CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 25115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO1. Con sentenza del 30/01/2026, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riqualificato il fattocontestato nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, harideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni due di reclusione edeuro 800,00 di multa.2. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ritenendo che la Cortedi appello abbia offerto una motivazione carente e insufficiente sul punto dellaresponsabilità penale e della rideterminazione della pena, nonchésull’individuazione di una pena base eccessiva.3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di leggee il difetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostantela rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2 , n. 22002del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01); b) al trattamento sanzionatorio sebbene lapena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv.288577 – 01);4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]