CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 13572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione del relativo indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura autenticata dal notaio Gene A. Routh in data 2 gennaio 2018 munita di Apostille (ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) in data 4 gennaio 2018 n. 2018-1106 dal Secretary of State del Dipartimento di Stato della Florida (USA), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Montelauro e [OSCURATO:PERSONA] ed R.G.N. 2276/2018 U.P. 21/03/2024 REVOCAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, v. Cola di Rienzo, 162; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 641/2017 (pubblicata il 23 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; uditoil P.G., in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto dei restanti; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente; Ritenuto che: - Con atto notificato il 22 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Chiavari, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo, in via principale, revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., della sentenza n. 741/2005 emessa dallo stesso Tribunale a definizione delle cause riunite iscritti ai nn. RG 1031/2001 e 1069/2001 e, in via subordinata, formulava opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma 2, c.p.c., sempre avuto riguardo alla suddetta sentenza nelle parti passate in giudicato; - con l’indicata sentenza erano state, previa riunione, decise: - una causa iniziata dalla stessa Oberti nei confronti del predetto Ente religioso, facendo valere la sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, agendo in petizione ereditaria rispetto ai suoi diritti nei riguardo del medesimo Ente, che aveva accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA]; - un’altra causa, con la quale, con separata azione, anche [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio lo stesso Ente religioso per far dichiarare l’inefficacia della sua accettazione; quest’ultimo Ente, a sua volta, aveva chiesto che venisse accertata in capo allo stesso la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra l’altro, l’indegnità di [OSCURATO:PERSONA] a succedere a Valeria per averne distrutto il testamento; - nella costituzione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Chiavari, con la sentenza n. 258/2012, accoglieva l’eccezione di inammissibilità di quest’ultima relativa alla formulata domanda di revocazione, sul presupposto che tale rimedio è esercitabile o avverso le sentenze pronunciate in unico grado (cioè inappellabili) o in grado di appello o contro le sentenze emesse in prima istanza, una volta scaduto il termine per l’appello, e che nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie; - con la citata sentenza lo stesso Tribunale riteneva inammissibile anche la formulata opposizione di terzo revocatoria per carenza di interesse, e, in ogni caso, ne rilevava la manifesta infondatezza, non avendo l’attrice dedotto in quale modo la pretesa collusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], diretta a frodare i suoi diritti, avesse in qualche modo potuto influenzare la decisione del Tribunale che aveva emanato la sentenza impugnata; - per effetto della ravvisata inammissibilità di entrambi i mezzi impugnatori, il Tribunale di Chiavari considerava irrilevante qualsiasi altra richiesta attorea; - contro la suddetta sentenza proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in sede di gravame [OSCURATO:PERSONA] (sia in proprio che quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), nel mentre la “[OSCURATO:PERSONA]” rimaneva contumace; - la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 641/2017 (pubblicata il 25 maggio 2017), rigettava integralmente il formulato appello; - avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dal solo intimato [OSCURATO:PERSONA] (nella suddetta duplice qualità), mentre la “[OSCURATO:PERSONA]” non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto che: - con la memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della ricorrente ha eccepito la nullità della procura alle liti conferita in calce al controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità del controricorso e della relativa costituzione in giudizio, siccome asseritamente rilasciata all’estero senza l’osservanza dei requisiti richiesti dall’art. 12 della legge n. 218/1995; -in particolare, detta nullità deriverebbe dalla mancanza di traduzione in italiano dell’attività certificativa dell’apposizione della sottoscrizione che avrebbe dovuto essere svolta dal notaio rogante e dall’assenza di qualsiasi attestazione, da parte dello stesso notaio, dell’effettiva identificazione del soggetto rilasciante la procura. Rilevato che: -con riferimento alla indicata eccezione, in altro giudizio pendente dinanzi a questa Corte tra le stesse parti (l’[OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente, e il [OSCURATO:PERSONA], quale uno dei controricorrenti), recante il n. RG 1620/2018, nel quale era stata formulata la medesima eccezione avuto riguardo alla nullità della procura rilasciata all’estero dal [OSCURATO:PERSONA] nell’identica forma in cui è stata conferita al suo difensore nel presente giudizio (trattandosi, perciò, di fattispecie completamente sovrapponibili), è stata rimessa – con ordinanza interlocutoria n. 7754/2024 (pubblicata il 22 marzo 2024) - alle Sezioni unite la questione sul contrasto relativo alla necessità di chiarire se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto; - in particolare, è stato chiesto alle SU, in caso di assenza di traduzione in lingua italiana della procura o dell’attività certificativa, di stabilire: a) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; b) se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa essere esercitato anche nel giudizio di cassazione; c) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto. Ritenuto che, per effetto della rimessione alle Sezioni unite della riportata questione sull’evidenziato contrasto (la cui risoluzione è idonea ad incidere direttamente sulla decisione del presente ricorso), si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle stesse Sezioni unite. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sez