CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 00472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023Data pubblicazione 11/01/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * DI* * Presidente * – *DEL * *** * Consigliere * * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9694/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 27 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * curatore speciale della minore ** domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difesodall avvocato * * * comeda procura speciale in atti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché contro* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 38 * STUDIO * *presso lo studio dell avvocato * * nullrappresentato e difeso dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO n. 123/2021depositata il 14/01/2021udita la relazione svolta alla pubblica udienza partecipata del04/11/2022 dal Consigliere * *udite le conclusioni del * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. ssa * * * che ha chiesto il rigetto delricorsoudito per il ricorrente l * * che ha chiestol accoglimentouditi per i controricorrenti gli avvocati * E * che hannochiesto il rigetto.1. * * * * madre della minore* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 2007 promosse ilgiudizio per dichiarazione giudiziale di genitorialità nei confronti di* De * dinanzi al Tribunale di *2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023* il curatore speciale per la minore il Tribunale accolseData pubblicazione 11/01/2023la domanda e dichiarò che la minore * era figlia di * DeL appello promosso da quest ultimo è stato respinto dalla Cortedi appello di *De * ricorre per cassazione con sette mezzi corroborati damemoria. * * * * replica con controricorsoe memoria. Il curatore speciale della minore avv. ** ha depositato controricorso.Il ricorso è stato discusso oralmente in pubblica udienza aseguito di richiesta ex art.28 comma 8 bis della legge n.176/2020.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni orali chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. Il ricorso è articolato nei seguenti motiviI * applicazione degli artt. 315 bis comma terzo e 336bis comma primo art.12 * di * * del 1989 art.7 ** del 1996 e art.24 dei Diritti dell UE il ricorrente lamental omesso ascolto della minore che ha compiuto dodici anni durantelo svolgimento del giudizio di appello.II Violazione o falsa applicazione degli artt. 303 307 terzocomma 291 ultimo comma 170 cod.proc.civ. 125 ultimo commadisp. att. cod.proc.civ. art.45 disp.att. cod.proc.civ. art.16 comma6 8 d.l. n.179/2012 il ricorrente lamenta nel primo grado delgiudizio l omessa notifica al domicilio eletto del ricorso inriassunzione e del decreto di fissazione dell udienza del 18/10/2017per la prosecuzione del giudizio a seguito di rimessione in terminil omessa comunicazione dell ordinanza di rinvio al 18/10/2017pronunciata fuori udienza la mancata partecipazione all udienza lanullità del procedimento e della sentenza.III Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113cod.proc.pen. il ricorrente lamenta l omessa applicazione analogica3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023nel giudizio civile degli articoli indicati che regolano la ricostruzioneData pubblicazione 11/01/2023degli atti e dei documenti di causa nel processo penale l incertezzasulla ricostruzione degli atti e dei documenti la violazione delprincipio del giusto processo la nullità della sentenza e delprocedimento.IV Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 primo commacod.proc.civ. 2700 cod.civ. 132 secondo comma n.4cod.proc.civ. l erronea valutazione delle prove la contraddittorietàinsanabile della motivazione la nullità della sentenza.Il ricorrente deduce di avere quale periziando disconosciuto lafirma sul tampone buccale prima che il CTU estraesse il * e nondi non avere riconosciuto quella firma come sua. A suo parerel attestazione del CTU che il campione era stato prelevato dalperiziando non varrebbe a dimostrare l integrità del campione el irrilevanza della genuinità della firma.V * esame di un fatto decisivo per il giudiziomotivazione apparente omesso esame dei dubbi posti dal CTPrispetto alla CTU osta a base della dichiarazione di paternità.VI Violazione o falsa applicazione degli artt.116 secondocomma cod.proc.civ. e dell art.2697 cod.civ. Il ricorrente sostieneche la mancata sottoposizione agli esami biologici giustificata daimpegni professionali come nel suo caso non poteva essereliberamente valutata dal giudice quale prova dell esistenza delrapporto parentale ed erroneamente la Corte di merito avevaritenuto la sua condotta ostruzionistica ed equivalente ad un rifiutodel test.* Violazione o falsa applicazione dell art.91 cod.proc.civ. edell art.132 secondo comma n.4 cod.proc.civ. Il ricorrente si duoledella condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del curatorespeciale della minore in forza del principio della soccombenza e lacontraddittorietà insanabile della decisione.4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20233.1. * preliminare all esame dei motivi di ricorso laData pubblicazione 11/01/2023ricostruzione delle circostanze di fatto che hanno connotato losvolgimento del processo e la valutazione della loro ricadutaprocessuale tenuto conto di quanto previsto dall art.273 secondocomma cod.civ. che prevede l acquisizione del consenso delminorenne nel procedimento per dichiarazione giudiziale dellagenitorialità questione rilevabile d ufficio che risulta indotta dalprimo mezzo di ricorso concernente il tema del mancato ascoltodella minore nel corso del procedimento.3.2. In ordine alla sviluppo cronologico della vicendaprocessuale in esame va rammentato che la minore a cui si riferisceil giudizio nacque il 15 gennaio 2007 l azione di accertamentogiudiziale della genitorialità venne promossa dalla madre esercentela responsabilità genitoriale con atto di citazione notificato il 30maggio 2013 quando la minore aveva sei anni il Tribunale diMilano con sentenza n.8298 pubblicata il 24 luglio 2018 quando laminore aveva undici anni dichiarò che * * era figlia di* De * la Corte di appello di Milano confermò la primadecisione con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2021 quando laminore aveva tredici anni il giorno precedente il compimento deiquattordici anni avvenuto il 15 gennaio 2021 avverso dettasentenza * De * ha proposto ricorso per cassazionenotificato a mezzo posta in data 15 aprile 2021 dopo il compimentodei quattordici anni da parte della minore e di seguito ** ha replicato con controricorso notificato il 25 maggio 2021.3.3. Va quindi considerato il quadro normativo.3.3.1. In tema di accertamento giudiziale della genitorialitàl art.273 cod.civ. – nel testo attualmente vigente così modificatodall art.32 comma 1 lett. b del d.lgs. n.154/2013 * delledisposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell articolo 2della legge 10 dicembre 2012 n. 219 a decorrere dal trentesimogiorno successivo alla pubblicazione nella * n.5 dell 8 gennaio5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20232014 7 febbraio 2014 prevede che l azione nell interesse di unData pubblicazione 11/01/2023minore può essere proposta dal genitore che esercita laresponsabilità genitoriale prevista dall articolo 316 cod.civ.precisando al secondo comma che «Occorre il consenso del figlioper promuovere o per proseguire l azione se egli ha compiuto l etàdi quattordici anni».3.3.2. Le modifiche apportate all art.273 cod.civ. dall art. 32 del* n. 154/2013 hanno riguardato pochi aspetti è stato eliminatol aggettivo “naturale” prima riferito a paternità e maternità è statasostituita la menzione della “potestà” con la “responsabilitàgenitoriale” inoltre l età per il consenso del figlio è stata abbassataa quattordici anni.3.3.3. Quanto alla disciplina applicabile a vicende connotate daintertemporalità – come quella in esame – in assenza di disposizionitransitorie e finali specifiche dettate dall art.104 del d.lgs.n.154/2013 a ciò deputato va affermata la immediata applicabilitàin toto dell art.273 cod.civ. così come è avvenuto per tutte ledisposizioni riguardanti gli istituti della filiazione e dellaresponsabilità genitoriale non altrimenti disciplinati destinati adesplicare i loro effetti vincolanti anche sui soggetti nati o divenutigenitori in epoca anteriore alla entrata in vigore della anzidettarevisione.3.3.4. L art.273 cod.civ. riguardante sia i minorenni che gliinterdetti per comune opinione della dottrina e della giurisprudenzatrova fondamento nella necessità di garantire che l azione dapromuovere o promossa corrisponda effettivamente all interesseanche morale ed affettivo del soggetto incapace di agire.Nel caso del minore al raggiungimento dell età ivi indicata lavalutazione dell interesse all accertamento giudiziale dellagenitorialità gli è direttamente rimessa ed egli può esprimere il suoconsenso ai sensi dell art. 273 cod. civ. “per promuovere eproseguire l azione” * n.3935/2012 .6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20233.3.5. * per l azione promossa dal genitore sia per quellaData pubblicazione 11/01/2023promossa dal tutore si è ritenuto dalla giurisprudenza prevalenteche si tratta di un ipotesi di sostituzione processuale con ilconferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare deldiritto * n. 10131/2005 * n. 2970/1993 * n.5411/1985 e non di rappresentanza * n. 32309/2018 .3.3.6. * disposizione similare si ritrova nell art.250 cod.civ.dettata in tema di azione di riconoscimento della genitorialità cheprevede la prestazione dell assenso al riconoscimento da parte delminore che abbia compiuto i quattordici anni di età in proposito èstato affermato che «il compimento del quattordicesimo anno di etàdetermina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto dinatura sostanziale nonché il correlativo potere di natura processualedi determinare l esito della domanda di riconoscimento proposta dauno dei due genitori» * 781/2017 .3.3.7. * all art.273 cod.civ. riguardo alla natura del“consenso del minore” prima ultra sedicenne ed oggi ultraquattordicenne parte della dottrina aveva sostenuto che essocostituisse un presupposto processuale e che dovesse sussistere almomento della costituzione del rapporto processuale altra parte haritenuto al contrario che esso avesse natura di condizionedell azione per cui avrebbe potuto sopravvenire in qualsiasimomento del processo e ne sarebbe stata sufficiente l esistenza inconcreto al momento della decisione.La prevalente ed oramai consolidata giurisprudenza dilegittimità alla quale si intende dare continuità si è attestata sullanatura processuale del consenso quale condizione dell azione inquesti sensi * n. 10131/2005 * n. 2572/1999 * n.4982/1995 * n. 2576/1993 mentre per la natura dipresupposto processuale si rammenta * n.1771/1988 .Va comunque evidenziato che il “consenso” ex art.273 cod.civ.come l ”assenso” di cui all art.250 cod.civ. determina in capo al7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023minore anche la titolarità di un autonomo diritto di naturaData pubblicazione 11/01/2023sostanziale.Il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni puòquindi validamente sopravvenire nel corso del giudizio anche dopoche ne sia stato eccepito il difetto integrando esso un requisito deldiritto di azione attinente alla legittimazione del quale il giudice deveverificare la sussistenza al momento della decisione *n.5291/2000 * n. 4982/1995 * n. 9277/1994 * n.7761/1990 v. inoltre in fattispecie particolare * n.2572/1999 ne consegue che non comporta alcuna nullitàdell attività istruttoria svolta in precedenza.Il consenso non può ritenersi validamente prestato dal minorefuori dal processo né può essere desunto da fatti e comportamentiestranei ad esso come ad esempio dal mero fatto di portare ilcognome del presunto padre naturale * n. 10131/2005 .Il difetto di consenso toglie pienezza alla legittimazioneprocessuale del genitore pur senza neutralizzarla come nel caso delraggiungimento della maggiore età e si traduce in un ostacoloall esame del merito della domanda * n. 1771/1988 . Taledifetto che comporta l improcedibilità della domanda può essereaccertato anche d ufficio dal giudice con una pronuncia meramenteprocessuale * n. 3721/1998 * n. 2970/1993 .3.4. In sintesi il consenso del figlio che ha compiuto gli anniquattordici di età necessario per promuovere o proseguire l azioneè configurabile come un requisito del diritto di azione integratoredella legittimazione ad agire del genitore sostituto processuale delfiglio minorenne la cui mancanza verifica una situazione diimproponibilità o d improseguibilità dell azione a seconda che l etàin questione sia stata raggiunta prima della notificazione dellacitazione introduttiva ovvero in corso di causa la quale togliepienezza alla legittimazione processuale del genitore senza peraltroneutralizzarla come nel caso si raggiungimento della maggiore età8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023ed è rilevabile anche d ufficio detto consenso può sopravvenire inData pubblicazione 11/01/2023qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento delladecisione in mancanza il giudice deve dichiarare anche d ufficiol improcedibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito ilconsenso non può ritenersi validamente prestato dal quattordicennefuori dal processo né può essere desunto da fatti o comportamentiestranei ad esso.3.5. * l indefettibilità dell acquisizione del consensouna volta raggiunta dal minore l età a ciò deputata prima delladecisione è necessario considerare come si esplica l esigenzadell acquisizione del consenso del minore nel giudizio di legittimità.In proposito va osservato che il principio espresso nelprecedente di legittimità che consta in materia * n. 9829/1990non può condurre al medesimo esito stante il differente atteggiarsidella vicenda processuale all esame anche se i criteri in essodelineati risultano comunque pertinenti.Con la sentenza n. 9829/1990 questa Corte ha escluso chedovesse essere acquisito il consenso nel caso in cui il compimentodella specifica età a ciò fissata da parte del figlio fosse sopravvenutanel corso del giudizio di cassazione dopo la notifica del ricorso e delcontroricorso avverso la sentenza di appello sul rilievo che il giudiziodi legittimità è caratterizzato dall impulso d ufficio e resta insensibilealle vicende inerenti alla capacità processuale della parte a taleapprodo si è pervenuti dopo avere espressamente puntualizzatoche in quel caso concreto l evento suddetto si era verificato dopo lapubblicazione della sentenza impugnata e dopo la notificazione nonsolo del ricorso ma anche del controricorso da parte della originariagenitrice attrice di talché questa era ancora nella pienezza della sualegittimazione processuale essendo stata raggiunta solo in unsuccessivo momento dal figlio l età richiesta per l espressione delconsenso.9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Nel caso in esame al contrario il raggiungimento dell etàNumero di raccolta generale 472/2023deputata da parte della minore in epoca anteriore alla noDtaitfai cpuab bldiceazlio ne 11/01/2023ricorso e del controricorso di legittimità esclude la ricorrenza dellapiena legittimazione processuale della madre rilevabile e rilevatad ufficio ed impone il compimento dell incombente previstodall art.273 cod.civ. a cui dovrà provvedere la Corte di merito indiversa composizione in sede di rinvio nel rispetto dei principi delcontraddittorio.4. * assorbito l esame di tutti i motivi tra cui quello relativoal mancato compimento dell ascolto del minore istituto che pur nellasua autonomia perché non richiede una manifestazione di volontàdel minore – diversamente dall istituto del “consenso” e non èvincolante nel suo esito per il giudice e nella diversa funzione adesso riservato necessariamente costituisce un minus rispetto allaprestazione o meno del consenso dal quale in concreto viene adessere assorbito.5. In conclusione decidendo sul ricorso la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione anche per le spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023Data pubblicazione 11/01/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * DI* * Presidente * – *DEL * *** * Consigliere * * PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 9694/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 27 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * curatore speciale della minore ** domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difesodall avvocato * * * comeda procura speciale in atti.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché contro* * * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 38 * STUDIO * *presso lo studio dell avvocato * * nullrappresentato e difeso dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. controricorrentenonchè controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO di MILANO n. 123/2021depositata il 14/01/2021udita la relazione svolta alla pubblica udienza partecipata del04/11/2022 dal Consigliere * *udite le conclusioni del * in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. ssa * * * che ha chiesto il rigetto delricorsoudito per il ricorrente l * * che ha chiestol accoglimentouditi per i controricorrenti gli avvocati * E * che hannochiesto il rigetto.1. * * * * madre della minore* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 2007 promosse ilgiudizio per dichiarazione giudiziale di genitorialità nei confronti di* De * dinanzi al Tribunale di *2 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023* il curatore speciale per la minore il Tribunale accolseData pubblicazione 11/01/2023la domanda e dichiarò che la minore * era figlia di * DeL appello promosso da quest ultimo è stato respinto dalla Cortedi appello di *De * ricorre per cassazione con sette mezzi corroborati damemoria. * * * * replica con controricorsoe memoria. Il curatore speciale della minore avv. ** ha depositato controricorso.Il ricorso è stato discusso oralmente in pubblica udienza aseguito di richiesta ex art.28 comma 8 bis della legge n.176/2020.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni orali chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2. Il ricorso è articolato nei seguenti motiviI * applicazione degli artt. 315 bis comma terzo e 336bis comma primo art.12 * di * * del 1989 art.7 ** del 1996 e art.24 dei Diritti dell UE il ricorrente lamental omesso ascolto della minore che ha compiuto dodici anni durantelo svolgimento del giudizio di appello.II Violazione o falsa applicazione degli artt. 303 307 terzocomma 291 ultimo comma 170 cod.proc.civ. 125 ultimo commadisp. att. cod.proc.civ. art.45 disp.att. cod.proc.civ. art.16 comma6 8 d.l. n.179/2012 il ricorrente lamenta nel primo grado delgiudizio l omessa notifica al domicilio eletto del ricorso inriassunzione e del decreto di fissazione dell udienza del 18/10/2017per la prosecuzione del giudizio a seguito di rimessione in terminil omessa comunicazione dell ordinanza di rinvio al 18/10/2017pronunciata fuori udienza la mancata partecipazione all udienza lanullità del procedimento e della sentenza.III Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 113cod.proc.pen. il ricorrente lamenta l omessa applicazione analogica3 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023nel giudizio civile degli articoli indicati che regolano la ricostruzioneData pubblicazione 11/01/2023degli atti e dei documenti di causa nel processo penale l incertezzasulla ricostruzione degli atti e dei documenti la violazione delprincipio del giusto processo la nullità della sentenza e delprocedimento.IV Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 primo commacod.proc.civ. 2700 cod.civ. 132 secondo comma n.4cod.proc.civ. l erronea valutazione delle prove la contraddittorietàinsanabile della motivazione la nullità della sentenza.Il ricorrente deduce di avere quale periziando disconosciuto lafirma sul tampone buccale prima che il CTU estraesse il * e nondi non avere riconosciuto quella firma come sua. A suo parerel attestazione del CTU che il campione era stato prelevato dalperiziando non varrebbe a dimostrare l integrità del campione el irrilevanza della genuinità della firma.V * esame di un fatto decisivo per il giudiziomotivazione apparente omesso esame dei dubbi posti dal CTPrispetto alla CTU osta a base della dichiarazione di paternità.VI Violazione o falsa applicazione degli artt.116 secondocomma cod.proc.civ. e dell art.2697 cod.civ. Il ricorrente sostieneche la mancata sottoposizione agli esami biologici giustificata daimpegni professionali come nel suo caso non poteva essereliberamente valutata dal giudice quale prova dell esistenza delrapporto parentale ed erroneamente la Corte di merito avevaritenuto la sua condotta ostruzionistica ed equivalente ad un rifiutodel test.* Violazione o falsa applicazione dell art.91 cod.proc.civ. edell art.132 secondo comma n.4 cod.proc.civ. Il ricorrente si duoledella condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del curatorespeciale della minore in forza del principio della soccombenza e lacontraddittorietà insanabile della decisione.4 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20233.1. * preliminare all esame dei motivi di ricorso laData pubblicazione 11/01/2023ricostruzione delle circostanze di fatto che hanno connotato losvolgimento del processo e la valutazione della loro ricadutaprocessuale tenuto conto di quanto previsto dall art.273 secondocomma cod.civ. che prevede l acquisizione del consenso delminorenne nel procedimento per dichiarazione giudiziale dellagenitorialità questione rilevabile d ufficio che risulta indotta dalprimo mezzo di ricorso concernente il tema del mancato ascoltodella minore nel corso del procedimento.3.2. In ordine alla sviluppo cronologico della vicendaprocessuale in esame va rammentato che la minore a cui si riferisceil giudizio nacque il 15 gennaio 2007 l azione di accertamentogiudiziale della genitorialità venne promossa dalla madre esercentela responsabilità genitoriale con atto di citazione notificato il 30maggio 2013 quando la minore aveva sei anni il Tribunale diMilano con sentenza n.8298 pubblicata il 24 luglio 2018 quando laminore aveva undici anni dichiarò che * * era figlia di* De * la Corte di appello di Milano confermò la primadecisione con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2021 quando laminore aveva tredici anni il giorno precedente il compimento deiquattordici anni avvenuto il 15 gennaio 2021 avverso dettasentenza * De * ha proposto ricorso per cassazionenotificato a mezzo posta in data 15 aprile 2021 dopo il compimentodei quattordici anni da parte della minore e di seguito ** ha replicato con controricorso notificato il 25 maggio 2021.3.3. Va quindi considerato il quadro normativo.3.3.1. In tema di accertamento giudiziale della genitorialitàl art.273 cod.civ. – nel testo attualmente vigente così modificatodall art.32 comma 1 lett. b del d.lgs. n.154/2013 * delledisposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell articolo 2della legge 10 dicembre 2012 n. 219 a decorrere dal trentesimogiorno successivo alla pubblicazione nella * n.5 dell 8 gennaio5 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20232014 7 febbraio 2014 prevede che l azione nell interesse di unData pubblicazione 11/01/2023minore può essere proposta dal genitore che esercita laresponsabilità genitoriale prevista dall articolo 316 cod.civ.precisando al secondo comma che «Occorre il consenso del figlioper promuovere o per proseguire l azione se egli ha compiuto l etàdi quattordici anni».3.3.2. Le modifiche apportate all art.273 cod.civ. dall art. 32 del* n. 154/2013 hanno riguardato pochi aspetti è stato eliminatol aggettivo “naturale” prima riferito a paternità e maternità è statasostituita la menzione della “potestà” con la “responsabilitàgenitoriale” inoltre l età per il consenso del figlio è stata abbassataa quattordici anni.3.3.3. Quanto alla disciplina applicabile a vicende connotate daintertemporalità – come quella in esame – in assenza di disposizionitransitorie e finali specifiche dettate dall art.104 del d.lgs.n.154/2013 a ciò deputato va affermata la immediata applicabilitàin toto dell art.273 cod.civ. così come è avvenuto per tutte ledisposizioni riguardanti gli istituti della filiazione e dellaresponsabilità genitoriale non altrimenti disciplinati destinati adesplicare i loro effetti vincolanti anche sui soggetti nati o divenutigenitori in epoca anteriore alla entrata in vigore della anzidettarevisione.3.3.4. L art.273 cod.civ. riguardante sia i minorenni che gliinterdetti per comune opinione della dottrina e della giurisprudenzatrova fondamento nella necessità di garantire che l azione dapromuovere o promossa corrisponda effettivamente all interesseanche morale ed affettivo del soggetto incapace di agire.Nel caso del minore al raggiungimento dell età ivi indicata lavalutazione dell interesse all accertamento giudiziale dellagenitorialità gli è direttamente rimessa ed egli può esprimere il suoconsenso ai sensi dell art. 273 cod. civ. “per promuovere eproseguire l azione” * n.3935/2012 .6 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/20233.3.5. * per l azione promossa dal genitore sia per quellaData pubblicazione 11/01/2023promossa dal tutore si è ritenuto dalla giurisprudenza prevalenteche si tratta di un ipotesi di sostituzione processuale con ilconferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare deldiritto * n. 10131/2005 * n. 2970/1993 * n.5411/1985 e non di rappresentanza * n. 32309/2018 .3.3.6. * disposizione similare si ritrova nell art.250 cod.civ.dettata in tema di azione di riconoscimento della genitorialità cheprevede la prestazione dell assenso al riconoscimento da parte delminore che abbia compiuto i quattordici anni di età in proposito èstato affermato che «il compimento del quattordicesimo anno di etàdetermina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto dinatura sostanziale nonché il correlativo potere di natura processualedi determinare l esito della domanda di riconoscimento proposta dauno dei due genitori» * 781/2017 .3.3.7. * all art.273 cod.civ. riguardo alla natura del“consenso del minore” prima ultra sedicenne ed oggi ultraquattordicenne parte della dottrina aveva sostenuto che essocostituisse un presupposto processuale e che dovesse sussistere almomento della costituzione del rapporto processuale altra parte haritenuto al contrario che esso avesse natura di condizionedell azione per cui avrebbe potuto sopravvenire in qualsiasimomento del processo e ne sarebbe stata sufficiente l esistenza inconcreto al momento della decisione.La prevalente ed oramai consolidata giurisprudenza dilegittimità alla quale si intende dare continuità si è attestata sullanatura processuale del consenso quale condizione dell azione inquesti sensi * n. 10131/2005 * n. 2572/1999 * n.4982/1995 * n. 2576/1993 mentre per la natura dipresupposto processuale si rammenta * n.1771/1988 .Va comunque evidenziato che il “consenso” ex art.273 cod.civ.come l ”assenso” di cui all art.250 cod.civ. determina in capo al7 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023minore anche la titolarità di un autonomo diritto di naturaData pubblicazione 11/01/2023sostanziale.Il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni puòquindi validamente sopravvenire nel corso del giudizio anche dopoche ne sia stato eccepito il difetto integrando esso un requisito deldiritto di azione attinente alla legittimazione del quale il giudice deveverificare la sussistenza al momento della decisione *n.5291/2000 * n. 4982/1995 * n. 9277/1994 * n.7761/1990 v. inoltre in fattispecie particolare * n.2572/1999 ne consegue che non comporta alcuna nullitàdell attività istruttoria svolta in precedenza.Il consenso non può ritenersi validamente prestato dal minorefuori dal processo né può essere desunto da fatti e comportamentiestranei ad esso come ad esempio dal mero fatto di portare ilcognome del presunto padre naturale * n. 10131/2005 .Il difetto di consenso toglie pienezza alla legittimazioneprocessuale del genitore pur senza neutralizzarla come nel caso delraggiungimento della maggiore età e si traduce in un ostacoloall esame del merito della domanda * n. 1771/1988 . Taledifetto che comporta l improcedibilità della domanda può essereaccertato anche d ufficio dal giudice con una pronuncia meramenteprocessuale * n. 3721/1998 * n. 2970/1993 .3.4. In sintesi il consenso del figlio che ha compiuto gli anniquattordici di età necessario per promuovere o proseguire l azioneè configurabile come un requisito del diritto di azione integratoredella legittimazione ad agire del genitore sostituto processuale delfiglio minorenne la cui mancanza verifica una situazione diimproponibilità o d improseguibilità dell azione a seconda che l etàin questione sia stata raggiunta prima della notificazione dellacitazione introduttiva ovvero in corso di causa la quale togliepienezza alla legittimazione processuale del genitore senza peraltroneutralizzarla come nel caso si raggiungimento della maggiore età8 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Numero di raccolta generale 472/2023ed è rilevabile anche d ufficio detto consenso può sopravvenire inData pubblicazione 11/01/2023qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento delladecisione in mancanza il giudice deve dichiarare anche d ufficiol improcedibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito ilconsenso non può ritenersi validamente prestato dal quattordicennefuori dal processo né può essere desunto da fatti o comportamentiestranei ad esso.3.5. * l indefettibilità dell acquisizione del consensouna volta raggiunta dal minore l età a ciò deputata prima delladecisione è necessario considerare come si esplica l esigenzadell acquisizione del consenso del minore nel giudizio di legittimità.In proposito va osservato che il principio espresso nelprecedente di legittimità che consta in materia * n. 9829/1990non può condurre al medesimo esito stante il differente atteggiarsidella vicenda processuale all esame anche se i criteri in essodelineati risultano comunque pertinenti.Con la sentenza n. 9829/1990 questa Corte ha escluso chedovesse essere acquisito il consenso nel caso in cui il compimentodella specifica età a ciò fissata da parte del figlio fosse sopravvenutanel corso del giudizio di cassazione dopo la notifica del ricorso e delcontroricorso avverso la sentenza di appello sul rilievo che il giudiziodi legittimità è caratterizzato dall impulso d ufficio e resta insensibilealle vicende inerenti alla capacità processuale della parte a taleapprodo si è pervenuti dopo avere espressamente puntualizzatoche in quel caso concreto l evento suddetto si era verificato dopo lapubblicazione della sentenza impugnata e dopo la notificazione nonsolo del ricorso ma anche del controricorso da parte della originariagenitrice attrice di talché questa era ancora nella pienezza della sualegittimazione processuale essendo stata raggiunta solo in unsuccessivo momento dal figlio l età richiesta per l espressione delconsenso.9 di 10* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9694/2021Numero sezionale 3923/2022Nel caso in esame al contrario il raggiungimento dell etàNumero di raccolta generale 472/2023deputata da parte della minore in epoca anteriore alla noDtaitfai cpuab bldiceazlio ne 11/01/2023ricorso e del controricorso di legittimità esclude la ricorrenza dellapiena legittimazione processuale della madre rilevabile e rilevatad ufficio ed impone il compimento dell incombente previstodall art.273 cod.civ. a cui dovrà provvedere la Corte di merito indiversa composizione in sede di rinvio nel rispetto dei principi delcontraddittorio.4. * assorbito l esame di tutti i motivi tra cui quello relativoal mancato compimento dell ascolto del minore istituto che pur nellasua autonomia perché non richiede una manifestazione di volontàdel minore – diversamente dall istituto del “consenso” e non èvincolante nel suo esito per il giudice e nella diversa funzione adesso riservato necessariamente costituisce un minus rispetto allaprestazione o meno del consenso dal quale in concreto viene adessere assorbito.5. In conclusione decidendo sul ricorso la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione anche per le spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Milano in diversa composizione anche per lespese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *10 di 10* ** * sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Milano in diversa composizione anche per lespese del presente grado Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *10 di 10* *