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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 43347/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione.

L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen..

Risulta che la sentenza impugnata, realtiva al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è stata emessa all'udienza 15 febbraio 202 e che il termine di deposito, non indicato dal giudice, era quello di quindici giorni, entro i quali effettivamente la motivazione è stata depositata: è, pertanto, intempestivo il ricorso depositato a mezzo PEC il 4 aprile e, quindi, ben oltre i trenta giorni previsti.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.' P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Risulta che la sentenza impugnata, realtiva al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è stata emessa all'udienza 15 febbraio 202 e che il termine di deposito, non indicato dal giudice, era quello di quindici giorni, entro i quali effettivamente la motivazione è stata depositata: è, pertanto, intempestivo il ricorso depositato a mezzo PEC il 4 aprile e, quindi, ben oltre i trenta giorni previsti. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.' P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris