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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 30328/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] tl CAPORALE & [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG ekm__ 0.et .1 difensore J2-; FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, accogliendo l'istanza di restituzione di beni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Figli, società agricola semplice, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 79/2019 Trib.

Bari, restituiya alla suddetta società "tutte le somme alla stessa erogate dall'AGEA per premi negli anni 2020, 2021 e 2022, acquisite alla procedura di prevenzione in danno di [OSCURATO:PERSONA]".

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, lamentando violazione di legge, sotto diversi profili, ivi compreso quello della motivazione apparente.

3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

Con note difensive pervenute a mezzo di posta elettronica certificata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indicata società, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

Va preliminarmente chiarito che i beni oggetto del provvedimento impugnato in questa sede costituiscono somme di denaro corrisposte alla Caporale e Figli, società agricola semplice, dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), sulla base dei contributi comunitari diretti agli agricoltori (i cosiddetti aiuti PAC), che vengono attribuiti, in ragione e in proporzione agli ettari di terreno posseduti dai singoli agricoltori.

Sulla natura giuridica di tali "aiuti", si è espressa la Corte di Cassazione Civile, che, in un recente arresto, affrontando il tema del pignoramento di tali contributi, del tutto eccentrico rispetto alla questione che ci occupa, ha comunque affermato il principio, secondo cui i titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd.

AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd.

"aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accéssori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni (cfr. Sez. 3, n. 26115 del 27/09/2021, Rv. 662496).

Orbene sulla base di tale presupposto, la corte territoriale ha ritenuto che i contributi innanzi indicati, in ragione della autonomia di cui godono rispetto ai terreni cui ineriscono, avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo provvedimento ablativo di natura preventiva, nel caso in esame túttavia non adottato.

Essendosi, pertanto, cristallizzata, da un lato, la confisca di prevenzione dei terreni agricoli della società Caporale e Figli, indicati dal n. 4 al n. 48 dell'elenco allegato al decreto di confisca adottato dal tribunale, sezione misure di prevenzione, in data 7.7.2021, poi riformato dalla corte di appello, estendendo la confisca ai beni in questione, oggetto di precedente sequestro; dall'altro l'avvenuta restituzione alla Caporale e Figli del restante compendio aziendale di cui al n. 52 dell'indicato elenco, disposta dallo stesso tribunale, i contributi percepiti sono stati restituiti, perché, in definitiva, non vi era nessun titolo che ne giustificasse la sottrazione all'avente diritto.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di un ragionamento che si traduce in un'evidente violazione di legge, laddove pretende in definitiva di estendere alla peculiare materia delle misure di prevenzione conclusioni maturate in materia civilistica, come se la confisca di prevenzione dei "PAC" fosse assimilabile e, in un certo senso, sovrapponibile al pignoramento dei suddetti aiuti.

La corte territoriale, infatti, trascura di considerare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione dell'art. 24, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, norma di legge di cui il pubblico ministero ricorrente ha denunciato la violazione con motivo specifico, per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez.

U. n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260247; Sez. 1, n. 13242, del 10.11.2020, Rv. 280986).

Sotto questo profilo andava adeguatamente meditata l'incontestabile esistenza di un nesso ontologico che legava gli aiuti erogati alla estensione dei terreni oggetto di confisca di prevenzione divenuta definitiva, nesso che la stessa corte territoriale non nega, senza, tuttavia, indicare le ragioni che non consentono di ritenere ricompresi i PAC nella confisca avente ad oggetto i terreni cui inerivano gli aiuti in questione, costituenti, in tutta evidenza essi il frutto indiretto dell'attività illecita, che, a sua volta, ha condotto all'illecita acquisizione dei terreni oggetto di confisca definitiva, se non facendo riferimento alla natura civilistica di tali aiuti, profilo che, tuttavia, non coglie la specificità della materia delle misure di prevenzione, con particolare riguardo, come si è detto, alle finalità tipiche della confisca di prevenzione.

Non può, dunque, che ritenersi sussistente nel caso in esame, come denunciato dal pubblico ministero ricorrente, una violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, che, in tema di procedimento di prevenzione, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ricorre ogniqualvolta il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).

5. Sulla base delle svolte considerazioni, l'impugnato decreto va annullato, con rinvio alla corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, attraverso un nuovo giudizio sul punto, da svolgere attraverso una puntuale ed esaustiva ricostruzione del contenuto dei provvedimenti adottati nel procedimento di prevenzione in parola, aventi ad oggetto i terreni cui inerivano gli aiuti PAC riconosciuti e, di conseguenza, le somme di denaro di cui è stata disposta l'acquisizione.

P.Q.

M .

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] tl CAPORALE & [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG ekm__ 0.et .1 difensore J2-; FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, accogliendo l'istanza di restituzione di beni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Figli, società agricola semplice, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 79/2019 Trib. Bari, restituiya alla suddetta società "tutte le somme alla stessa erogate dall'AGEA per premi negli anni 2020, 2021 e 2022, acquisite alla procedura di prevenzione in danno di [OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, lamentando violazione di legge, sotto diversi profili, ivi compreso quello della motivazione apparente. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. Con note difensive pervenute a mezzo di posta elettronica certificata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indicata società, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni. Va preliminarmente chiarito che i beni oggetto del provvedimento impugnato in questa sede costituiscono somme di denaro corrisposte alla Caporale e Figli, società agricola semplice, dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), sulla base dei contributi comunitari diretti agli agricoltori (i cosiddetti aiuti PAC), che vengono attribuiti, in ragione e in proporzione agli ettari di terreno posseduti dai singoli agricoltori. Sulla natura giuridica di tali "aiuti", si è espressa la Corte di Cassazione Civile, che, in un recente arresto, affrontando il tema del pignoramento di tali contributi, del tutto eccentrico rispetto alla questione che ci occupa, ha comunque affermato il principio, secondo cui i titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accéssori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni (cfr. Sez. 3, n. 26115 del 27/09/2021, Rv. 662496). Orbene sulla base di tale presupposto, la corte territoriale ha ritenuto che i contributi innanzi indicati, in ragione della autonomia di cui godono rispetto ai terreni cui ineriscono, avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo provvedimento ablativo di natura preventiva, nel caso in esame túttavia non adottato. Essendosi, pertanto, cristallizzata, da un lato, la confisca di prevenzione dei terreni agricoli della società Caporale e Figli, indicati dal n. 4 al n. 48 dell'elenco allegato al decreto di confisca adottato dal tribunale, sezione misure di prevenzione, in data 7.7.2021, poi riformato dalla corte di appello, estendendo la confisca ai beni in questione, oggetto di precedente sequestro; dall'altro l'avvenuta restituzione alla Caporale e Figli del restante compendio aziendale di cui al n. 52 dell'indicato elenco, disposta dallo stesso tribunale, i contributi percepiti sono stati restituiti, perché, in definitiva, non vi era nessun titolo che ne giustificasse la sottrazione all'avente diritto. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un ragionamento che si traduce in un'evidente violazione di legge, laddove pretende in definitiva di estendere alla peculiare materia delle misure di prevenzione conclusioni maturate in materia civilistica, come se la confisca di prevenzione dei "PAC" fosse assimilabile e, in un certo senso, sovrapponibile al pignoramento dei suddetti aiuti. La corte territoriale, infatti, trascura di considerare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione dell'art. 24, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, norma di legge di cui il pubblico ministero ricorrente ha denunciato la violazione con motivo specifico, per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez. U. n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260247; Sez. 1, n. 13242, del 10.11.2020, Rv. 280986). Sotto questo profilo andava adeguatamente meditata l'incontestabile esistenza di un nesso ontologico che legava gli aiuti erogati alla estensione dei terreni oggetto di confisca di prevenzione divenuta definitiva, nesso che la stessa corte territoriale non nega, senza, tuttavia, indicare le ragioni che non consentono di ritenere ricompresi i PAC nella confisca avente ad oggetto i terreni cui inerivano gli aiuti in questione, costituenti, in tutta evidenza essi il frutto indiretto dell'attività illecita, che, a sua volta, ha condotto all'illecita acquisizione dei terreni oggetto di confisca definitiva, se non facendo riferimento alla natura civilistica di tali aiuti, profilo che, tuttavia, non coglie la specificità della materia delle misure di prevenzione, con particolare riguardo, come si è detto, alle finalità tipiche della confisca di prevenzione. Non può, dunque, che ritenersi sussistente nel caso in esame, come denunciato dal pubblico ministero ricorrente, una violazione di legge, sotto il profilo della motivazione apparente, che, in tema di procedimento di prevenzione, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ricorre ogniqualvolta il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). 5. Sulla base delle svolte considerazioni, l'impugnato decreto va annullato, con rinvio alla corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, attraverso un nuovo giudizio sul punto, da svolgere attraverso una puntuale ed esaustiva ricostruzione del contenuto dei provvedimenti adottati nel procedimento di prevenzione in parola, aventi ad oggetto i terreni cui inerivano gli aiuti PAC riconosciuti e, di conseguenza, le somme di denaro di cui è stata disposta l'acquisizione. P.Q. M . Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per
Decreto Cassazione n. 30328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris