CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37157/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-1-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 18 gennaio 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo ha respinto, evidenziando che il sottoposto è, insieme ai congiunti anch'essi detenuti, elemento apicale e capo dell'omonima consorteria mafiosa federatasi con il clan Ascione, tutt'ora operativa nelle zone di Ercolano e dedita alla commissione di gravi reati. Quanto alla generale ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia, oltre alle vicende giudiziarie note riguardo gli efferati delitti, come siano stati confermati gli elementi sintomatici della consistente e attuale pericolosità sociale del Papale, in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno e con i compagni in detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente in relazione alla attuale capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con i vertici del clan e all'operatività stessa dell'organizzazione criminale. Si censura, inoltre, la sottovalutazione della positiva relazione comportamentale in atti, immune da rilievi disciplinari. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Non sono emersi, inoltre, reali elementi comprovanti il distacco dal contesto di provenienza, come evidenziato dal Tribunale, non potendosi ritenere tale l'assenza di rilievi disciplinari. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il C