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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25725/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto all'invocata qualificazione del fatto in furto d'uso (art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.) - è indeducibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto della mancanza di (spontanea) restituzione (Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025, Rv. 288377) e, con essa, delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti; che il secondo motivo - che lamenta e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo in essi disattesi o superati tutti gli altri; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto all'invocata qualificazione del fatto in furto d'uso (art. 626, comma 1, n. 1 cod. pen.) - è indeducibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto della mancanza di (spontanea) restituzione (Sez. 2 - , Sentenza n. 27153 del 10/06/2025, Rv. 288377) e, con essa, delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti; che il secondo motivo - che lamenta e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 5 della sentenza impugnata), rimanendo in essi disattesi o superati tutti gli altri; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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