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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10869/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto che esso si risolve nella ripetizione di motivi già formulati nell'atto di appello, cui la Corte di merito ha adeguatamente risposto; osservato in particolare, in relazione al primo motivo, che: - risulta manifestamente infondata, oltre che contraddittoria, la tesi dell'insussistenza del raggiro per la riconoscibilità dello stesso; - non corrisponde al vero la allegazione della mancanza di prova dei pagamenti da parte della persona offesa, alla luce della elencazione che si trova a pg. 13 della sentenza; - è ampiamente giustificata, con opportuni richiami di giurisprudenza, la sussistenza delle aggravanti contestate (pg 14 e 15); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 16, ove gli argomenti avverso le attenuanti sono indicati nell'entità del danno, la presenza di precedenti, il mancato ristoro o resipiscenza ed, ancora, la mancata indicazione di specifiche, idonee ragioni a supporto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto che esso si risolve nella ripetizione di motivi già formulati nell'atto di appello, cui la Corte di merito ha adeguatamente risposto; osservato in particolare, in relazione al primo motivo, che: - risulta manifestamente infondata, oltre che contraddittoria, la tesi dell'insussistenza del raggiro per la riconoscibilità dello stesso; - non corrisponde al vero la allegazione della mancanza di prova dei pagamenti da parte della persona offesa, alla luce della elencazione che si trova a pg. 13 della sentenza; - è ampiamente giustificata, con opportuni richiami di giurisprudenza, la sussistenza delle aggravanti contestate (pg 14 e 15); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 16, ove gli argomenti avverso le attenuanti sono indicati nell'entità del danno, la presenza di precedenti, il mancato ristoro o resipiscenza ed, ancora, la mancata indicazione di specifiche, idonee ragioni a supporto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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