CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, sezione staccata di Salerno, n. 7128/09/2021 depositata indata 6/10/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, la [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnava l’avviso di accertamento con il quale,ai sensi dell’art. 14, comma 4°, d. Lgs. 472 del 1997, l’Agenzia delleEntrate pretendeva il pagamento delle somme dovute per IVA e sanzioniper l’anno 2014 dalla Paisà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo chefosse stata compiuta tra le due società una cessione d’azienda in frode deicrediti tributari.In particolare, risultava che, in data 31/1/2018, erano state vendute“Ristorante e pizzeria Masaniello”, rivendute da quest’ultima, dopo pochigiorni, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. che svolgeva la stessaLa ricorrente sosteneva che non vi era stato trasferimento di azienda eche neppure sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 14,comma 4°, d. Lgs. 472 del 1997.La CTP accoglieva il ricorso.2. Proponeva appello l’Amministrazione, deducendo la sussistenza deipresupposti sui quali si fondava l’accertamento.La società resisteva all’impugnazione.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieval’appello, ritenendo che fosse intervenuta una cessione d’azienda in frode.Numero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/20263. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi di doglianza.L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.La contribuente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 36 del d. Lgs. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111 Cost..Ad avviso della ricorrente, infatti, la CTR avrebbe fondato la propriadecisione in ordine al compimento di una dissimulata cessione d’aziendaesclusivamente sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistatodall’amministratore della stessa, titolare di un’impresa individuale, beniche erano stati acquistati pochi giorni prima dalla [OSCURATO:SOCIETA].; nonsarebbe quindi comprensibile per quale ragione la doppia vendita di1.2 Il motivo è infondato.Va infatti osservato che il vizio di mancanza di motivazione o dimotivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo lariforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n.134 del 2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancantesotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando siacaratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» oda affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016;Numero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene una motivazione inordine alla questione della cessione d’azienda, mentre il fatto che, adavviso della ricorrente, la stessa sia erronea non determina il vizio de quo.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2555, 2560, 2727, 2729 e 14 d. Lgs. 472 del 1997. Ad avvisodella ricorrente, tali norme sarebbero state violate in quanto la CTR haravvisato la cessione d’azienda nell’acquisto dei beni «di cui alla fatturaemessa nel 2018», mentre la cessione d’azienda deve avere ad oggettoun’entità economica organizzata in maniera stabile che, a seguito dellacessione, conservi la sua identità; il giudice d’appello neppure avevatenuto conto del fatto che la disponibilità dei locali era stata conseguitadalla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un nuovo contratto di locazione e non per iltrasferimento di quello a suo tempo stipulato dalla Paisà.2.2 Il motivo è fondato.Con riguardo alla problematica oggetto della presente controversia, siapure in ordine alla questione dell’imposta applicabile alla cessione (IVA oimposta di registro) – ma i medesimi principi possono ritenersi applicabilianche alla fattispecie de qua – è stato osservato che «la qualificazione diun negozio come cessione d’azienda postula una valutazione complessivaNumero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’operazione economica realizzata, assumendo rilievo preminente lacausa reale di essa, alla luce dell’obiettivo economico perseguito edell’interesse delle parti alle prestazioni» (Cass. n. 21767/2017).Peraltro, va precisato che recentemente si è puntualizzato, proprio, inargomento con riferimento ai profili probatori – i quali dovranno essereriesaminati ad opera del giudice del rinvio secondo i principi dettati daquesta Corte - che in tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare unaoperazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuandouna valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, nonapplicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai finidella determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio dialternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionaleunilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui siaaccertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'impostadi registro in misura fissa (Cass. n. 12450/2024).A tal fine non è necessario che con l’atto vengano ceduti tutti i benicostituenti l’azienda o il ramo, purché «gli stessi conservino un residuo diorganizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successivaintegrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunquetrattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'eserciziodell'attività d'impresa» (Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. n.10740/2013). In altri termini, nel caso di trasferimento solo di alcuni deibeni facenti parte di un’azienda, non è decisiva la volontà delle parti, chenon può desumersi comunque solo dal nomen iuris attribuito all'atto postoin essere, «occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatoridisponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenutocarattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppurecon le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmenteeffettuare» (Cass. n. 8805/2024).Numero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026Orbene, la CTR non ha provveduto a verificare la natura del contrattoalla luce di tali elementi, ma si è limitata ad osservare che: «nel caso dispecie pur risalente la frode al 2014 la Paisà cede i beni di cui alla fatturaemessa nel 2018 a favore della soc. Masaniello dello stesso proprietariodella [OSCURATO:SOCIETA] che a stretto giro nell’arco di pochi giorni la rivende allaVinpas sas facendo configurare una cessione di fatto della Paisà stessa,con le ovvie conseguenze di cui è causa». Com’è evidente, il giudiced’appello ha solo dato atto di circostanze che non sono in contestazione,ma non ha verificato alla luce dei principi esposti se nella cessione dinell’arco di pochi giorni potrebbe al più essere rilevante ove si volessedimostrare che dissimulasse una cessione diretta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. allaVinpas s.a.s., ma non è determinante ai fini dell’individuazione dellanatura dell’operazione.La cessione d’azienda è integrata dal trasferimento del «complesso deibeni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555c.c.) che, per quanto sopra esposto, non necessariamente deve coinciderecon la totalità dei beni dell’impresa e che potrebbe avvenire anchecontenuto dell’operazione; qualora però sia intervenuta una mera cessionedi beni strumentali, come nel caso di specie, non può sic et simpliciterravvisarsi una cessione d’azienda, ma occorre verificare se tali benicomplessivamente considerati abbiano, o meno, mantenuto carattereautonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa.Non può quindi ritenersi, come sostenuto dalla controricorrente, checon il motivo in esame si contesti la decisione in fatto compiuta dalla CTRe si richieda una nuova valutazione nel merito, in quanto costituisce erroredi diritto qualificare una mera cessione di beni strumentali, in assenza dialtri elementi, come cessione d’azienda. Va infatti ricordato che «adifferenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta allaNumero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività diqualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabilealla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile diverifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizionedel modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda larilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e leimplicazioni effettuali conseguenti» (Cass. n. 15603/2021; nello stessosenso, cfr. Cass. n. Cass. n. 9996/2019; Cass. n. 3115/2021).Il motivo va quindi accolto.3.1 Con il terzo motivo la contribuente deduce il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti ed in particolare della cesura temporale tra lacessazione di attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’inizio di quella della Vinpass.a.s., della diversità di attività svolta (trattoria anziché pizzeria), didipendenti e di fornitori, e della disponibilità dei locali in forza di un nuovocontratto di locazione;3.2 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 36 d. Lgs.546 del 1992, 132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente inquanto, sulla base della medesima motivazione contestata con il primomotivo, la CTR ha ritenuto non solo che sia intervenuta una cessione, maanche che la stessa sia stata compiuta in frode dell’Amministrazionecreditrice.3.3 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 14, comma 4°, d. Lgs. 472del 1997, in quanto «perché ricorra la partecipatio fraudis dell’asserita“acquirente d’azienda”, l’odierna ricorrente società, sarebbe statonecessario che il preteso trasferimento dell’azienda fosse avvenuto inepoca anteriore alla contestazione».Numero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/20263.4 Con il sesto motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. in considerazionedell’omessa pronuncia in ordine alla questione, riproposta nel giudiziod’appello, dell’illegittimità della sanzione irrogata nonostante l’estinzionedella [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese il 27/3/2018, e laconseguente intrasmissibilità delle sanzioni ai successori.3.5 Con il settimo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e14 del d. Lgs. 472 del 1997 e 2495 c.c.. La ricorrente, sottopone anche aquesta Corte la questione oggetto del precedente motivo qualora siritenga che sia intervenuta sul punto una pronuncia implicita da partedella CTR.3.6 Tutti i motivi esposti sono assorbiti per effetto dell’accoglimentodel secondo che comporta la necessità di una nuova valutazione in ordinealla sussistenza della cessione d’azienda, al cui accertamento sonocondizionate tutte le altre questioni.4. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, va rigettato ilprimo e vanno dichiarati assorbiti i rimanenti cinque motivi; la sentenzaimpugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che dovrà provvedere alla qualificazione della cessione allaluce dei principi indicati, nonché in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 9084/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 13719/2026Data pubblicazione 11/05/2026della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2026.Il PresidenteRoberto Succio