche, non essendo la società da [OSCURATO:SOCIETA]. mai divenuta proprietaria delle imprese individuali de quibus, non avrebbe potuto alienarle a soggetti terzi (il Formaggi), sicché risulterebbero di conseguenza caducati gli effetti dei successivi atti dispositivi, e sopravvivrebbeil diritto del ricorrente alla retrocessione di quanto –a suo dire - illegittimamente usurpatogli. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile . Esso censura la seguente motivazione della sentenza gravata, con la quale essa ha rigettato il terzo motivo di appello, con cui l’odierno ricorrente aveva insistito nella tesi del conferimento nella società da parte dei contitolari del solo godimento delle aziende e non della proprietà delle stesse: “Ritiene la Corte che la volontà delle parti, desumibile dall'atto costitutivo della società e dalla contestuale intestazione delle licenze al sodalizio, sia stata quella di trasformare le due aziende, nelle quali i tre fratelli erano subentrati ai loro genitori, in una società di persone, senza, tuttavia, conferire al nuovo soggetto la proprietà degli immobili in cui venivano esercitate le attività imprenditoriali. Appare chiaro come, creata la società con lo scopo sociale corrispondente all'attività merceologica delle aziende individuali, i tre contitolari, ottenuta la voltura delle licenze in capo al sodalizio, ebbero ad esercitare l'impresa per vent'anni in forma societaria senza alcuna contestazione, definitivamente sancendo la trasformazione originaria voluta dai fratelli per una gestione più ordinata e più moderna dell'azienda. D'altro canto, se così non fosse stato, i soci avrebbero organizzato diversamente la struttura societaria,prevedendo un canone a carico del sodalizio, e a favore di essi titolari, per l'ipotetico affitto dei compendi aziendali” (così a p. 4, 2° e 3° §, della sentenza). 3.1 Il motivo, là dove imputa alla C orte territoriale di avere violato l’art.2556 c.c. in ordine alla prescrizione della forma scritta ad probationem per la cessione delle aziende già pervenute iure hereditario al ricorrente e ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile per la sua genericità ed apoditticità. Infatti, una volta considerato che il rispetto della forma adprobationem, essendo l’atto costitutivo della società un atto scritto e parimenti l’intestazione delle licenze, bene sarebbe rinvenibile in detti atti, dato che si tratta appunto di atti scritti, si deve rilevare che l’assunto contrario del ricorrente è espresso nei seguenti termini a pag. 11 del ricorso: “Dalla disamina dell'atto costitutivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 4 al presente ricorso), ancorché la Corte di Appello dia atto di aver provveduto a sua disamina, non è dato rinvenire alcun riferimento neanche implicito alla volontà dei coeredi di traferire le aziende individuali cadute in successione in favore della costituenda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ovvero, alcun cenno alla volontà delle parti di porre in essere un conferimento in natura alle aziende oggetto di controversia. Per le ragioni sopra descritte risulta altresì confliggente con l'art. 2556 c.c. nella ricostruzione della volontà di trasferimento delle aziende la circostanza, invece apprezzata dalla Corte di merito, per cui [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. si sarebbe intestata le licenze commerciali originariamente in capo ai genitori dei fratelli Granatelli, in quanto detti atti, rispondenti ad esigenze di natura strettamente amministrative e di controllo da parte dell'Ente locale, non assolvono in alcun modo alla esigenza probatoria imposta dall'art. 2556 c.c., che in alcun modo è stata assolta dagli odierni resistenti, sui quali, invece, a fronte della contestata legittimazione da parte del ricorrente, incombeva l'onere probatorio in ordine alla titolarità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a disporre delle aziende de quibus”. 3.2 Ebbene è palese che la prima affermazione è meramente assertoria, in quanto si limita a rinviare alla “disamina” dell’atto costitutivo senza spiegare che cosa in esso contrasterebbe con l’assunto della Corte territoriale. In tal modo, inoltre, il motivo rimette a questa Corte di ricercare che cosa potrebbe corroborare l’assunto del ricorrente, chiamandola così inammissibilmente a riempire di contenuto la censura. Inoltre, la mancanza assoluta di riproduzione del contenuto che comproverebbe l’assunto del ricorrente si sostanzia anche in una violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 , c.p.c., norma che imponeva di riprodurre, direttamente o indirettamente, in questo secondo caso precisando il punto dell’atto costitutivo evidenziante che in esso non si erano trasferite le aziende, ma, si badi, solo concesse in godimento. 3.3 La seconda affermazione a sua volta, oltre ad essere espressamente appoggiataalle “ragioni sopra descritte” e, quindi, a risentire della loro inidoneità censoria, si risolve in un postulato di altrettale apoditticità, non essendo nemmeno spiegato il preteso valore solo amministrativo ai fini della dimostrazione della cessione dell’intestazione delle licenze. 4. L’inammissibilità del motivo - che si configura per le esposte ragioni, le quali evidenziano la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo di un motivo di impugnazione, che è quello di evidenziare una critica alla motivazione della decisione impugnata e di evidenziarne la pertinenza con lo svolgimento del giudizio di merito (in termini, si vedano sia Cass. n. 359 del 2005, sia Cass. n. 4741 del 2005 i cui consolidati principi sono stati ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, sebbene in motivazione non massimata sul punto, ma espressa)- determina quella del ricorso. 5. L e spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700,00, oltre agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore i
Sentenza Cassazione n. 23710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris